Quando è possibile disporre la c.d. confisca di valore?

Qualora nel patrimonio dell’autore del reato siano individuabili denaro o beni fungibili costituenti profitto del reato, prima di poter disporre la confisca per equivalente è necessario previamente disporre, o quantomeno tentare, l’ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato.

La c.d. confisca di valore, chiarisce la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25609/20, è possibile soltanto nel caso in cui il tentativo di aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso per l’indisponibilità materiale di beni da apprendere. L’imputata ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il GIP gli applicava la pena su sua richiesta in relazione al reato di riciclaggio e disponeva contestualmente la confisca per equivalente nei limiti delle somme di rapporti bancari e/o beni mobili ed immobili a lei appartenenti fino alla concorrenza della somma dovuta. Nell’esaminare il ricorso, la Cassazione ritiene fondata la censura concernente l’adozione della confisca per equivalente ex art. 322- ter c.p. in luogo della confisca prevista dall’art. 648- quater c.p., rilevando che la costante giurisprudenza della Corte di legittimità ritiene che la confisca per equivalente del compendio delittuoso possa essere legittimamente disposta solo se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell’attività illecita, di cui pure sia certa l’esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giuridico - patrimoniale dell’agente . Per contro, continua la Corte, l’ ablazione per equivalente , o di valore, è invero prevista per il solo caso in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a cagione del mancato loro reperimento, e consente di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità in tale caso, l’ablazione per equivalente può riguardare un qualunque bene di cui l’imputato abbia la disponibilità, anche in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla commissione dell’illecito penale a lui contestato, a condizione - si ribadisce - che nella sfera giuridico - patrimoniale del soggetto attivo non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l’esistenza . Ne discende che, allorché, nel patrimonio dell’autore del reato ovvero di taluno dei concorrenti, siano individuabili denaro o beni fungibili costituenti profitto del reato, prima di poter disporre la confisca per equivalente in sentenza anche di applicazione della pena su richiesta è necessario previamente disporre, o quantomeno tentare, l’ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato, di tal che la confisca di valore è possibile soltanto nel caso in cui il tentativo di aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso per l’indisponibilità materiale di beni da apprendere . Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che, qualora il profitto sia costituito da una somma di denaro - bene fungibile per eccellenza -, essa non è assoggettabile a confisca per equivalente, in quanto il denaro è sempre oggetto di confisca diretta, e la sua trasformazione in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, che può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito . Sulla scorta di tali richiamati principi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 maggio – 9 settembre 2020, n. 25609 Presidente Fidelbo – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia ha applicato nei confronti di Oxana T. la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui all’art. 648-bis c.p. sub capo E della rubrica, disponendo contestualmente la confisca per equivalente a norma degli artt. 240 e 322-ter c.p.p. e art. 323 c.p.p., comma 3, nei limiti delle somme di rapporti bancari e/o i beni mobili ed immobili appartenenti all’imputata fino alla concorrenza della somma di 188.682,35 Euro, richiamato sul punto il decreto di sequestro preventivo del 13 - 14 luglio 2016. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. Cristian Falconi, T.O. chiede l’annullamento del provvedimento con limitato riguardo al provvedimento di confisca, eccependo - con le argomentazioni di seguito sintetizzate ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. - la violazione di legge per illegalità della pena ai sensi degli artt. 240, 322-ter e 648-quater c.p. e art. 323 c.p.p., comma 3 e art. 448 c.p.p., comma 2-bis. Evidenzia la ricorrente come il Giudice, nel pronunciare la sentenza di patteggiamento, abbia disposto - al di fuori della volontà pattizia delle parti - la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322-ter c.p. anziché la confisca prevista dall’art. 648-quater c.p., norma specifica in relazione al reato di riciclaggio ascritto alla T. . Sotto diverso aspetto, la difesa pone in luce che il profitto del reato ascritto all’imputata è stato impiegato esclusivamente - come anche contestato nell’imputazione - per acquistare un bene immobile in Viareggio, già oggetto di sequestro preventivo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito espresse. 