Sospensione della prescrizione e cause di rinvio dell’udienza

Ai fini del calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, deve essere computato il periodo di astensione dalle udienze ovvero il legittimo impedimento del difensore, rimanendo irrilevante il fatto che, nelle medesime udienze, vi sia stata anche l’assenza dei testimoni.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28995/20 depositata il 20 ottobre, decidendo sul ricorso proposto avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Salerno confermava la condanna di prime cure di un imputato per il reato di ricettazione. La difesa lamenta violazione dell’art. 159 c.p. per l’omesso riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato. La Corte d’Appello aveva infatti ritenuto che il termine di prescrizione era stato interrotto una prima volta per differimento su istanza del difensore legittimamente impedito ed una seconda volta su istanza del sostituto processuale del difensore. Secondo il ricorrente, la prima sospensione era dovuta in realtà ad esigenze proprie dell’ufficio per la reiterata assenza della teste. A prescindere dunque dall’impedimento del difensore, il processo non avrebbe potuto essere definito. Quanto alla seconda sospensione, richiesta dal sostituto proprio per l’impedimento del difensore di fiducia, non avrebbe dovuto essere computata la sospensione per l’intero periodo. Il Collegio esclude ogni dubbio sul fatto che l’accoglimento dell’istanza di rinvio proposta dal sostituto del difensore per consentire a quest’ultimo di discutere personalmente il processo debba comportare necessariamente la sospensione del decorso del termine di prescrizione per l’ intero periodo del differimento . Inoltre nel caso di specie non era stato dedotto alcun impedimento legittimo, trattandosi dunque di un c.d. rinvio di cortesia” accordato dal giudice. Il ricorso risulta infondato anche con riferimento alla prima sospensione. Ai fini del calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione infatti deve essere computato il periodo di astensione dalle udienze ovvero il legittimo impedimento del difensore, rimanendo irrilevante il fatto che, nelle medesime udienze, vi sia stata anche l’assenza dei testimoni Cass. Pen. N. 6263/18 . Ciò posto, la Corte rileva comunque il perdurare del decorso della prescrizione anche dopo la sentenza di secondo grado e prende atto del suo maturare. La sentenza impugnata viene in conclusione annullata perché il reato è estinto per prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 settembre – 20 ottobre 2020, n. 28995 Presidente Gallo – Relatore Cianfrocca Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città con cui, in data 20.7.2018, S.G. era stato riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione in quanto, secondo la ipotesi delineata nel capo di imputazione, agendo al fine di trarne profitto e consapevole della sua illecita provenienza, avrebbe acquistato ovvero ricevuto l'assegno n. omissis del Monte dei Paschi di Siena di cui era stato denunziato lo smarrimento da parte di C.A. e, riempitolo o fattolo riempire, lo aveva negoziato per la somma di Euro 9.000 presso la filiale di omissis della Banca di Credito Cooperativo di Aquara il Tribunale, dunque, riconosciute al S. le circostanze attenuanti generiche, lo aveva infine condannato alla pena di mesi 16 di reclusione ed Euro 450 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali 2. ricorre per cassazione il difensore di S.G. lamentando, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 159 c.p. rileva che, all'udienza del 16.4.2019, pur avendo insistito sui motivi di merito, la difesa, conformemente a quanto sostenuto dal PG, aveva invocato la intervenuta prescrizione del reato che, tuttavia, la Corte di Appello ha escluso sostenendo che il termine massimo di cui all'art. 161 c.p. non era interamente decorso per essere stato sospeso due volte una prima volta, in data 6.10.2017, quando il processo era stato differito su istanza del difensore legittimamente impedito e, una seconda volta, il 9.2.2018, quando il rinvio era intervenuto su istanza del sostituto processuale del difensore di fiducia che aveva chiesto differirsi la discussione segnala che questo secondo differimento non poteva essere considerato per l'intero periodo atteso che la richiesta di rinvio della discussione era evidentemente dovuta ad un impedimento del difensore di fiducia che, infatti, aveva officiato un sostituto aggiunge che, sotto altro profilo, il rinvio dell'udienza del 6.10.2017 era stato disposto dal giudice a causa dell'impedimento del difensore ma in una situazione in cui, tuttavia, l'udienza non avrebbe potuto essere celebrata stante la reiterata assenza della teste dovendosi perciò ritenere che il processo era stato rinviato, in realtà, per esigenze proprie dell'ufficio. Considerato in diritto Il ricorrente censura la decisione con cui la Corte di Appello di Salerno ha respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato ascrittogli in particolare, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle due sospensioni del decorso del termine conseguenti ai rinvii del dibattimento disposti nel corso del giudizio di primo grado alle udienze del 6.10.2017 e del 9.2.2018 nel primo caso il rinvio era stato disposto a fronte del ritenuto legittimo impedimento del difensore con sospensione del termine di prescrizione per la durata di giorni 60 e, nel secondo caso, su istanza della difesa e, pertanto, per la intera durata del differimento. Secondo la difesa, la Corte non avrebbe invece dovuto considerare alcuna sospensione del decorso del termine quanto al primo differimento in quanto, pur in presenza dell'impedimento del difensore, la assenza dei testi avrebbe comunque imposto di differire il processo per causa non imputabile nè a questi nè all'imputato quanto al secondo differimento, segnala che era stato disposto comunque in presenza di un impedimento del difensore di fiducia rappresentato dal sostituto che aveva chiesto ed ottenuto un rinvio per consentire al primo di essere presente per la discussione del processo, cosicchè la sospensione del termine di prescrizione avrebbe dovuto essere limitata a 60 giorni e non già all'intera durata del differimento. 