Indagato per narcotraffico: il lasso temporale intercorso fra un reato e l’altro esclude la custodia carceraria

La presunzione di pericolosità sociale dell’indagato, oggettivamente dipendente dal delitto di cui all’imputazione provvisoria, ha carattere relativo ed è superabile dal giudice allorché accerti la mancanza di una qualunque esigenza cautelare. In particolare, tale presunzione può essere superata allorché emergano elementi che siano tali da dimostrare l’assenza dei pericula libertatis e, fra gli elementi da valutare a detto fine, rientra anche il fattore temporale che, qualora sia di notevole consistenza, impone al giudice di indicare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 27216/20 depositata il 30 settembre. L’indagato ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento del Tribunale che confermava l’ordinanza con cui il GIP gli applicava la misura della custodia in carcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico . In particolare, il ricorrente eccepisce la mancanza della motivazione in relazione all’art. 275 c.p.p., avendo il Tribunale confermato la sussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosa. Posto che la censura del ricorrente si impernia sull’ attualità del pericolo di reiterazione criminosa , che a sua volta si fonda sul presupposto che sia decorso un lasso temporale significativo dai fatti e che il prevenuto abbia preso parte all’attività criminale per un tempo limitatissimo all’attività delittuosa, idonei a superare la duplice presunzione relativa di pericolosità e di idoneità della sola custodia in carcere di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, derivante dalla contestazione associativa di cui agli artt. 73, comma 5 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, la Suprema Corte dichiara il ricorso fondato. Infatti, per quanto concerne la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. inerente alla pericolosità sociale dell’indagato, oggettivamente dipendente dal delitto di cui all’imputazione provvisoria, avente carattere relativo e superabile dal giudice allorché accerti la mancanza di una qualunque esigenza cautelare, la Cassazione afferma che essa può essere soverchiata allorché emergano elementi che siano tali da dimostrare l’assenza dei pericula libertatis e fra gli elementi da valutare a detto fine rientra anche il fattore temporale che, qualora sia di notevole consistenza, impone al giudice di indicare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari . Secondo la Corte, nel caso di specie , il Tribunale non ha fatto buon governo di tale principio, là dove ha affermato che non poteva ritenersi decorso un lasso temporale significativo tra i reati commessi dall’indagato nel novembre del 2016 e nel giugno-luglio 2017, non tenendo conto tra l’altro della tesi difensiva con cui era stata sottolineata la circostanza per cui lo stesso era rientrato in Italia dal Messico soltanto il 14 aprile 2017. Per tali ragioni la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 – 30 settembre 2020, n. 27216 Presidente Mogini – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in verifica, il Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata per il riesame, decidendo il ricorso ex art. 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza impugnata del 20 gennaio 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha applicato - fra gli altri - nei confronti di S.A. la misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74. 1.1. Mette conto di precisare che il ricorrente risulta sottoposto a cautela in relazione alla contestazione provvisoria di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all’attività di narcotraffico con il ruolo di organizzatore sodalizio composto da quattordici membri, fra cui il fratello F. con il ruolo di promotore, C.F. e Ca.Fr. con ruolo apicale ed altri partecipi , delitto commesso dal omissis , nonché in relazione ai due reati-fine sub capi 10 e 11 , reati commessi rispettivamente nel omissis nel territorio di . 1.2. Il Tribunale ha stimato integrati i gravi indizi di colpevolezza in ordine a tali reati sulla scorta delle emergenze delle intercettazioni delle utenze telefoniche intestate a diversi prestanome e delle intercettazioni ambientali sull’auto di S.F. e di altri associati, dell’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche agganciate, degli esiti dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo, come riscontrati dagli arresti di taluni coindagati e da alcuni sequestri di stupefacente. 