2. Occorre premettere che, secondo quanto dispone l’art. 448 c.p.p., comma 2-bis come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50 , Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza . 2.1. Chiamata a risolvere la questione concernente l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le statuizioni concernenti misure di sicurezza, personali o patrimoniali, contenute nella sentenza di patteggiamento alla luce dei limiti all’impugnabilità di tale tipologia di decisione introdotti nel citato art. 448, comma 2-bis, le Sezioni Unite nella sentenza del 26 settembre 2019, con motivazione non ancora depositata hanno affermato che, quanto alle statuizioni con concernenti le misure di sicurezza, personali o patrimoniali, il ricorso per cassazione è ammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p. con riferimento alle misure di sicurezza che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti. Per quanto si evince dall’ordinanza di rimessione e dalla stessa informazione provvisoria, ai fini dell’individuazione del regime dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena, le Sezioni Unite risultano avere tracciato un discrimen fra le statuizioni che recepiscono l’accordo negoziale presupposto dal provvedimento - relative alla definizione giuridica del fatto, all’individuazione delle circostanze e al relativo giudizio di bilanciamento, nonché alla quantificazione della pena - e le statuizioni esterne al patto c.d. accidentalia negotii , rispetto alle quali non vi sia stato alcun accordo o alcuna espressa rinuncia, quali le decisioni in ordine alle sanzioni amministrative accessorie anch’esse riportabili al concetto di pena e alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. Detto discrimen - tra statuizioni interne o esterne all’accordo fra le parti - vale dunque a segnare il diverso ambito dello scrutinio dinanzi a questa Corte, delineando un sistema binario d’impugnazione. 2.2. Sulla scorta della regula iuris testè tratteggiata, non è revocabile in dubbio la scrutinabilità ex art. 606 c.p.p. della statuizione concernente la confisca, in quanto esterna all’accordo raggiunto fra le parti. 3. Deve essere ancora aggiunto che, acclarata la sindacabilità ex art. 606 c.p.p. della statuizione relativa alla confisca sulla quale le parti nulla abbiano convenuto, in detto caso il potere di impugnazione non può non ricomprendere anche il controllo della motivazione del provvedimento, che trova il proprio fondamento giustificativo nella norma generale di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, argomento da Sezioni Unite del 26/09/2019, Savin, informazione provvisoria n. 19, motivazione in corso di deposito . Un potere di impugnazione, dunque, conformato sul tipo di statuizione e sul rapporto tra quest’ultima e il contenuto del patto Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika, Rv. 273830 Sez. 4, n. 22824 del 17/04/2018, Daouk, non mass. . Il giudice che adotti, nella sentenza di patteggiamento, una statuizione non concordata ha difatti l’onere di motivare specificatamente sul punto e la decisione è impugnabile con il ricorso per cassazione anche per vizio di motivazione v. sul punto Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552 . 3.1. Tanto premesso quanto alla sindacabilità ai sensi dell’art. 606 della statuizione avente ad oggetto la confisca, non coglie nel segno il primo profilo di doglianza con cui la ricorrente censura il richiamo all’art. 322-ter c.p. anziché all’art. 648-quater. Pur essendo pacifica l’erroneità del richiamo all’art. 322-ter c.p. dovendo trovare applicazione l’art. 648-quater in considerazione del reato di riciclaggio per il quale si procede nei confronti della T. -, l’inesatta indicazione formale della disposizione applicata non realizza di per sé alcun vizio o vulnus rispetto al quale poter ravvisare un concreto interesse della ricorrente all’impugnazione, atteso che l’art. 648-quater c.p., nel prevedere la confisca obbligatoria del prodotto e del profitto dei reati-presupposto ivi previsti in caso di sentenza di condanna e di applicazione della pena anche per equivalente, ricalca quasi pedissequamente la disciplina dell’art. 322-ter c.p 4. È invece fondata la seconda censura concernente l’adozione della confisca per equivalente. 