Domiciliari per l’ultrasettantenne anche se il braccialetto elettronico non è disponibile

Nel caso di misura cautelare nei confronti di ultrasettantenni ed in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice, in sede di applicazione o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, non può subordinare l’applicazione degli arresti domiciliari alla disponibilità del braccialetto elettronico.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27963/20, depositata il 7 ottobre. Il Tribunale del riesame di Catania, decidendo in sede di rinvio dopo una sentenza di annullamento della Cassazione, riformava il provvedimento del GIP e disponeva la detenzione domiciliare per un detenuto, precedentemente sottoposto a custodia cautelare in carcere, con sottoposizione alla procedura di controllo del braccialetto elettronico, previa positiva verifica delle condizioni di installazione . Il difensore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, ponendo il suddetto vincolo, la pronuncia impugnata viola il divieto di custodia cautelare in carcere per gli ultrasettantenni di cui al comma 4 dell’art. 275 c.p.p Il ricorso risulta fondato. La precedente pronuncia rescindente della Suprema Corte aveva sottolineato che la presunzione di cui all’art. 275, comma 4, c.p.p., che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi abbia superato l’età di 70 anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p In tali casi dunque il mantenimento della custodia carceraria dell’ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza . Ciò posto, la decisione impugnata ha violato il principio secondo cui il giudice, investito della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico deve prima accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto dell’impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure SS.UU. n. 20769/16 . Correlando tale principio alla previsione di cui all’art. 275, comma 4, c.p.p., che manifesta un vincolo normativo di inadeguatezza della custodia cautelare per gli ultrasettantenni superabile solo a seguito dell’accertamento della sussistenza di elevate esigenze cautelari, la Corte precisa che, nel caso di misura cautelare nei confronti di ultrasettantenni ed in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice non può subordinare l’applicazione degli arresti domiciliari alla disponibilità del c.d. braccialetto elettronico. Peraltro, qualora la concessione degli arresti domiciliari venga erroneamente condizionata alla verifica della disponibilità del braccialetto elettronico, il protrarsi della custodia cautelare in carcere dell’ultrasettantenne integra la violazione dei diritti dell’indagato . Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni relative al braccialetto elettronico.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 luglio – 7 ottobre 2020, n. 27963 Presidente Bruno – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2019 il Tribunale di Catania - sezione riesame, decidendo in sede di rinvio dopo sentenza di annullamento di questa Corte, ha riformato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 27 maggio 2019, disponendo che M.A. sottoposto a misura cautelare in carcere per i reati L. n. 110 del 1975, ex art. 23, comma 4 e art. 648 c.p. fosse detenuto presso il domicilio indicato al momento delle dimissioni dal carcere, con sottoposizione alla procedura di controllo del braccialetto elettronico. Con lo stesso provvedimento il Tribunale ha delegato la Polizia Giudiziaria, competente per territorio, per l’esecuzione delle attività tecniche necessarie all’applicazione del braccialetto elettronico, disponendo la comunicazione, sia allo stesso Tribunale che all’Autorità procedente, della positiva verifica delle condizioni per l’installazione, ovvero l’eventuale impossibilità di darvi esecuzione per problemi tecnici o per qualsiasi altro motivo, ipotesi che comporteranno il mantenimento della custodia in carcere . 2. Avverso il suindicato provvedimento, propone ricorso per Cassazione il difensore di M. , denunziando violazione di legge in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 4. Sostiene il ricorrente che tale norma, in relazione ai soggetti ultrasettantenni, manifesta un vincolo normativo di inadeguatezza della custodia cautelare superabile solo a seguito dell’accertamento della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza situazione che nella specie è stata esclusa. Deduce quindi che l’ordinanza impugnata, ponendo il vincolo della positiva verifica delle condizioni per l’installazione del braccialetto elettronico, viola il divieto di custodia cautelare in carcere per gli ultrasettantenni previsto dall’art. 275 c.p.p., comma 4 che non prevede condizioni di sorta accertata l’insussistenza delle eccezionali esigenze cautelari. 3. Con requisitoria scritta del 9 giugno 2020, il Procuratore Generale, nella persona della Dott. Elisabetta Cesqui, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria inviata in data 22 giugno 2020 il difensore del M. ha replicato alla requisitoria del Procuratore Generale, concludendo per l’accoglimento del ricorso e sottolineando come, avendo il Tribunale condizionato la sostituzione della misura carceraria al reperimento del dispositivo elettronico, ha mantenuto una misura cautelare vietata dalla legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che l’ordinanza impugnata si è allineata ai principi delineati dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte, la quale aveva premesso che la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l’età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, sicché, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ex multis, Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015 Caporrimo, Rv. 26308801 . In ragione di tali principi, la sentenza di annullamento aveva rilevato che nell’ordinanza impugnata non v’era sufficiente motivazione in ordine all’adeguatezza della misura cautelare applicata e, in particolare, sulla sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari che potesse giustificare la custodia in carcere di un ultrasettantenne. In sede di rinvio il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti inducono a ritenere presente il concreto e attuale pericolo di recidiva ma non anche quelle esigenze di eccezionale rilevanza che possono giustificare la custodia cautelare in carcere, tenuto conto di tutta una serie di elementi positivi specificamente indicati nell’ordinanza impugnata. Conseguentemente il Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari possono ritenersi adeguatamente salvaguardate con gli arresti domiciliari .ma con il necessario ausilio del braccialetto elettronico, considerate le circostanze del reato pag. 2 della ordinanza impugnata . 2. Motivata l’ordinanza nei termini sopra riportati, nella parte dispositiva il Tribunale ha previsto che, a cura della Polizia Giudiziaria, venisse applicata all’indagato la procedura di controllo del braccialetto elettronico, delegando altresì la stessa Polizia Giudiziaria all’esecuzione delle attività tecniche necessarie ha quindi disposto ulteriormente che venisse comunicata all’Autorità giudiziaria la negativa verifica delle condizioni per l’installazione del braccialetto elettronico ovvero l’eventuale impossibilità di darvi esecuzione per problemi tecnici o per qualsiasi altro motivo, statuendo espressamente che tali ipotesi comporteranno il mantenimento della custodia in carcere . Così statuendo, però, il Tribunale ha in primo luogo violato il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale il giudice, investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 26665001 si veda in senso conforme Sez. 6, n. 5543 del 17/01/2018, S, Rv. 27221201 . Si è rilevato che, mentre in relazione all’assenza del consenso del soggetto all’applicazione del dispositivo elettronico, la norma di cui all’art. 275 bis c.p.p. ne disciplina le conseguenze, demandando al giudice di prevedere con lo stesso provvedimento l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, non si rinviene alcun riferimento normativo alla più frequente ipotesi dell’assenza di una concreta disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria, la cui verifica è, ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 275-bis c.p.p., comma 1 oggetto di specifico accertamento del giudice. È stata quindi esclusa la natura autonoma degli arresti domiciliari con prescrizione del c.d. braccialetto elettronico, trattandosi di contro di una mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari semplici e si è sostenuto che la lettura complessiva dell’art. 275-bis c.p.p. consente di affermare che la verifica della disponibilità del braccialetto elettronico debba avvenire necessariamente ex ante, in quanto funzionale proprio alla scelta della misura cautelare da applicare. 3. Orbene, acclarato che nel caso in esame il Tribunale avrebbe dovuto verificare prima la possibilità di adottare la misura cautelare degli arresti domiciliari con modalità di controllo elettronico, quanto affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite va correlato alla previsione normativa di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, che - come si è detto - esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l’età di settanta anni se non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Invero, è del tutto evidente che, accertata l’insussistenza di tali esigenze cautelari, l’indisponibilità del braccialetto elettronico non può giustificare in alcun modo il mantenimento della misura custodiale in carcere in alternativa a quella degli arresti domiciliari semplici . Nella prospettiva dei riflessi applicativi del principio di adeguatezza, infatti, il legislatore ha previsto con l’art. 275 c.p.p., comma 4, che, ove sussistano determinate condizioni soggettive, non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere. Tali condizioni concernono i soggetti che, per condizioni fisiche o psichiche, manifestano una pericolosità attenuata. Con riferimento a tale