Quantitativo di droga eccessivo per una festa: logico desumere la destinazione allo spaccio

Condanna confermata per un uomo, beccato in possesso di quasi 4 grammi di cocaina. Respinta l’ipotesi difensiva che la sostanza fosse destinata all’esclusivo consumo personale. Rilevanti anche le scarse disponibilità economiche dell’imputato, dedito a lavori saltuari, e della moglie.

Quantitativo eccessivo per una persona sola pronta a ‘sballarsi’ a una festa. Logico, di conseguenza, dedurre che la droga – cocaina, per la precisione – fosse destinata ad essere ceduta a terze persone dietro pagamento Cassazione, sentenza n. 32606/20, sezione sesta penale, depositata il 20 novembre . A finire sotto processo è un uomo, beccato in possesso di alcuni grammi di cocaina. Per l’accusa la droga era pronta per essere spacciata. E questa visione è condivisa dai giudici di merito così, sia in primo che in secondo grado, l’uomo viene condannato per detenzione di droga – sei ovuli contenenti in tutto quasi 4 grammi di cocaina – a fini di spaccio . Il difensore dell’uomo contesta la condanna e soprattutto ritiene priva di fondamento l’ipotesi della destinazione a terzi dello stupefacente detenuto dal suo cliente. A questo proposito, il legale sostiene che gli elementi evidenziati tra primo e secondo grado, ossia modalità di confezionamento, custodia all’interno di una piccola tasca della cintura, valore non minimale della sostanza , non sono realmente indizianti della destinazione a terze persone , tenuto anche conto della dimostrata attività lavorativa dell’uomo e della moglie. A fronte delle obiezioni difensive, però, dalla Cassazione ritengono corretta la valutazione compiuta in Appello. In sostanza, secondo i Giudici del ‘Palazzaccio’ è stata logicamente dedotta la destinazione dello stupefacente a terze persone . Fondamentali alcuni dettagli che inchiodano l’uomo, ossia quantitativo portato con sé superiore al fabbisogno personale, tenuto conto della serata da trascorrere in un locale pubblico senza essere accompagnato da alcuno e privo di portafoglio occultamento della sostanza all'interno della cintura dei pantaloni acquisto effettuato in prossimità della sua abitazione – abitazione ubicata sopra al locale in cui egli si stava intrattenendo – . Da non dimenticare, infine, la sproporzione tra il valore dello stupefacente detenuto e le limitate possibilità economiche dell’uomo, dedito a lavori saltuari, e della moglie , concludono dalla Cassazione, confermando la condanna emessa in Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 ottobre – 20 novembre 2020, n. 32606 Presidente Petruzzellis – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputato Al. An. Sa. Di. avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 8/6/2016 ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione di sei ovuli contenenti gr. 3,81 lordi di cocaina e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce con unico motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente imputato con riguardo alla destinazione a terzi dello stupefacente detenuto non risultando gli elementi evidenziati dal giudice di merito modalità di confezionamento, custodia all'interno di una piccola tasca della sua cintura, valore non minimale della sostanza realmente indizianti di tale destinazione, tenuto anche conto della dimostrata attività lavorativa sua e della moglie. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni di fatto involgenti una rivalutazione delle emergenze processuali che non può trovare accesso in sede di legittimità. 4. Invero, la Corte di merito senza incorrere in vizi logici e giuridici ha desunto dai plurimi elementi considerati la destinazione a terzi dello stupefacente detenuto dall'imputato ricorrente quantitativo portato con sé superiore al fabbisogno personale tenuto conto della serata da trascorrere nel locale pubblico senza essere accompagnato da alcuno e privo di portafoglio occultamento della sostanza all'interno della cintura dei pantaloni acquisto, a dire dello stesso imputato, in prossimità della abitazione dello stesso imputato - ubicata sopra al locale in cui si stava intrattenendo - e, infine, sproporzione tra valore dello stupefacente detenuto e limitate possibilità economiche dell'imputato, dedito a lavori saltuari, e della moglie. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.