Ricettazione: quando opera l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità?

In tema di delitto di ricettazione la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.

Nell’esame del ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello confermava la sua responsabilità penale in ordine alla ricettazione di un telefono cellulare provento di furto , la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28870/20, afferma che in tema di delitto di ricettazione la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, ipotesi non verificatasi nel caso di specie, nel quale esplicitamente il giudice di primo grado aveva rilevato non potersi doppiamente valutare la medesima circostanza . Motivo per cui la Corte ritiene inammissibile, per carenza d’interesse, la censura rivolta alla sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Tuttavia, la Cassazione non giustifica l’omessa motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine alle doglianze del ricorrente che, con l’atto di appello, aveva invocato le circostanze attenuanti generiche adducendo l’asseritamente modesta gravità del fatto ed il carattere remoto dei precedenti penali del ricorrente, che venivano indicati di modesto allarme sociale si trattava di argomenti specifici, che rendevano ammissibile la doglianza e richiedevano una valutazione della Corte territoriale. Secondo la Corte, infatti, i Giudici hanno disatteso la richiesta senza alcuna motivazione sul punto, pertanto, annulla limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 luglio – 19 ottobre 2020, n. 28870 Presidente Cervadoro – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. G.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L’Aquila il 12/12/2018 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 28/6/2017 nei suoi confronti dal Tribunale di Avezzano in ordine alla ricettazione di un telefono cellulare provento di furto, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, ha articolato tre motivi di impugnazione 1.1. il vizio di motivazione in ordine alla censura con la quale si era contestata la disponibilità del bene da parte del ricorrente sulla base del mero inserimento di sue utenze telefoniche nel cellulare provento di furto, elemento che si assume insufficiente a dimostrare che ad inserire tali utenze sia stato proprio il G. . 1.2. la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all’elemento psicologico dell reato ed alla mancata configurazione del reato di cui all’art. 712 c.p., così optando i giudici di merito per la soluzione meno favorevole all’imputato, sulla sola considerazione secondo cui mai il predetto aveva fornito alcuna spiegazione sul possesso del telefono cellulare. 1.3. Con l’ultimo motivo di ricorso il G. ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4. 2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché attengono al merito della decisione impugnata, mentre deve riconoscersi la parziale fondatezza del motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio. 2.1. La sentenza impugnata, infatti, pur con una succinta motivazione, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione ascrittogli. Peraltro, giova sul punto ricordare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617 . Le sentenze di merito hanno, così, evidenziato che la penale responsabilità del G. in ordine alla ricettazione del telefono, provento di furto, oggetto dell’imputazione è emersa in modo incontrovertibile dall’accertamento, con l’esame dei tabulati telefonici, dell’inserimento di due schede telefoniche intestate al ricorrente nell’apparecchio telefonico sottratto alla legittima proprietaria. L’inserimento sul medesimo telefono di ben due schede intestate all’imputato, senza alcuna ragionevole spiegazione alternativa della circostanza, senza vizi logici è stato ritenuto provare il possesso del bene da parte dello stesso e la sua piena consapevolezza dell’illecita provenienza del bene, dovendosi pertanto escludere un occasionale e fortuito uso del bene da parte del G. , peraltro nemmeno dedotto. In tal modo, i giudici di merito si sono correttamente conformati - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, rv. 248265 , per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede d’altro canto Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515 , ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Nè si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, rv. 236914 . 2.2. È in parte fondato, invece, l’ultimo motivo di ricorso, con il quale il G. lamenta non essersi data risposta alla richiesta, avanzata con l’atto di appello, di riconoscere le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4. Sotto quest’ultimo profilo, deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di delitto di ricettazione, condivisa dal collegio, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Rv. 253906 , ipotesi non verificatasi nel caso di specie, nel quale esplicitamente il giudice di primo grado aveva rilevato non potersi doppiamente valutare la medesima circostanza conseguentemente, deve ritenersi inammissibile, per carenza d’interesse, la censura rivolta alla sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157 . Non si giustifica, invece, l’omessa motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine alle doglianze del ricorrente che, con l’atto di appello, aveva invocato le circostanze attenuanti generiche adducendo l’asseritamente modesta gravità del fatto ed il carattere remoto dei precedenti penali del ricorrente, che venivano indicati di modesto allarme sociale si trattava di argomenti specifici, che rendevano ammissibile la doglianza e richiedevano una valutazione della Corte territoriale. La sentenza impugnata, invece, ha disatteso la richiesta senza alcuna motivazione sul punto e, pertanto, deve essere annullata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’Appello di Perugia, competente ai sensi dell’art. 623 c.p.p., lett. c . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’Appello di Perugia. Dichiara irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità.