L’indirizzo non c’è, ma notificarti non è un problema...

Reati commessi con violenza alla persona l’omessa dichiarazione di domicilio o la mancata nomina del difensore da parte della persona offesa non sollevano l’indagato dall’onere di notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in essere.

Alla vittima deve darsi piena e completa informazion e circa l’evoluzione del procedimento cautelare in modo da consentirle di prendere le proprie decisioni nel procedimento e nella vita sociale per evitare ulteriori delitti o pericoli a suo danno. Detto obbligo discende direttamente dalla direttiva UE 2012/29 del 25.10.2012 art. 6 paragrafi 5 e 6. Il complesso normativo, generato dalla lettura combinata dell’articolo 299 c.p.p., dalla direttiva UE citata e dalla decisione quadro 2001/220 GAI, è quello di evitare in assoluto di far trovare la vittima di fronte al fatto compiuto di una scarcerazione o di una modifica di misura cautelare senza una previa informazione al fine della partecipazione attiva al procedimento cautelare e conseguente tutela della sua persona da eventuali pericoli che il nuovo status dell’indagato potrebbe comportare. Il caso. La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte trae origine dal provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce, sezione riesame, con il quale veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’indagato avverso ordinanza resa dal GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere revoca o sostituzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico o con altra misura meno gravosa, relativamente al reato previsto e punito dall’art. 609- bis c.p., a causa dell’omessa notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura alla persona offesa. Persona offesa che non aveva provveduto né ad eleggere domicilio né a nominare difensore di fiducia. Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso eccependo violazione di legge con riferimento al disposto dell’art. 299 c.p.p. L’art. 299 c.p.p. comma 3 . La norma che il ricorrente ritiene violata è quella prevista dall’articolo 299 comma 3 c.p.p. che recita Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio Il tenore della norma ha condotto a due distinte interpretazioni rara avis da parte degli Ermellini. Con pronuncia del 17.01.2020 n. 5552 Gangemi la prima sezione della Corte ha statuito che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare elezione di domicilio . Con altra decisione Corte Cassazione sezione VI del 14.11.2017 si era invece ritenuto che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l’articolo 299 comma 3 c.p.p. prevede a pena di inammissibilità di detta richiesta distinte modalità di notifica alla persona offesa . Dette modalità venivano individuate, sulla scorta della disposizione normativa, nella notifica presso il difensore di fiducia o presso la persona offesa nel caso in cui essa non avesse nominato un difensore di fiducia, fatta salva l’ipotesi in cui la persona offesa abbia eletto o dichiarato domicilio, caso in cui la notifica va, ovviamente, effettuata presso il domicilio eletto anche nel caso in cui sia già intervenuta nomina del difensore. Il contrasto giurisprudenziale è del tutto evidente e la terza sezione della Corte decide di intervenire, sviluppando un lungo ragionamento logico giuridico che si rivolge e fonda anche sulla norma sovranazionale e convenzionale. Se la prima sezione della Corte aveva affermato la non necessità della notifica alla persona offesa nel caso in cui essa avesse omesso la dichiarazione di domicilio e/o la nomina del difensore, alla luce del tenore non equivoco” dell’art. 299, comma 3, c.p.p. secondo periodo nell’inciso in cui, dopo aver previsto l’obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in quest’ultimo caso, l’eventualità che questa non abbia provveduto a dichiarare od eleggere domicilio , la terza sezione della Corte, ritiene non equivoca la disposizione in senso diametralmente opposto. La terza sezione legge la disposizione de qua individuando nella sua formulazione iniziale il dovere della notifica a cura della parte richiedente presso il difensore o in mancanza alla persona offesa. Successivamente la disposizione individua solo le modalità della notifica non mettendo in discussione l’obbligo di notifica imposto a pena di nullità . A fronte della ricostruzione della norma, dichiarata quale di tenore inequivoco, gli Ermellini, si dedicano ad un’analisi della stessa anche sulla scorta delle disposizioni sovranazionali UE e di quelle originate dall’adesione a Convenzioni cfr. Convenzione di Lanzarote , giungendo ad affermare come nel sistema positivo, la vittima, da sconosciuta nel sistema cautelare, divent i protagonista . In questa visione, propria della vittimologia, l’attenzione del Legislatore, e più ancora degli interpreti in un sistema orami irreversibilmente votato all’approdo pretorile, deve essere rivolta a coloro che subiscono il crimine, con strumenti capaci di incidere nel processo decisionale . La persona offesa dal reato, la vittima dello stesso diviene dunque, a sensi della ricostruzione proposta dalla Corte, protagonista nelle e delle scansioni che caratterizzano lo status cautelare ed i suoi possibili cambiamenti, assumendo la veste di interlocutore