Per la tempestività dell’istanza di restituzione del termine a mezzo postale vale la data in cui è stata spedita la raccomandata

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, comma 2-bis, c.p.p., qualora essa sia stata presentata per mezzo del servizio postale, il giudice dovrà fare riferimento alla data di spedizione della raccomandata, non alla data di deposito.

Questo l’oggetto della sentenza della Suprema Corte n. 28335/20, depositata il 12 ottobre. L’odierno ricorrente formulava istanza di restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p. al fine di proporre opposizione contro il decreto penale di condanna del quale era venuto a conoscenza solo a seguito della notifica del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del suo permesso di soggiorno, in cui era indicata la suddetta condanna quale causa ostativa alla sua permanenza in Italia. La richiesta del ricorrente, prima inviata mediante PEC e poi depositata tramite servizio postale , veniva dichiarata irricevibile dal Tribunale di Foggia, poiché non depositata ex art. 121 c.p.p Il ricorrente si rivolge dunque alla Corte Suprema, sostenendo che la sua istanza era da ritenersi tempestiva e rituale, in quanto inviata tramite raccomandata al Tribunale nei termini di legge, dovendo in tal caso trovare applicazione l’art. 583 c.p.p I Giudici di legittimità dichiarano fondato il ricorso, affermando che ai fini della valutazione della tempestività dell’istanza di rimessione in termini proposta tramite posta occorre considerare la data di spedizione della raccomandata e non quella di deposito. Le Sezioni Unite, infatti, hanno già avuto modo di chiarire che il giudice, quando la suddetta richiesta venga presentata mediante servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione . Nel caso di specie la richiesta era stata spedita tramite raccomandata postale entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 2- bis dell’art. 175 c.p.p., dovendosi, di conseguenza, ritenere tempestiva . Per questo motivo, gli Ermellini annullano l’ordinanza impugnata e trasmettono gli atti al Tribunale di Foggia.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 settembre – 12 ottobre 2020, n. 28335 Presidente Diotallevi – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. M.H.J. , a mezzo difensore di fiducia, ha formulato istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 2499/2015 del quale era venuto a conoscenza solamente in data 12 Dicembre 2019 a seguito della notifica, da parte della Questura di Napoli, del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ove era indicata tale condanna quale causa ostativa alla permanenza in Italia del ricorrente. Tale istanza, prima inviata a mezzo PEC e successivamente reinviata e depositata tramite servizio postale, è stata dichiarata irricevibile dal Tribunale di Foggia in quanto non depositata ex art. 121 c.p.p. . 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di M.H.J. il quale deduce violazione degli artt. 121, 175, 582 e 583 c.p.p La difesa del ricorrente assume che poiché l’istanza era stata inviata a mezzo raccomandata spedita al Tribunale di Foggia in data 11 Gennaio 2020, la stessa doveva essere ritenuta rituale e tempestiva dal momento che secondo, quanto stabilito dalle S.U. con la pronunzia n. 42043/2017, nella fattispecie in esame doveva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 583 c.p.p. secondo cui l’impugnazione può essere trasmessa a mezzo posta alla cancelleria del giudice competente ex art. 582 c.p.p. ed in questo caso si considera proposta alla data di spedizione della raccomandata. 3. La Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso osservando che il ricorrente aveva inviato una prima istanza a mezzo PEC, da ritenere irrituale ed inammissibile, mentre la seconda istanza appariva inviata tardivamente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Ed infatti, come correttamente osservato dalla difesa ricorrente per valutare la tempestività della istanza di rimessione in termini proposta a mezzo posta, occorre fare riferimento alla data di rinvio della raccomandata e non alla data di deposito. La Corte di Cassazione a S.U., ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale insorto tra diversi orientamenti, ha precisato che ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione. In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. . Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017 - dep. 15/09/2017, Puica, Rv. 27072601 . Nel caso in esame l’istanza in questione è stata inviata tramite raccomandata postale in data 11 Gennaio 2020 secondo quanto è dato evincere dalla documentazione in atti e, quindi, entro il prescritto termine di trenta giorni di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2 bis dovendosi di conseguenza ritenere la stessa tempestiva. 3. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione dei relativi atti al Tribunale di Foggia perché provveda ad esaminare, nel merito, l’istanza ex art. 175 c.p.p. proposta da M.H.J. . P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per la decisione sull’istanza di restituzione in termini.