4.1. Secondo il chiaro disposto dell’art. 648-quater c.p., comma 2, la c.d. confisca di valore può essere disposta soltanto nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1 , id est all’ablazione del prodotto o del profitto dei reati-presupposto. In ossequio all’inequivoco dato testuale della norma, la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere che la confisca per equivalente del compendio delittuoso possa essere legittimamente disposta solo se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell’attività illecita, di cui pure sia certa l’esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giuridico - patrimoniale dell’agente Sez. 5, n. 46500 del 19/09/2011, Lampugnani Rv. 251205 . L’ablazione per equivalente, o di valore, è invero prevista per il solo caso in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a cagione del mancato loro reperimento, e consente di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità in tale caso, l’ablazione per equivalente può riguardare un qualunque bene di cui l’imputato abbia la disponibilità, anche in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla commissione dell’illecito penale a lui contestato, a condizione - si ribadisce - che nella sfera giuridico - patrimoniale del soggetto attivo non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l’esistenza Sez. 1, n. 28999 dell’01/04/2010, Rv. 248474 Sez. 5, n. 15445 del 16/01/2004, Rv. 228750 nonché Sez. U., n. 41936 del 25/10/2005, Rv. 232164 . In applicazione di tale principio di diritto, allorché, nel patrimonio dell’autore del reato ovvero di taluno dei concorrenti, siano individuabili denaro o beni fungibili costituenti profitto del reato, prima di poter disporre la confisca per equivalente in sentenza anche di applicazione della pena su richiesta è necessario previamente disporre, o quantomeno tentare, l’ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato, di tal che la confisca di valore è possibile soltanto nel caso in cui il tentativo di aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso per l‘indisponibilità materiale di beni da apprendere. 4.2. Sempre in linea generale, va evidenziato che, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, qualora il profitto sia costituito da una somma di denaro bene fungibile per eccellenza -, essa non è assoggettabile a confisca per equivalente, in quanto il denaro è sempre oggetto di confisca diretta, e la sua trasformazione in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, che può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007 - dep. 06/03/2008, Miragliotta, Rv. 238700 Sez. U n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, in motivazione Sez. 2, n. 14600 del 12/03/2014, Ber Banca Spa, Rv. 260145 Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci Rv. 264437 . D’altra parte, costituiscono profitto del reato anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui questo è trasformato, in quanto tali attività di impiego di trasformazione non possono impedire che venga sottoposto ad ablazione ciò che rappresenta l’obiettivo del reato posto in essere Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, Rossi Rv. 262613 . Ed invero, nel sistema penale non costituiscono ostacolo alla confisca e, quindi, nella fase delle indagini, al sequestro le trasformazioni o modifiche che il prodotto del reato abbia subito, cosicché ove le cose da sequestrare siano per loro natura fungibili - originariamente o a seguito di trasformazione - l’eventuale commistione tra cose lecite e cose illecite, appartenenti allo stesso genere, costituisce una forma di trasformazione dell’originario prodotto del reato in cose comunque separabili con operazioni di peso, misurazione o numerazione. Il tutto in conformità della regola civilistica che prevede, per le obbligazioni che hanno ad oggetto denaro o altre cose fungibili, l’obbligo di restituire altrettante cose della stessa specie e qualità , regola generale applicabile anche in sede penale, in considerazione della natura patrimoniale della misura di sicurezza Sez. 6, n. 1041 del 14/04/1993, Ciarletta, Rv. 195683 . 4.3. Dei sopra delineati principi non ha fatto buon governo il Giudice toscano là dove ha ordinato la confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili della T. prima di disporre in via prioritaria, o quantomeno tentare, la confisca diretta del profitto del reato, potendo ordinare la confisca di valore soltanto all’esito dell’acclarata impossibilità di procedere all’ablazione in forma specifica. Ciò tanto più considerato che, come dato conto nello stesso provvedimento di sequestro emesso nella fase cautelare dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia del 13 luglio 2016 così come si legge a pagina 27 del medesimo provvedimento , i proventi dei delitti di peculato e truffa aggravata commessi dal compagno erano stati utilizzati per l’acquisto all’asta giudiziaria di un immobile in località omissis . Immobile costituente, a tutti gli effetti giusta il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sopra ricordate sentenze Miragliotta, Gubert e Lucci -, profitto del reato aggredibile con la confisca in forma diretta e non per equivalente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia al Tribunale di Pistoia per nuovo giudizio sul punto.