necessario. Essa ha diritto, anche a sensi della legge 15.10.2013 n. 119 e del d.lgs. 15.12.2015 n. 212, di avere piena e completa informazione circa l’evoluzione del procedimento cautelare in modo da consentirle di prendere le proprie decisioni nel procedimento cautelare con memorie e nella vita sociale per evitare ulteriori delitti o pericoli a suo danno . La conclusione del ragionamento, logica partendo dal punto di vista espresso dai Giudici della III sezione, è che il sistema positivo, inteso quale complesso normativo formato dalla norma procedurale e dalla norma sostanziale, voglia evitare in modo assoluto che la vittima sia posta di fronte al fatto compiuto di una scarcerazione o di una modifica della misura cautelare, senza una previa informazione , finalizzata alla sua attiva partecipazione al procedimento cautelare e conseguente tutela della propria persona con comportamenti atti ad evitare eventuali pericoli che la revoca o la modifica della misura cautelare potrebbero comportare. Possiamo concludere questo commento con un’unica certezza il tenore dell’art. 299, comma 3, c.p.p. è assolutamente chiaro, ma certamente non univoco.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 luglio – 9 novembre 2020, n. 31191 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce, Sezione riesame, con provvedimento del 27 aprile 2020 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P.L. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce - del 27 marzo 2020 - che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, con altra misura meno gravosa, relativamente al reato di cui all’art. 609 bis c.p Il Tribunale aveva rilevato l’omessa notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura alla parte offesa. 2. Ricorre in cassazione P.L. , tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Violazione di legge art. 299 c.p.p., commi 2 bis, 3 e 4 ter ed omessa motivazione sul punto della necessità della notifica, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura, alla parte offesa che non aveva nominato il difensore e neanche dichiarato od eletto il domicilio. La Cassazione con la recente sentenza n. 5552 del 12 febbraio 2020 ha chiarito che nessuna notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere effettuata alla parte offesa che non ha nominato un difensore o dichiarato od eletto il domicilio per le notifiche. La persona offesa non aveva mai nominato un difensore e neanche dichiarato od eletto un domicilio per le notifiche, quantomeno fino alla proposizione dell’istanza in oggetto. La stessa, quindi, non aveva diritto ad alcuna notifica dell’istanza. Il Tribunale del riesame ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 3. Il problema posto dal ricorrente consiste nell’analizzare se l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere o no notificata per le sue osservazioni con memoria nei due giorni successivi, art. 299 c.p.p., comma 3 a cura della parte richiedente, a pena di inammissibilità, nelle ipotesi di mancata nomina del difensore e di omessa dichiarazione od elezione di domicilio della parte offesa. Il caso è espressamente disciplinato dalla norma art. 299 c.p.p., comma 3 Il Pubblico Ministero e l’imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 284, 285 e 286 applicate nei procedimenti di cui al comma 2 bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare od eleggere il domicilio . . Per l’art. 299 c.p.p., comma 3 bis, inoltre Il giudice prima di procedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive od interdittive, di ufficio o su richiesta dell’imputato, deve sentire il pubblico ministero . Questa Corte di Cassazione ha ultimamente ritenuto che Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione od elezione di domicilio. In motivazione, la Corte ha precisato che in tal senso depone l’inequivoco tenore letterale dell’art. 299 c.p.p., comma 3, secondo periodo, nell’inciso in cui, dopo aver previsto l’obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in quest’ultimo caso, l’eventualità che questa non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio . Sez. 1, n. 5552 del 17/01/2020 - dep. 12/02/2020, GANGEMI GIAMPIERO, Rv. 27848301 . Altra decisione, invece, espressamente richiede la notifica alla persona offesa anche nelle ipotesi di mancata nomina del difensore o di mancata elezione o dichiarazione di domicilio Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l’art. 299 c.p.p., comma 3, come modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 2, conv. nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa 1 presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p. 2 personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l’ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore Sez. 6, n. 8691 del 14/11/2017 - dep. 22/02/2018, A, Rv. 27221601 vedi anche Sez. 2, n. 52127 del 19/11/2014, non mass. . La questione, quindi, presenta risvolti non chiariti e ancora poco lineari sotto il profilo della procedura. 