Se l’impedimento del difensore dipende dal concomitante impegno professionale sussiste l’onere di motivazione

È solo in relazione ai casi di impedimento del difensore determinati da concomitanti impegni professionali che si rende necessaria l’indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, della nomina di eventuali sostituti processuali, mentre tale onere non sussiste in caso di impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 30741/20 depositata il 4 novembre. L’imputato ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza con cui la Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza di rinvio del processo per impedimento del difensore di fiducia a causa di un concomitane impegno professionale . Circa la mancata indicazioni delle ragioni per le quali il difensore non aveva la possibilità di farsi sostituire da altri colleghi, quale ratio decidendi posta a fondamento della decisione della Corte territoriale, lamentata dal ricorrente con l’odierno ricorso, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui solo in relazione ai casi di impedimento del difensore, ex art. 420- ter c.p.p., determinati da concomitanti impegni professionali si rende necessaria l’indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, della nomina di eventuali sostituti processuali , mentre tale onere non sussiste in caso di impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile . Non solo, la Corte aggiunge che il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie . Pertanto, concludono i Giudici, l’impossibilità di farsi sostituire in entrambi i processi non deve solo essere affermata, ma deve essere illustrata e giustificata , non potendo ritenersi sufficienti a tal fine affermazioni del tutto apodittiche e prive anche di un minimo nucleo giustificativo . Nel caso di specie ciò non è avvenuto, infatti il difensore non ha chiarito le ragioni che rendevano essenziale la sua presenza nell’altro processo. Per tali motivi la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 ottobre – 4 novembre 2020, n. 30741 Presidente Zaza – Relatore Romano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 30 maggio 2017 del Tribunale di Matera che ha condannato F.R. alla pena di giustizia per il delitto di concorso in furto aggravato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso F.R. , a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la nullità della sentenza, in applicazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p., in conseguenza del rigetto dell’istanza di rinvio del processo per impedimento del difensore di fiducia a causa di concomitante impegno professionale, adottato con provvedimento della Corte di appello all’udienza del 21 marzo 2019. Nello specifico, il ricorrente deduce che il suo difensore di fiducia ha ricevuto in data 28 gennaio 2019 comunicazione dalla Cancelleria del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Alessandria della fissazione, innanzi a quella autorità giudiziaria, dell’udienza del 21 marzo 2019 per la discussione del giudizio abbreviato a carico di due imputati detenuti. In data 28 gennaio 2019 il difensore ha comunicato alla Corte di appello di Potenza, a mezzo della posta elettronica certificata, il suo concomitante impegno professionale, specificando che esso riguardava due imputati detenuti, dei quali uno assistito in via esclusiva dallo stesso difensore, ed allegando il predetto avviso di fissazione di udienza. Il giorno successivo il difensore, contattando la Cancelleria della Corte di appello, si era assicurato che la missiva fosse stata regolarmente ricevuta, unitamente alla documentazione allegata, e unita agli atti del processo. Nonostante tale rassicurazione, il difensore aveva comunque, in data 22 febbraio 2019, nuovamente provveduto a depositare, mediante copia cartacea, l’istanza di rinvio e la documentazione ad essa allegata, specificando che tale istanza costituiva reiterazione dell’istanza già trasmessa via pec. Su detta istanza cartacea il giudice relatore apponeva in data 12 marzo 2019 il suo visto, affermando che su di essa si sarebbe provveduto all’udienza nel contraddittorio tra le parti. All’udienza del 21 marzo 2019 l’istanza veniva rigettata osservando che essa era tardiva rispetto alla data in cui il difensore aveva ricevuto l’avviso di fissazione del giudizio abbreviato innanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alessandria e che essa era assertiva nel punto in cui il difensore asseriva di non potersi far sostituire da altri colleghi. L’istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata a mezzo pec non è irricevibile o inammissibile e, una volta arrivata a conoscenza del giudice, deve essere valutata. Pertanto, l’istanza trasmessa il 28 gennaio 2019, avendo il difensore avuto rassicurazioni da parte della Cancelleria sulla sua ricezione ed allegazione al fascicolo processuale, doveva ritenersi tempestiva. In ogni caso, non poteva ritenersi tardiva l’istanza depositata il 22 febbraio, ossia un mese prima dell’udienza. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva anche gli elementi per accertare che dal procedimento innanzi al Tribunale di Alessandria potevano derivare per l’imputato conseguenze ben più gravi rispetto a quello pendente innanzi alla Corte di appello di Potenza, atteso che per quest’ultimo l’imputato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale delle pena. Peraltro, nessuna norma impone al difensore, che dichiara di essere impossibilitato a farsi sostituire da altri colleghi, di documentare gli impedimenti di questi nemmeno sussisteva a carico del difensore l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell’omessa nomina. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di appello ha posto a base del rigetto dell’istanza di rinvio due distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali è idonea e sufficiente a giustificare il provvedimento di rigetto, ossia la intempestività dell’istanza e la mancata indicazione delle ragioni per le quali il difensore non aveva la possibilità di farsi sostituire da altri colleghi. 3. Quanto alla mancata indicazione di tali ragioni, il ricorrente sostiene che non sussiste un onere del richiedente il rinvio di giustificare l’impossibilità di farsi sostituire da altri avvocati. Tale assunto è privo di fondamento, in quanto proprio con il precedente delle Sezioni Unite indicato dal ricorrente Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267747 questa Corte di cassazione ha affermato il principio per cui solo in relazione ai casi di impedimento del difensore, ex art. 420-ter c.p.p., determinati da concomitanti impegni professionali si rende necessaria l’indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, della nomina di eventuali sostituti processuali, mentre tale onere non sussiste in caso di impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile. Inoltre, il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013 - dep. 17/02/2014, Anelli, Rv. 259520 . L’impossibilità di farsi sostituire in entrambi i processi non deve solo essere affermata, ma deve essere illustrata e giustificata, non potendo ritenersi sufficienti a tal fine affermazioni del tutto apodittiche e prive anche di un minimo nucleo giustificativo. Nel caso di specie il difensore non ha chiarito le ragioni che rendevano essenziale la sua presenza nell’altro processo, cosicché l’istanza non poteva essere accolta. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. 4. L’infondatezza della censura relativa alla ratio decidendi che si fonda sulla natura meramente assertiva dell’affermazione, contenuta nell’istanza di rinvio, di non potersi far sostituire da altri colleghi rende inammissibile la censura volta a contrastare la tardività dell’istanza di rinvio, sostenuta nel provvedimento di rigetto. Difatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.