La notizia di reato giunta durante le operazioni di identificazione del reo legittima l’arresto in quasi flagranza?

L’intervento della polizia giudiziaria che ha proceduto all’identificazione del ricorrente trovato in possesso di beni la cui sottrazione è stata denunciata durante il corso delle operazioni integra lo status di quasi flagranza che legittima l’arresto.

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 25247/20, depositata il 7 settembre. Il Tribunale di Foggia convalidava l’ arresto in flagranza dell’odierno ricorrente per il reato di furto aggravato . L’indagato impugna la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l’insussistenza dello stato di flagranza in considerazione delle circostanze in cui è avvenuto l’arresto, cioè all’esito di una denuncia successiva alla sua identificazione da parte della persona offesa. La Suprema Corte dichiara infondato il ricorso, rilevando che in tema di arresto in quasi flagranza di reato le Sezioni Unite hanno chiarito che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria in base alle informazioni fornite dalla persona offesa ovvero da terzi nell’immediatezza del fatto, in quanto in tale caso non esiste la quasi flagranza”. Quest’ultima, infatti, presuppone l’ immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e della loro connessione con l’indiziato da parte di chi procede all’arresto. A tal proposito, la Corte evidenzia che la suddetta ipotesi di quasi flagranza ” si integra con la sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima e non richiede che la polizia giudiziaria abbia una conoscenza diretta della commissione del reato, essendo sufficiente la percezione immediata delle tracce dello stesso e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Ora, nel caso di specie il ricorrente era stato identificato dalla polizia giudiziaria, a breve distanza dal luogo in cui era stato commesso il delitto, in possesso di beni di cui era stata denunciata la sottrazione mentre era ancora in corso la sua identificazione, beni che erano stati immediatamente riconosciuti dalla vittima. Di conseguenza, la condotta di chi ha identificato il ricorrente in possesso dei beni sottratti integra lo status di quasi flagranza che legittima l’arresto, indipendentemente dal fatto che la notizia di reato sia giunta mentre le operazioni erano in corso. Per questo motivo, i Giudici di legittimità rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 luglio – 7 settembre 2020, n. 25247 Presidente De Gregorio – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 10 dicembre 2019, il Tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto in flagranza di D.N.A. in ordine al reato di furto aggravato. 2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso l’indagato, per mezzo del difensore, Avv. Giacomo Lattanzio, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c , in riferimento allo stato di flagranza, insussistente alla stregua delle concrete circostanze dell’arresto, disposto all’esito della denuncia della persona offesa, successiva all’identificazione del D.N. . Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 2. Alla disamina della censura va premesso come sul tema dell’arresto in quasi flagranza di reato si siano di recente soffermate le Sezioni unite di questa Corte che, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie in cui l’arresto era stato eseguito alla stregua delle indicazioni della persona offesa in ordine alle generalità dell’autore del reato, hanno affermato che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza , la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 . Tale linea interpretativa è stata successivamente seguita dalla giurisprudenza di questa Corte nei casi in cui all’identificazione dell’autore del reato si sia pervenuti alla stregua delle indicazioni della persona offesa ed all’esito di successive investigazioni. 3. A diversa soluzione ermeneutica deve, invece, pervenirsi quando l’arresto sia operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018 - dep.2019, PMT C/Avorgna, Rv. 274909, N. 23162 del 2017 Rv. 270104 - 01, N. 53553 del 2017 Rv. 271683 - 01 . Invero, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. quasi flagranza costituita dalla sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima non richiede - a differenza del caso dell’inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta cognizione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del medesimo e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.M. in proc. Kukiqi, Rv. 271683 . L’art. 382 c.p.p. prevede, infatti, due ipotesi distinte di quasi flagranza e solo la prima è stata interessata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite Ventrice , che non si è invece occupata della diversa fattispecie in cui il reo venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 4. Sotto tale ultimo profilo, del resto, è principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, nè che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione, da parte della stessa, soltanto degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato immediatamente prima , locuzione dal significato analogo a quella poco prima utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa cfr. da ultimo Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, Rosca, Rv. 270317, in fattispecie in cui la Corte, in riforma dell’impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto, nella quasi flagraitta del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un’autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina . Ciò che, dunque, rileva sotto il profilo temporale è che sia riscontrabile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, come è reso manifesto dal senso proprio dell’avverbio utilizzato, che contiene in sé l’idea del susseguirsi degli eventi senza alcun intervallo. 5. Nel caso in esame, risulta che l’indagato sia stato identificato dalla polizia giudiziaria a breve distanza dal locus commissi delicti, in possesso di beni di cui - mentre era ancora in corso l’identificazione - è stata denunciata la sottrazione e che sono stati immediatamente riconosciuti dalla persona offesa. Donde l’intervento degli operanti che, senza un apprezzabile intervallo temporale, hanno proceduto all’identificazione dell’autore del reato, in possesso di tracce inequivocabilmente riconducibili alla sua esecuzione, integra lo status di quasi flagranza che legittima l’arresto, a nulla rilevando che la notitia criminis sia pervenuta mentre le operazioni erano in atto. L’intervento della persona offesa, peraltro, si colloca - nella fattispecie in disamina - nel solo segmento di constatazione oggettiva del reato, e non involge in alcun modo l’identificazione dell’autore, resa invece possibile dal diretto rilievo della polizia giudiziaria. Deve, pertanto, rilevarsi come del tutto correttamente il giudicante abbia ritenuto sussistenti i presupposti dell’arresto, in presenza dell’ipotesi prevista nella seconda parte dell’art. 382 c.p.p., secondo cui è in stato di flagranza chi viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima . Ne consegue che, nel caso di specie, l’arresto è stato legittimamente eseguito. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.