4. La tesi che ha escluso la necessità della notifica parte dal presupposto che in tal senso depone l’inequivoco tenore letterale dell’art. 299 c.p.p., comma 3, secondo periodo, nell’inciso in cui, dopo aver previsto l’obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in quest’ultimo caso, l’eventualità che questa non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio . Orbene, il tenore letterale, se dovesse considerarsi inequivoco sarebbe certamente nel senso della necessaria e doverosa notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare alla persona offesa. La norma individua nella sua formulazione iniziale il dovere obbligo a pena di inammissibilità e contestualmente della notifica a cura della parte richiedente presso il difensore o in mancanza dello stesso alla persona offesa. Successivamente la disposizione individua solo le modalità della notifica non mettendo in discussione l’obbligo della notifica imposto a pena di nullità. È questo, e non altro, il chiaro ed inequivoco contenuto letterale. L’omessa dichiarazione o elezione di domicilio salvo che . non abbia provveduto a dichiarare od eleggere il domicilio rileva solo ed esclusivamente per le modalità della notifica poiché l’ultima parte della norma si riferisce solo al luogo della notifica, e non già all’obbligo della notifica presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso - ovvero se ci fosse l’elezione o la dichiarazione di domicilio sempre presso il luogo indicato - essa non abbia provveduto a dichiarare od eleggere il domicilio . 5. Chiarito questo, il contenuto letterale della norma che non può leggersi diversamente come fatto da Sez. 1, n. 5552 del 17/01/2020 - dep. 12/02/2020, GANGEMI GIAMPIERO, Rv. 27848301 , si deve analizzare la ratio della norma, non presa isolatamente, ma con tutto il sistema di tutela della vittima nel codice di rito, e la conformità dell’interpretazione letterale a quella sistematica l’interesse specifico tutelato dalla disposizione, la ragione del sistema . Del resto, l’interpretazione delle norme deve essere sempre funzionale, in quanto la legge art. 12 disp. prel. impone di procedere all’interpretazione utilizzando insieme i due criteri, letterale e funzionale. Infatti, anche un testo apparentemente chiaro può in realtà offrire un significato più appropriato alla ragione giustificativa della legge e, quindi, occorre sempre verificare tale ragione. Soprattutto quando sono in considerazione diritti essenziali, per la tutela delle vittime di reati particolarmente delicati. 5.1. Il comma 3 deve anche leggersi in relazione all’art. 299 c.p.p., comma 2 bis, che prevede la comunicazione immediata dei provvedimenti relativi alle misure previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 284, 285 e 286 nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona a cura della Polizia Giudiziaria ai servizi socio assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. L’art. 299 c.p.p., comma 2 bis, non prevede modalità di comunicazioni, ma solo l’immediata comunicazione alla persona offesa e al suo difensore, se nominato. Risulterebbe palesemente illogica una immediata comunicazione alla persona offesa e al suo difensore del provvedimento di revoca o modifica della misura cautelare, senza la previa e più efficace notifica dell’istanza volta alla revoca o alla sostituzione in quanto la parte offesa può intervenire concretamente nella determinazione del provvedimento con memorie, al pari del P.M. che deve sempre essere sentito . Anzi è proprio la notifica dell’istanza volta alla modifica o revoca della misura cautelare che interessa la vittima e la rende soggetto attivo e non passivo del procedimento cautelare. Il legislatore ha compiuto, quindi, per particolari delitti un’anticipazione del contraddittorio sostanziale all’interno della fase cautelare. La vittima, da sconosciuta nel sistema cautelare, diventa protagonista. Si pone attenzione verso i diritti e gli interessi processuali proprio di coloro che subiscono il crimine, con strumenti capaci di incidere nel processo decisionale in conformità alla decisione quadro 2001/220/GAI, sostituita dalla direttiva UE 2012/29 del 25 ottobre 2012 recepita con D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, e in parte con la L. 15 ottobre 2013, n. 119 vedi su questi aspetti Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016 - dep. 16/03/2016, P.O. in proc. C, Rv. 26589301. Anche la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa del 23 ottobre 2007, e la convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 prevedono l’esigenza di garantire la partecipazione - attiva e concreta e non solo teorica -, l’assistenza, l’informazione e la protezione a particolari categorie di vittime . La persona offesa diventa in tal modo protagonista nell’evoluzione dello status cautelare al fine di offrire elementi di valutazione e per essere messa in grado di tutelarsi adeguatamente nelle ipotesi di modifica o revoca delle misure cautelari. La facoltà di presentare memorie sempre possibile ex art. 121 c.p.p., viene resa concreta e specifica non solo teorica ed eventuale dall’obbligo della notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura. 6. Anche per il mutamento delle modalità esecutive delle misure coercitive ad esempio mutamento del domicilio per gli arresti domiciliari la vittima deve essere messa in condizioni di interloquire per la sua tutela, in relazioni a concrete situazioni di pericolosità che potrebbero derivare ai suoi danni dall’accoglimento dell’istanza di modifica del domicilio per gli arresti domiciliari Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, l’istanza dell’imputato volta ad ottenere l’autorizzazione a trasferire il luogo del domicilio degli arresti domiciliari è inammissibile, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., commi 3 e 4 bis, se non notificata alla persona offesa o al suo difensore Sez. 5, n. 18565 del 08/01/2016 - dep. 04/05/2016, Secci, Rv. 26729201 . 