Prende una manata e reagisce con un pugno: la tempistica esclude la legittima difesa

Diverbio tra due uomini. Confermata la condanna per quello che, presa una manata, ha colpito l’avversario con un pugno per i giudici è responsabile del reato di lesioni. Respinta la tesi del legale, mirata a vedere riconosciuta la legittima difesa per i giudici la reazione concretizzatasi in un pugno si è verificata quando l’offesa era già esaurita e non vi era necessità di difendersi da un pericolo attuale.

Esclusa l’ipotesi della legittima difesa quando la reazione violenta – un pugno – si manifesta non subito dopo l’aggressione subita e concretizzatasi in una manata. Irrilevante il fatto che precedentemente ci sia stata già una condotta minacciosa non concretizzatasi in un’aggressione vera e propria. Inutile, peraltro, anche il richiamo a stato d’animo e timore personale manifestati dalla persona che invoca la legittima difesa. Cassazione, sentenza n. 25213/20, sezione V Penale, depositata il 7 settembre . Ad approdare sui tavoli dei Giudici della Cassazione è la vicenda riguardante la lite tra due uomini, Giovanni e Roberto nomi di fantasia . A finire sotto processo è Giovanni, ritenuto colpevole in primo grado per lesioni e minaccia ai danni di Roberto, colpito con un pugno. In secondo grado, però, la posizione di Giovanni si fa meno grave i giudici escludono l’ipotesi della minaccia e riducono di conseguenza la pena, confermando però la responsabilità penale per il reato di lesioni. Su quest’ultimo fronte, però, Giovanni decide di proporre ricorso in Cassazione , sostenendo tramite il proprio legale la tesi della legittima difesa . A questo proposito, egli evidenzia che, come emerso da una testimonianza, in un momento precedente e distinto rispetto a quello in cui era stata sferrata la manata alla persona offesa, quest’ultima aveva già tentato di colpirlo ed egli lo aveva percepito . In questa ottica il legale sostiene che sarebbe esistito il pericolo attuale dell’offesa ingiusta dopo che Roberto aveva aggredito per la seconda volta Giovanni . Nonostante i dati richiamati dal legale, però, anche per i Giudici della Cassazione va esclusa l’ipotesi della legittima difesa . In premessa, comunque, i magistrati ritengono accertata l’aggressione subita da Giovanni per la manata ricevuta ad opera di Roberto, alla quale ha reagito subito dopo con il pugno che ha provocato le lesioni oggetto dell’attuale processo. Successivamente, però, essi osservano che la reazione di Giovanni si è realizzata quando l’offesa era già esaurita , e ciò significa che per Giovanni non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale . Va confermata, quindi, la pronunzia di secondo grado, anche perché è stato rispettato il principio secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva , mentre resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva , come in questa vicenda, al verificarsi dell’offesa . Ampliando la valutazione, poi, i giudici della Cassazione rilevano che neppure emergono specifici elementi utili a dare corpo alla tesi dell’attualità del pericolo, atteso che la deduzione difensiva assume solo che Roberto avrebbe compiuto un gesto che, secondo la visione di Giovanni, potrebbe avere avuto significato di aggressività ma che sarebbe collocato temporalmente sempre prima della manata effettivamente inferta e per la quale anche Roberto è stato condannato per il reato di lesioni . Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati precisano che, anche a voler considerare che Giovanni avesse reagito nel convincimento legittimo che Roberto avrebbe potuto reiterare ancora una volta il suo intento offensivo , va comunque tenuto bene a mente che gli stati d’animo ed i timori personali di colui che invoca la legittima difesa non rilevano nella valutazione ex ante che il giudice deve operare delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, in assenza – come nella fattispecie in esame – di elementi dimostrativi dell’attualità dell’offesa .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 luglio – 7 settembre 2020, n. 25213 Presidente Sabeone – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la pronunzia impugnata la Corte di Appello di Bari - per quanto ora di interesse - in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato Lo. alla pena di giustizia per il reato di lesioni e minaccia nei confronti della persona offesa Sa., lo ha assolto dal secondo reato, rideterminando la pena e confermando la pronunzia nel resto. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che con unico motivo ha lamentato la violazione dell'artt. 52 e l'illogicità manifesta della motivazione. Secondo la difesa, la Corte d'Appello aveva errato nell'escludere la legittima difesa poiché, come era emerso dalla testimonianza Rutigliano, in un momento precedente e distinto rispetto a quello nel quale era stata sferrata la manata all'imputato, Sa. aveva già tentato di colpirlo ed il ricorrente lo aveva percepito. Quindi sarebbe esistito il pericolo attuale dell'offesa ingiusta dopo che Sa. aveva aggredito per la seconda volta Lo La Corte territoriale avrebbe valutato solo in parte la prova testimoniale citata e mancato di distinguere i diversi momenti dell'episodio, derivando da tali errori una motivazione viziata quanto alla ritenuta insussistenza del requisito dell'attualità. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di fiducia ha fatto pervenire in Cancelleria memoria con la quale ha replicato alla requisitoria del PG. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi in fatto che la Corte ha dato atto dell'aggressione subita dall'imputato per la manata ricevuta da Sa., alla quale ha reagito subito dopo con il pugno che ha provocato le lesioni di cui in imputazione ma ha puntualizzato che la reazione si era realizzata quando l'offesa era già esaurita e, quindi, per il giudicabile non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale. La pronunzia è in tal modo coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale il requisito dell'attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell'offesa, come nel caso in discussione. Sez. 1, Sentenza n. 48291 del 21/06/2018 Ud. dep. 23/10/2018 Rv. 274534. A fronte di tale congrua motivazione, corretta in diritto e priva delle dedotte illogicità e violazioni di legge, la doglianza del ricorrente si è limitata a riproporre la tesi dell'attualità del pericolo, sostenendola con argomentazione sviluppata sul piano dell'apprezzamento del merito del discorso argomentativo sviluppato dalla Corte barese e proponendo, in definitiva, una lettura alternativa della prova testimoniale Rutigliano. Sul punto va, altresì, osservato che le allegazioni della difesa risultano generiche in quanto neppure emergono specifici elementi utili a dare corpo alla tesi dell'attualità del pericolo, atteso che la deduzione difensiva assume solo che Sa. avrebbe compiuto un gesto che, secondo la visione del ricorrente, potrebbe avere avuto significato di aggressività ma che sarebbe collocato temporalmente sempre prima della manata effettivamente inferta e per la quale anche Sa. è stato condannato per il reato di lesioni. Per completezza di motivazione, va annotato che anche a voler considerare che il ricorrente avesse reagito nel convincimento legittimo che Sa. avrebbe potuto reiterare ancora una volta il suo intento offensivo atto di ricorso pagina 8 deve osservarsi che l'opinione consolidata di questa Corte regolatrice è ferma nel ritenere che gli stati d'animo ed i timori personali di colui che invoca la legittima difesa non rilevano nella valutazione ex ante che il Giudice deve operare delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, in assenza - come nella fattispecie in esame - di elementi dimostrativi dell'attualità dell'offesa. Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013 Ud. dep. 21/03/2013 Rv. 255268 Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3000 in favore della cassa delle ammende.