Decreto di citazione notificato alla PEC sbagliata: nullo l’intero giudizio e la conseguente sentenza

Si configura un’ipotesi di nullità assoluta per l’omessa citazione coinvolgente tutti gli atti successivi fino alla sentenza di secondo grado quando il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato mediante PEC al difensore sbagliato, in quanto omonimo del legale di fiducia.

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 28716/20, depositata il 16 ottobre. La Corte d’Appello di Genova confermava la condanna inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 6- ter , l. n. 401/1989, per essere stato trovato in possesso di una torcia marina ai controlli effettuati all’ingresso dello stadio in occasione di una partita di calcio. Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando la nullità del giudizio di appello e della conseguente sentenza in quanto il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato notificato mediante PEC non a lui, bensì ad un suo omonimo . Inoltre, egli lamenta l’omessa notifica anche all’ imputato , concretizzandosi in tal modo la nullità assoluta della citazione e degli atti successivi. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato , rilevando che l’imputato aveva cambiato il domicilio eletto, passando dal domicilio presso il difensore a quello presso la sua abitazione, ma la citazione presso il giudizio di secondo grado era stata notificata presso il difensore. Inoltre, le notifiche all’imputato e al difensore erano state effettuate tramite PEC a diverso difensore, in quanto omonimo del legale di fiducia, risultando dunque le notifiche del tutto omesse e derivandone la nullità assoluta dell’atto in questione e di tutti quelli successivi. Gli Ermellini precisano, infine, che, anche se depositato tardivamente, il ricorso in oggetto è ammissibile, considerata la nullità assoluta di cui sopra, in ossequio al principio in base al quale nell’ipotesi di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio l’unico rimedio esperibile è costituito dall’impugnazione tardiva della sentenza . Per questo motivo, la Corte annulla la decisione impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 settembre – 16 ottobre 2020, n. 28716 Presidente Izzo – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 27 giugno 2019 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a C.G. dal Tribunale di Genova il 09 marzo 2016 per il reato L. n. 401 del 1989, ex art. 6 ter, per essere stato trovato in possesso di una torcia marina in occasione dei controlli effettuati all’entrata dello stadio omissis per la partita di calcio omissis in omissis . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con atto depositato il 13 dicembre 2019. Con unico motivo si eccepisce la nullità del giudizio d’appello e della conseguente sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. c . Il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato a mezzo p.e.c. non al difensore di fiducia ricorrente, bensì il 20 marzo 2019 ad un suo omonimo, l’avv. Marco Scagliola, del Foro di Asti, ma con studio in , presso la casella di posta elettronica scagliolamarco at ordineavvocatialba.eu mentre la casella di posta elettronica del difensore di fiducia è scagliola.marco at ordineavvocatiasti.eu. Sarebbe stata omessa anche la notifica all’imputato il quale, come risulta dal primo motivo di appello e dalla sentenza impugnata, aveva in un primo momento eletto domicilio presso il difensore di fiducia e successivamente presso la sua abitazione di omissis . Invece, la notifica all’imputato per il giudizio di appello sarebbe stata effettuata presso il difensore di fiducia, indicato quale domiciliatario, per altro sempre presso l’errato indirizzo di p.e.c Essendo stata omessa la notifica all’imputato ed al difensore di fiducia, si concretizzerebbe la nullità assoluta della citazione e degli atti successivi di conseguenza, il ricorso non sarebbe intempestivo, essendo ammissibile l’impugnazione tardiva e non il ricorso alla procedura della restituzione nel termine. All’udienza pubblica il difensore è stato sostituito ex art. 97 c.p.p., comma 4, dal difensore di ufficio tale sostituzione però non sanerebbe le nullità assolute verificatasi, secondo la giurisprudenza citata nel ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato, dopo aver eletto domicilio il 18 luglio 2013 presso il difensore, il 22 luglio 2013 mutò il domicilio eletto eleggendolo presso la sua abitazione la citazione presso il giudizio di appello, come emerge anche dalla intestazione della sentenza, è stata notificata presso il difensore. Però, le notifiche all’imputato e al difensore, presso lo studio di quest’ultimo, sono state effettuate ad un diverso difensore, per quanto omonimo dell’avv. Marco Scagliola il decreto di citazione per il giudizio di appello risulta notificato all’indirizzo di p.e.c. scagliolamarco at ordineavvocatialba.eu tale p.e.c. è però relativa all’avv. Marco Scagliola nato a , mentre il difensore di fiducia è nato ad , come risulta dai dati del consiglio dell’ordine degli avvocati di . La p.e.c. del difensore di fiducia è scagliola.marco at ordineavvocatiasti.eu. Dunque, le notifiche all’imputato ed al difensore sono state del tutto omesse, con conseguente nullità assoluta per l’omessa citazione che coinvolge degli atti successivi fino alla sentenza di appello. 2. Il ricorso, per quanto tardivamente depositato, è ammissibile, attesa la nullità assoluta verificatesi, in base al principio per cui nel caso di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio l’unico rimedio esperibile è costituito dall’impugnazione tardiva della sentenza Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv. 25702801 . La restituzione in termini - attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che sì assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore - non è ammessa allorché venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di quest’ultima la decadenza dal termine in tal senso Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, De Vivo, Rv. 27475101 la Corte ha ritenuto che l’omesso avviso al difensore del rinvio fuori udienza, con successiva mancata partecipazione dello stesso e dell’imputato all’udienza di decisione, comporti la nullità della sentenza e impedisca la decorrenza del termine per l’impugnazione, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione tardiva . La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.