disposizione, la Corte costituzionale ha espressamente chiarito che il divieto in essa contemplato ha carattere generale, prescinde dal titolo di reato e non è riferibile alle sole ipotesi considerate dal comma 3 della stessa disposizione. Si tratta di una deroga, sia pur soggetta a determinati limiti e condizioni, ai criteri che i commi precedenti del medesimo articolo dettano in tema di applicazione delle misure cautelari e, quindi, anche, ma non solo, alla presunzione legale stabilita al comma precedente Corte Cost., sentenza n. 17 del 2017 . La previsione normativa risponde al più generale principio che vieta di aggravare le conseguenze già insite in una ordinaria detenzione e fa leva sul presupposto che proprio le particolari condizioni di tali soggetti affievoliscono le esigenze cautelari. Naturalmente, per i soggetti in questione lo Stato non rinuncia ad esercitare una qualsivoglia forma di prevenzione attraverso l’applicazione di misure cautelari, ma stabilisce come le esigenze possano essere soddisfatte da altre misure rispetto alla custodia carceraria, in applicazione dei principi vigenti in materia così in motivazione Sez. 6, n. 18195 del 20/12/2018, Romeo Paolo, Rv. 27567801 . L’art. 275 c.p.p., comma 4, dunque, manifesta un vincolo normativo di inadeguatezza della custodia cautelare in carcere superabile solo a seguito dell’accertamento della sussistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura. Un’affermazione di segno opposto, peraltro, contrasterebbe con lo spirito delle riforme che negli ultimi anni si sono succedute in tema di misure cautelari, caratterizzate dal rafforzamento della funzione di extrema ratio attribuita alla custodia cautelare contrasterebbe, inoltre, con la stessa dichiarata finalità dell’art. 275 c.p.p., comma 4, la cui vigente formulazione è conseguita alla L. 21 aprile 2011, n. 62, art. 1, le cui disposizioni sono state introdotte nell’ambito dell’attuazione del cd piano straordinario penitenziario. Il chiaro intento del legislatore di ridurre il più possibile l’applicazione della misura custodiale più afflittiva, finalizzato a dare concreta soluzione al problema del sovraffollamento carcerario, non consente interpretazioni della norma che comportino automatismi del mantenimento della custodia in carcere dell’ultrasettantenne nel caso in cui non sia possibile applicare la misura degli arresti domiciliari con le modalità della sorveglianza elettronica. D’altronde, il fatto che nell’ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico si debba dare corso comunque all’applicazione degli arresti domiciliari non contrasta, nel caso di soggetto ultrasettantenne e in assenza di esigenze cautelari eccezionali, con i principi di proporzione e di ragionevolezza, essendo il giudice vincolato nelle sue valutazioni proprio dal divieto di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4. In altri termini, la valutazione di insussistenza di eccezionali esigenze cautelari, correlata alla età di ultrasettantenne del soggetto sottoposto a misura, non consente al giudice, sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare ex art. 291 c.p.p. sia nel in occasione di sostituzione della misura ex art. 299 c.p.p. , in caso di indisponibilità dello strumento elettronico di controllo, la scelta se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari semplici , sulla scorta di un giudizio di bilanciamento che, dato atto della impossibilità di applicare la misura più idonea, ossia gli arresti domiciliari elettronici , metta a confronto l’intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell’imputato, 4. Va dunque conclusivamente affermato che, nel caso di misura cautelare nei confronti di soggetto ultrasettantenne e in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice, in sede di applicazione o sostituzione della custodia cautelare in carcere, non può subordinare l’applicazione degli arresti domiciliari alla disponibilità del c.d. braccialetto elettronico. Peraltro, qualora la concessione degli arresti domiciliari venga erroneamente condizionata alla verifica della disponibilità del braccialetto elettronico, il protrarsi della custodia cautelare in carcere dell’ultrasettantenne integra la violazione dei diritti dell’indagato, non potendo il giudice motivare in ordine all’idoneità a garantire le esigenze cautelari, in carenza di sistemi di controllo a distanza, della sola custodia in carcere, in quanto vietata dalla disposizione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, u.p 5. In ragione dei suesposti principi va annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale ha disposto il mantenimento della custodia in carcere del M. nel caso di negativa verifica delle condizioni per l’installazione del braccialetto elettronico ovvero l’eventuale impossibilità di darvi esecuzione per problemi tecnici o per qualsiasi altro motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni relative al braccialetto elettronico, che elimina. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p