Come opera il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari in caso di intervenuta revoca dell’affidamento in prova?

Il divieto triennale di cui all’art. 58-quater ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione non opera nell’ipotesi di revoca dell’affidamento in prova per particolari casi stabiliti nell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 26010/20 depositata il 15 settembre. Il condannato propone ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che dichiarava inammissibile l’istanza diretta ad ottenere i benefici penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare richiesti in relazione al residuo di pena da scontare. In particolare, a sostegno della sua tesi, il Tribunale affermava che ai fini della concessione dei benefici richiesti non era ancora trascorso il periodo di 3 anni prescritto dall’art. 58- quater ord. pen. dalla revoca del beneficio dell’affidamento in prova ex art. 94 T.U. stup Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 58- quater ord. pen. conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici da parte del Tribunale. Posta la fondatezza del ricorso e ripercorsa la disciplina dell’affidamento in prova, oltre che i principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia, la Cassazione afferma che nelle ipotesi di affidamento in prova concesso ex art. 94 T.U. stup. , l’istituto della revoca assume una valenza sanzionatoria solo eventuale , che non lo rende assimilabile al modello ordinario di riferimento e ne impedisce l’integrale assimilazione allo stesso sotto il profilo degli effetti . Da tale assunto, secondo la Corte, ne deriva che la preclusione stabilita dall’art. 58- quater , comma 2, ord. pen. - secondo cui le misure alternative di cui al comma 1 non possono essere concesse, per la durata di cui al comma 3 della stessa norma, al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - non opera laddove la revoca abbia riguardato l’affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell’art. 94 T.U. stup. . A sostegno di tale testi, la Suprema Corte ricorda che di recente è stato affermato il principio di diritto secondo cui il divieto triennale ex art. 58- quater , ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell’ipotesi di revoca dell’affidamento in prova in casi particolari di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, in quanto, il fallimento di quest’ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure pregiudicanti di cui all’art. 58- quater , comma 2 citato, in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 luglio – 15 settembre 2020, n. 26010 Presidente Mazzei – Relatore Centone Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 03/04/2019 il Tribunale di sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile l’istanza presentata da C.S. diretta a ottenere i benefici penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente ex artt. 47 e 47 ter Ord. pen., in relazione al residuo di pena che l’istante doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 07/04/2020. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona - richiamando a sostegno di tale provvedimento un risalente orientamento giurisprudenziale di questa Sezione Sez. 1, n. 31053 del 12/01/2017, Pilia, Rv. 270619-01 Sez. 1, n. 13607 del 10/03/2009, Conti, Rv. 243497-01 - sull’assunto che non era trascorso il periodo di tre anni prescritto dall’art. 58 quater Ord. pen. dalla revoca del beneficio dell’affidamento in prova ex art. 94 T.U. stup. precedentemente concessogli, disposta con ordinanza emessa l’01/08/2018. 2. Avverso tale ordinanza C.S. , a mezzo dell’avv. Gabriele Cofanelli, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 58 quater Ord. pen., conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali. Si deduceva, in proposito, che la preclusione dell’art. 58 quater Ord. pen. non era applicabile al caso di specie, atteso che tale previsione non comprendeva espressamente il beneficio dell’affidamento in prova ex art. 94 T.U. stup., che conseguentemente doveva ritenersi estraneo all’ambito applicativo della stessa disposizione. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da C.S. è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere, allo scopo di inquadrare la posizione di C.S. , che la revoca dell’affidamento terapeutico, concesso ex art. 94 T.U. stup., mutua dallo schema ordinario le forme procedimentali e i presupposti sostanziali, tra i quali ultimi rileva, ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., la contrarietà della condotta dell’affidato alla legge e alle prescrizioni dettate il , che rende il suo comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova . Deve, al contempo, rilevarsi che è il contenuto delle prescrizioni imposte all’affidato a rendere peculiare l’istituto della revoca nelle ipotesi previste dall’art. 94 T.U. stup., rivestendo tali prescrizioni una specifica valenza riabilitativa e terapeutica, attraverso cui si persegue la finalità di recuperare il condannato, liberandolo dalla dipendenza da cui è affetto. Il fallimento, o anche solo l’inefficace perseguimento di tale obiettivo, in rapporto all’atteggiamento dimostrato dall’affidato rispetto al trattamento, è alla base della decisione di revocare la misura di cui all’art. 94 T.U. stup., anche indipendentemente da comportamenti del condannato di segno propriamente trasgressivo Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479-01 Sez. 1, n. 27854 del 22/05/2013, Manca, Rv. 255820-01 . Tali conclusioni, del resto, appaiono corroborate dai principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui l’affidamento in prova ex art. 94 T.U. stup., pur inserendosi come species del genus dell’affidamento in prova già previsto dall’ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta differenziata dell’ordinamento penale conformata alla e giustificata dalla singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti Corte Cost., n. 377 del 1997 . Da tali affermazioni deriva che, nell’affidamento in prova terapeutico, fondato su presupposti specifici e autonomi, assume un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativo della misura alternativa in esame, la cura dello stato patologico del condannato e l’affrancazione dell’interessato dalla condizione di dipendenza, in linea con quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale Corte Cost., n. 377 del 1977, cit. . Alla garanzia dell’esecuzione del programma terapeutico, del resto, sono volte le prescrizioni impartite all’affidato e i relativi controlli, sull’assunto che, nel caso della persona dipendente da sostanze stupefacenti o alcoliche, l’azione di risocializzazione si fonda sull’emancipazione del condannato dalla condizione patologiep in cui versa Sez. 1, n. 13542 del 03/03/2010, Silva, Rv. 246833-01 Sez. 1, n. 3476 del 25/11/2009, dep. 2010, Bonillo, Rv. 245692-01 . 3. In questa cornice, deve rilevarsi che, nelle ipotesi di affidamento in prova concesso ex art. 94 T.U. stup., l’istituto della revoca assume una valenza sanzionatoria solo eventuale, che non lo rende assimilabile al modello ordinario di riferimento e ne impedisce l’integrale assimilazione allo stesso sotto il profilo degli effetti. Ne consegue che, come evidenziato da questa Corte in un recente intervento chiarificatore, non solo mancano elementi idonei di contesto a sostegno dell’interpretazione estensiva del richiamo che l’art. 58 quater Ord. pen. opera al precedente art. 47, comma 11. ma dall’analisi logico-sistematica l’interprete agevolmente ne ricava di contrari, in grado di validare in via definitiva una diversa opzione ermeneutica di tipo testuale Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, Angelucci, Rv. 277736-01 . Ne discende che la preclusione stabilita dall’art. 58 quater, comma 2, Ord. pen. - secondo cui le misure alternative di cui al comma 1 non possono essere concesse, per la durata di cui al comma 3 della stessa norma, al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - non opera laddove la revoca abbia riguardato l’affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell’art. 94 T.U. stup. Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, Angelucci, cit. . Questa ricostruzione sistematica, definitivamente consolidatasi in seno alla giurisprudenza di legittimità, impone di ritenere superato l’orientamento ermeneutico richiamato dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, secondo cui Il divieto di nuova concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione opera anche nell’ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94 Sez. 1, n. 13607 del 10/03/2009, Conti, Rv. 243497-01 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 31053 del 12/01/2017, Pilia, Rv. 270619-01 . Tali conclusioni, da ultimo, sono state ribadite da questa Corte, che ha sancito il definitivo superamento della giurisprudenza di legittimità sopra citata, affermando il seguente principio di diritto Il divieto triennale ex art. 58-quater, Ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell’ipotesi di revoca dell’affidamento in prova in casi particolari di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, in quanto, il fallimento di quest’ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure pregiudicanti di cui all’art. 58 quater, comma 2 citato, in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, Angelucci, cit. . 4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.