Gli avvocati, la PEC e la cattiva abitudine di non liberare lo spazio nella casella mail

Laddove la mancata consegna del messaggio di PEC sia dovuta a cause imputabili al destinatario, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25981/20, depositata il 14 settembre, decidendo sull’impugnazione straordinaria con cui un avvocato deduceva errore di fatto per essere avvenuta la trattazione del suo precedente ricorso di legittimità in pubblica udienza senza esserne stato avvisato. La notificazione a mezzo PEC non era difatti andata a buon fine, in quanto la casella mail di destinazione risultava piena . Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondata la prospettazione di un errore di fatto. L’art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, sancisce che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario . La giurisprudenza ha poi avuto modo di chiarire che deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario Cass. n. 45384/18 e n. 54141/17 . Ed è proprio a tale ipotesi che deve essere ricondotto il caso della mancata consegna dell’atto per saturazione dello spazio disco della casella di posta elettronica del destinatario.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 luglio – 14 settembre 2020, n. 25981 Presidente Diotallevi – Relatore Filippini Considerato in fatto 1. Con sentenza del 22.5.2019 la Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’avv. Michele Sarno nell’interesse di M.C. in relazione alla sentenza della Corte di appello di Potenza del 13.4.2018, con la quale la medesima era stata condannata alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione. 2. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., il medesimo difensore della M. , munito di procura speciale, ha proposto impugnazione straordinaria avverso la predetta sentenza di cassazione deducendo quanto segue - errore di fatto, per essere avvenuta la trattazione del ricorso per cassazione in pubblica udienza, in data 22.5.2019, senza che della stessa fosse stato dato avviso al difensore di fiducia infatti, la notificazione a mezzo PEC risulta affetta da mancata consegna , determinata dal fatto che la casella di destinazione risultava piena. Alla luce di quanto sopra, si chiede l’adozione dei provvedimenti necessari a correggere l’errore e la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. In subordine si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, per manifesto contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost Ritenuto in diritto Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nella prospettazione del preteso errore di fatto. 1. Infatti, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294 sancisce quanto segue Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario . 1.1. E nella fattispecie, la disamina dello storico delle notifiche del giudizio in questione consente di rilevare come l’avviso al difensore avv. Michele Sarno della trattazione dell’udienza pubblica in questione sia stato effettuato presso la cancelleria in data 21.3.2019 dopo che l’invio della PEC alla casella omissis era risultato infruttuoso per saturazione dello spazio disco della medesima casella di posta elettronica certificata cfr. esito PEC del 30.3.2019 . 1.2. Secondo il condiviso insegnamento già offerto da questa Corte cfr. Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, Rv. 274125 - 01 , in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario nella fattispecie, richiamata, proprio come in quella di causa, il destinatario dell’atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata. Nello stesso senso, si veda Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Rv. 271834. 2. Alla luce della ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati. Segue altresì la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile presente. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Salvitelle, che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori di legge.