2.1 Ebbene, partendo, per comodità espositiva, da questa seconda evenienza, non v'a alcun dubbio che l'accoglimento della istanza di rinvio sollecitata dal sostituto del difensore di fiducia per consentire a quest'ultimo di discutere personalmente il processo senza aver nemmeno allegato un vero e proprio impedimento, doveva necessariamente comportare la sospensione del decorso del termine di prescrizione per l'intero periodo del differimento cfr., Cass. Pen., 3, 21.3.2018 n. 19.687, Tudisca, secondo cui, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per un concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3 conf., Cass. Pen., 3, 9.5.2017 n. 38.988, Donadoni conf., Cass. Pen., 3, 21.3.2018 n. 19.687, Tudisca cfr., peraltro, Cass. SS.UU., 18.12.2014 n. 4.909, Torchio quando le SS.UU. hanno chiarito che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore a prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato d rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio . Come accennato, nel caso di specie nessun legittimo impedimento era stato addotto dal difensore che si era limitato ad officiare il collega sostituto per rappresentare al giudice la sua assenza e sollecitare un rinvio per consentirgli di discutere il processo l'accoglimento di questa richiesta, cui il giudice non era in alcun modo tenuto e che dato luogo ad un rinvio c.d. di cortesia , ha comportato la sospensione del termine di prescrizione che è stata correttamente ritenuta dalla Corte di Appello estesa per l'intero lasso temporale per il quale il processo era stato differito. 2.2 Il ricorso è infondato anche con riguardo al primo aspetto recentemente, questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, deve essere computato il periodo di astensione dalle udienze ovvero il legittimo impedimento del difensore, non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni cfr., in tal senso, Cass. Pen., 25.10.2018 n. 6.263, C., in cui si è fatto giustamente presente che il processo, senza l'astensione del difensore, avrebbe potuto celebrarsi regolarmente e il giudice avrebbe potuto attivare i poteri previsti dall'art. 133 c.p.p., disponendo l'accompagnamento coattivo dei testi assenti come anche, osserva il collegio, acquisire la rinuncia alla loro escussione ovvero, ancora, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sulla cui produzione le parti avessero concordato, attività ed evenienze tutte precluse dall'impedimento - legittimo - del difensore conf., in tal senso, Cass. Pen., 3, 5.12.2019 n. 9.051, PG in proc. Siano Cass. Pen., 7, 22.11.2019 n. 1097, Sangiovanni Cass. Pen., 6, 21.11.2019 n. 52.014, Battaglia Cass. Pen., 2, 26.6.2019 n. 36.119, Squillante . L'orientamento per il quale, in presenza di due concomitanti cause di differimento dovrebbe in ogni caso prevalere la causa di rinvio legata ad esigenze dell'ufficio è stato ribadito in una serie di decisioni la gran parte delle quali, tuttavia, riguardano situazioni in cui la motivazione ascrivibile all'ufficio era tale da non consentire l'espletamento di alcuna attività processuale rendendo in tal modo irrilevante il concomitante impedimento del difensore ovvero dell'imputato. Ed infatti, ad esempio, Cass. Pen., 5, 24.6.2019 n. 36.990, Levita, ha riaffermato che nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione avendo tuttavia ribadito questo principio in un caso nel quale i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ancorchè il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo sciopero proclamato dall'associazione di categoria in questo caso, infatti, nessuna attività processuale avrebbe potuto essere svolta stante, per l'appunto, la mancata citazione dell'imputato, ed è per questa ragione che si è ritenuto prevalente questo profilo rispetto al pur concorrente motivo di rinvio dovuto alla adesione del difensore allo sciopero. In precedenza, Cass. Pen., 2, 9.2.2011 n. 11.559, De Rinaldis, aveva affermato il principio della prevalenza della causa di rinvio dovuta ad esigenze dell'ufficio in una fattispecie, però, nella quale il dibattimento era stato rinviato per la contemporanea adesione del difensore e del giudice allo sciopero indetto nello stesso giorno dalle rispettive categorie. Ciò non di meno, l'esistenza di precedenti difformi, sia pure non recentissimi cfr., ad esempio, Cass. Pen., 6, 5.10.2005 n. 41.557, Mele, che ha considerato prevalente sull'impedimento del difensore la causa di rinvio per assenza dei testi , esclude che la censura possa essere considerata manifestamente infondata ed il ricorso inammissibile come tale inidoneo a costituire il rapporto processuale cfr., Cass. SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci . Di qui, il perdurare del decorso della prescrizione anche successivamente alla sentenza di secondo grado e la necessità di prendere atto del suo maturare alla data odierna. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.