1.3. Sul fronte cautelare, il Tribunale ha confermato la ritenuta attualità del rischio di recidivanza, stante il decorso di un arco temporale non considerevole nè rilevante, pertanto insuscettibile di soverchiare la presunzione, sia pure relativa, di pericolosità sociale e di idoneità della sola custodia in carcere prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3, tenuto altresì conto delle modalità di commissione del reato - comprovanti la spregiudicatezza nell’organizzazione e gestione delle operazioni di narcotraffico, dei contatti in tale ambiente e dei plurimi appoggi logistici - nonché dei gravi e specifici precedenti penali dell’indagato. Infine, il Collegio sardo ha stimato l’invocata misura domiciliare inidonea a fronteggiare il grave periculum libertatis, tenuto conto della facilità di comunicazione e dei supporti logistici dell’organizzazione tali da impedire l’interruzione dei contatti con l’ambiente criminale di riferimento. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. Ferdinando Vignes, S.A. chiede l’annullamento del provvedimento per l’unico motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. - con cui eccepisce la mancanza della motivazione in relazione all’art. 275 c.p.p Il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia confermato la ritenuta sussistenza nell’attualità del pericolo di reiterazione criminosa senza considerare che il protagonismo del ricorrente si è manifestato soltanto in occasione dei due reati fine del giugno-luglio 2017 e che nel tempo silente non v’è evidenza di alcuna attività criminosa dell’indagato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorso si impernia sulla censurata attualità del pericolo di reiterazione criminosa sul presupposto che sia decorso un lasso temporale significativo dai fatti e che il prevenuto abbia preso parte all’attività criminale per un tempo limitatissimo all’attività delittuosa, atti a superare la duplice presunzione - relativa - di pericolosità e di idoneità della sola custodia in carcere di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, derivante dalla contestazione associativa di cui alla D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, art. 74. 3. Occorre premettere come l’art. 275 c.p.p., comma 3, preveda, in caso di reato rientrante nel novero della previsione dell’art. 51 c.p.p., comma 3-bis, come appunto quello ex D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 , una duplice presunzione di pericolosità sociale dell’indagato, oggettivamente dipendente dal delitto di cui all’imputazione provvisoria ed avente carattere relativo, in quanto superabile dal giudice allorché accerti la mancanza di una qualunque esigenza cautelare di adeguatezza della sola misura carceraria, anch’essa di natura solo relativa, potendo essere vinta nell’ipotesi in cui il giudice, in relazione al caso concreto, ritenga che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. 3.1. In particolare, per quanto d’interesse ai fini della decisione del presente ricorso, la prima presunzione - si ribadisce, di carattere relativo - può essere soverchiata allorché emergano elementi che siano tali da dimostrare l’assenza dei pericula libertatis. Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice, fra gli elementi da valutare a detto fine rientra anche il fattore temporale che, qualora sia di notevole consistenza, impone al giudice di indicare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 . 3.2. Di tale principio non ha fatto buon governo il Tribunale nel caso di specie, là dove, in primo luogo, ha affermato che nella specie non può ritenersi essere decorso un lasso temporale significativo, assunto che - in quanto non valido in senso assoluto essendo decorsi in effetti tre anni dai fatti - avrebbe dovuto essere valutato alla luce della specifica imputazione provvisoria i.e. un reato associativo connotato da permanenza del vincolo associativo e della circostanza sottolineata dalla difesa e, in effetti, evidenziata anche dagli stessi giudici del merito cautelare secondo cui S.A. era rientrato in Italia dal Messico ove sì era rifugiato in latitanza soltanto il 14 aprile 2017, ferma restando la pericolosità sociale desumibile dalla militanza attiva in un consorzio criminale anche per un breve arco temporale in secondo luogo, ha valorizzato a sostegno della ritenuta attualità del pericolo di recidivanza il ruolo nella compagine associativa ed i gravi e specifici precedenti penali di F. S. e non dell’odierno ricorrente A. non potendo questa Corte ritenere che ciò sia dovuto ad un mero refuso essendo appunto F. coindagato nello stesso procedimento nonché partecipe alla medesima societas sceleris con il ruolo di organizzatore v. pagine 45 e 46 dell’ordinanza impugnata . 4. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Cagliari che dovrà procedere ad una nuova valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto della presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p., comma 3, della rilevanza del tempo trascorso fra i fatti e l’adozione del provvedimento alla luce dell’arco temporale di partecipazione attiva nell’associazione di per sé comunque non tale da escludere la pericolosità sociale e di altri elementi - positivi o negativi - relativi alla posizione specifica dell’indagato. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari, sezione riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.