7. Si è creato nell’ordinamento italiano un vero e proprio statuto della vittima con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 - convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119 e il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in adempimento delle norme Europee , che investe l’informazione, la partecipazione alle misure cautelari e la modalità di assunzione delle dichiarazioni delle persone offese. Nella partecipazione alle misure cautelari la vittima deve essere messa in grado di interloquire con le memorie in ogni questione attinente allo status dell’indagato, finanche nel semplice mutamento delle modalità esecutive vedi la citata Sez. 5, n. 18565 del 08/01/2016 - dep. 04/05/2016, Secci, Rv. 26729201 . L’inammissibilità conseguente alla mancata notifica della richiesta di modifica o di revoca della misura cautelare, prevista dalla norma, non può essere sanata se non con il passaggio in giudicato del provvedimento L’inammissibilità dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive . applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - prevista dall’art. 299 c.p.p., comma 4 bis, per l’ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l’istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose - è rilevabile pure se dedotta da quest’ultima mediante impugnazione, poiché trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l’adeguata informazione della vittima del reato circa l’evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell’art. 121 del codice di rito Sez. 6, n. 6717 del 05/02/2015 - dep. 16/02/2015, P.C. in proc. D, Rv. 26227201 vedi anche Sez. 6, n. 8691 del 14/11/2017 - dep. 22/02/2018, A, Rv. 27221501, per la rilevabilità anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento cautelare . Alla vittima deve darsi, quindi, piena e completa informazione circa l’evoluzione del procedimento cautelare in modo da consentirle di prendere le proprie decisioni nel procedimento cautelare con memorie e nella vita sociale per evitare ulteriori delitti o pericoli a suo danno ciò in relazione all’art. 6, § 5 e § 6, della direttiva UE 2012/29 del 25 ottobre 2012 . La direttiva UE, del resto, non prevede nessun onere per la vittima di nominare un difensore o di dichiarare o eleggere domicilio per le notifiche, ma semplicemente un diritto ad essere informata. In altri termini, le prerogative di informazione riconosciute a coloro che hanno subito reati connotati da violenza personale, allo scopo di assicurarne una tutela ed assistenza effettiva, devono avere caratteristiche di completezza ed estendersi fino ai dettagli, come espressamente desumibile dalla normativa UE di riferimento e dalle norme interne che ne hanno dato attuazione concreta. Non risulta allora ragionevole escludere l’informazione peraltro, in relazione ad una eventuale modifica o revoca della misura cautelare in atto in considerazione dell’assenza di una nomina del difensore o di una dichiarazione o elezione di domicilio. Il bilanciamento di interessi è stato già fatto dalle norme UE e dal legislatore italiano che ha recepito le stesse, in favore dell’informazione senza se e senza ma. Pretendere dalla vittima un comportamento positivo quale la nomina del difensore, sin dalle indagini, o la dichiarazione o l’elezione di domicilio per i diritti di informazione è fuori dal sistema. Completamente fuori ratio, e per di più si potrebbe sottoporre la vittima ad un concreto pericolo altrimenti evitabile con l’opportuna notifica dell’istanza . 7.1. Del resto, la notifica dell’istanza prescinde dalla richiesta della parte offesa, ed è deducibile dalla vittima con il ricorso in cassazione Sez. 5, n. 7404 del 20/09/2016 - dep. 16/02/2017, D P, Rv. 26944501 vedi in senso parzialmente difforme Sez. 5, n. 54319 del 17/05/2017 - dep. 01/12/2017, P.O. in proc. B e altri, Rv. 27200501, che richiede una sollecitazione della parte offesa al P.M. per il ricorso in cassazione . Quello che il complesso normativo vuole evitare, in assoluto, è di far trovare la vittima di fronte al fatto compiuto di una scarcerazione o di una modifica della misura cautelare , senza una previa informazione al fine della partecipazione attiva al procedimento cautelare e conseguente tutela della sua persona con comportamenti o precauzioni diverse caso per caso da eventuali pericoli che il nuovo status dell’indagato potrebbe comportare. L’onere informativo, quindi, non può essere limitato all’ipotesi in cui la persona offesa si sia effettivamente interessata della vicenda con la nomina di un difensore o la dichiarazione o l’elezione del domicilio, sia perché tale lettura è contraria alla lettera della norma e soprattutto alla sua ratio che richiede un costante e concreto interessamento della vittima per i suoi diritti e per la sua tutela. 8. Il ricorso deve, quindi, respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.