La validità dell’elezione di domicilio all’udienza di convalida dell’arresto

Con sentenza n. 26316/20, la Cassazione ha confermato la validità e l’efficacia dell’elezione di domicilio effettuata dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto, ritenendo conseguentemente la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello eseguita presso il domicilio eletto non affetta da alcun vizio, poiché non vi sono state allegazioni dalle quali potesse risultare che l’imputato si trovasse, al momento dell’esecuzione della notificazione, in stato di detenzione.

L’ imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna resa a suo carico al termine del giudizio abbreviato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, eccependo l’inefficacia dell’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida d’arresto e la conseguente nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, nonché la mancata notifica della sentenza di primo grado. Posto che la seconda censura, se pur infondata, risulta pregiudiziale, la Cassazione la risolve preliminarmente ribadendo quanto già chiarito in marito dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all’imputato assente , in quanto, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., già tacitamente abrogate dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l’istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell’art. 548 c.p.p., comma 3, in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia , introdotta con l. 28 aprile 2014, n. 67 . Per quanto riguarda invece la doglianza con cui l’imputato ha eccepito l’inefficacia dell’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto e la conseguente nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello, ritenuta anch’essa infondata, la Suprema Corte rileva che le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che nessuna disposizione vieta all’imputato detenuto di effettuare l’elezione o dichiarazione di domicilio , la quale, quindi, va considerata del tutto lecita e valida non essendo rinvenibile alcuna disposizione, nè espressa nè desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità, in quanto una cosa è la dichiarazione o elezione di domicilio che, essendo un lecito atto di parte nessuna norma impedisce, altra e ben diversa cosa è la disposizione di legge che, anche contro la stessa volontà dell’imputato, stabilisca, ex lege , che le notifiche debbano essere eseguite personalmente nel luogo dove si trova l’istituto penitenziario ove l’imputato sia detenuto . Nella fattispecie la Corte ha infatti ritenuto che l’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto è valida ed efficace e che conseguentemente la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello eseguita presso il domicilio eletto dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto non è affetta da alcun vizio, non essendo stato allegato nè risultando che l’imputato si trovasse, al momento dell’esecuzione di detta notificazione, in stato di detenzione .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 – 21 settembre 2020, n. 23616 Presidente Fumu – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui G.M. è stato condannato, esclusa la recidiva, alla pena già ridotta per il rito abbreviato di mesi 5 di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, cessione di gr. 1,1 di eroina a P.M. , in data omissis . 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato che ha dedotto 1 la violazione degli artt. 157, 161 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c, art. 179 c.p.p., art. 185 c.p.p., comma 3, art. 601 c.p.p., essendo stata effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore, a mezzo p.e.c., nonostante l’elezione di domicilio, fatta dall’imputato detenuto all’udienza di convalida dell’arresto, sia inefficace, in quanto in violazione dell’art. 161 c.p.p. 2 la violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c, artt. 180, 185 c.p.p. e art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., non essendo stata notificata la sentenza di primo grado all’imputato, come già dedotto in appello, con conseguente mancata decorrenza dei termini per impugnare e nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. La seconda censura, avente ad oggetto la mancata notifica della sentenza di primo grado all’imputato, deve essere esaminata preliminarmente, avendo carattere pregiudiziale. La doglianza risulta infondata, in quanto, come chiarito da Sez. U, n. 698 del 24/10/2019 cc. - dep. 13/01/2020, Rv. 277470 - 01, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all’imputato assente in motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., già tacitamente abrogate dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l’istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell’art. 548 c.p.p., comma 3, in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia , introdotta con L. 28 aprile 2014, n. 67. 3. Il primo motivo, con cui si è eccepita la inefficacia dell’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto e la conseguente nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello eseguita proprio presso il domicilio eletto all’udienza di convalida dell’arresto , è infondata. L’art. 161 c.p.p. impone al giudice, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, l’obbligo, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto nè internato, di invitarlo a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, ma non pone alcun divieto nei confronti del detenuto di dichiarare o eleggere domicilio, sicché l’eventuale elezione o dichiarazione di domicilio effettuata dal detenuto non risulta nè può risultare sanzionata in termini di invalidità/inefficacia/inutilizzabilità. Occorre piuttosto verificare se, al momento della notifica, la dichiarazione/elezione di domicilio possa ancora ritenersi attuale ed efficace, anche in considerazione del mutamento delle condizioni e dell’eventuale stato di detenzione, alla luce dell’orientamento secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 ud. dep. 22/04/2020, Rv. 278869 - 01 . Al contrario la difesa ha precisato che la notifica del decreto di citazione a giudizio ha costituito una notifica nei confronti di imputato libero v. p. 3 del ricorso . Le stesse Sezioni Unite, nella sentenza citata n. 12778 del 2020, hanno precisato che nessuna disposizione vieta all’imputato detenuto di effettuare l’elezione o dichiarazione di domicilio, la quale, quindi, va considerata del tutto lecita e valida non essendo rinvenibile alcuna disposizione, nè espressa nè desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità , in quanto una cosa è la dichiarazione o elezione di domicilio che, essendo un lecito atto di parte nessuna norma impedisce, altra e ben diversa cosa è la disposizione di legge art. 156 c.p.p. che, anche contro la stessa volontà dell’imputato, stabilisca, ex lege, per le ragioni di cui si è detto, che le notifiche debbano essere eseguite personalmente nel luogo dove si trova l’istituto penitenziario ove l’imputato sia detenuto . Piuttosto, dal combinato disposto degli artt. 156 e 164 c.p.p., è possibile desumere una norma in base alla quale l’efficacia dell’elezione o dichiarazione di domicilio - effettuata prima o durante la detenzione è sospesa per la durata della detenzione, ma, una volta che la detenzione cessi, riacquista vigore la regola generale della validità rectius dell’efficacia rimasta nelle more sospesa per ogni stato e grado del procedimento, della determinazione del domicilio dichiarato o eletto. Da tali premesse deriva che l’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto è valida ed efficace e che conseguentemente la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello eseguita presso il domicilio eletto dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto non è affetta da alcun vizio, non essendo stato allegato nè risultando che l’imputato si trovasse, al momento dell’esecuzione di detta notificazione, in stato di detenzione. Deve, inoltre, aggiungersi che le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 ud. - dep. 22/04/2020, Rv. 278869 - 02 , non versandosi in una ipotesi di omessa notifica, e che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all’art. 182 c.p.p., e rilevabili entro i termini indicati dall’art. 180 c.p.p., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità v. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019 ud. - dep. 18/11/2019, Rv. 278002 - 01, con riferimento alla omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell’art. 161 c.p.p. nella notifica del decreto di citazione in appello . Nel caso di specie, al contrario, la nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello non è stata eccepita in appello, ma soltanto con il presente ricorso per cassazione l’eccezione è, quindi, oltre che infondata, tardiva ed inammissibile. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.