La Cassazione sull’abnormità dei provvedimenti assunti dal giudice del dibattimento

I Giudici di legittimità forniscono chiarimenti in merito all’abnormità, o meno, dei provvedimenti assunti dal giudice del dibattimento che, una volta rilevata la mancanza della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, anziché procedere direttamente alla rinnovazione della stessa così facendo, si determina una regressione del processo?

La risposta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 24633/20, depositata il 1° settembre. Il Tribunale di Palermo dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per via dell’ omessa notifica al difensore di fiducia dell’imputato, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza”. Contro tale ordinanza, propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, lamentandone l’ abnormità e sostenendo che la nomina a difensore di fiducia dell’imputato risultava depositata in data successiva rispetto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dunque il Giudice, una volta rilevata l’omessa notifica, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione del decreto di citazione ex art. 143 disp. att. c.p.p., non la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, poiché, così facendo, ha determinato una regressione del processo . La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile , chiarendo in via preliminare che l’art. 568 c.p.p. stabilisce il principio di tassatività delle ipotesi e dei mezzi di impugnazione, mentre l’art. 591, comma 1, lett. b c.p.p. sanziona ogni impugnazione proposta in modo differente con l’inammissibilità. Ora, la giurisprudenza, per ovviare a tutte quelle situazioni di stallo che conseguono all’adozione di provvedimenti che risultano estranei all’ordinamento ha creato la categoria dell’ abnormità , che è propria di tutti quegli atti che, per la singolarità o la stranezza del contenuto, siano avulsi dall’intero ordinamento processuale, ovvero quelli che, pur rappresentando in astratto manifestazione di legittimo potere, si collochino al di fuori dei casi previsti, al di là di ogni ragionevole limite. Da questo punto di vista, gli atti processuali abnormi possono esserlo sotto il profilo strutturale ovvero funzionale. Ciò posto, i Giudici di legittimità affermano che non può definirsi abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio a causa dell’omessa notifica al difensore e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza”, a prescindere dalla sua legittimità. Ciò si spiega poiché il caso concreto determina un regresso consentito”, in quanto espressione del principio secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancanza della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, invece di procedere autonomamente alla rinnovazione della stessa, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché vi adempia, costituendo detto provvedimento espressione di poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determinando, comunque, la stasi del procedimento . Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 luglio – 1 settembre 2020, n. 24633 Presidente Gallo – Relatore Monaco Ritenuto in fatto Il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 30/10/2019, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dello stesso decreto al difensore di fiducia di B.N. , imputata del reato di cui all’Art. 648 c.p., e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza . 1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero che ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Abnormità del provvedimento per violazione di legge. Il ricorrente evidenzia che la nomina quale difensore di fiducia risultava depositata in data successiva alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, pertanto, il giudice, rilevata l’omessa notifica al difensore di fiducia ritualmente nominato, avrebbe dovuto disporre direttamente la rinnovazione del decreto di citazione ai sensi dell’art. 143 disp. att. c.p.p. e non la trasmissione degli atti al pubblico ministero, così determinando una indebita regressione del processo. Regioni queste per le quali il provvedimento impugnato, sarebbe abnorme. 3. In data 5 marzo 2020 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Dott. Cuomo Luigi, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di abnormità, conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. L’art. 568 c.p.p., comma 1, stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione ed il successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b sanziona con l’inammissibilità ogni impugnazione proposta al di fuori di quanto tipizzato. La giurisprudenza, al fine di far fronte a situazioni di stallo determinate dall’adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento ha creato la categoria dell’abnormità. In questi casi la mancata previsione normativa dell’impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione ha lo scopo specifico di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte da ultimo cfr. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715 in precedenza Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240 Sez. U, n. 33 del 22/11/2000 - dep. 13/12/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244 Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Rv. 215094 Sez. 6 n. 2325 dell’08/01/2014, F., Rv. 258252 Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159 è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Sotto tale profilo l’abnormità dell’atto processuale può riguardare due profili che si saldano all’interno di un fenomeno unitario Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715 Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590 quello strutturale allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale e quello funzionale quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressione del procedimento, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 . Il fatto che un provvedimento sia illegittimo, pertanto, non giustifica di per sé la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell’abnormità, che altrimenti diverrebbe un agevole escamotage per bypassare il disposto dell’art. 568 c.p.p Tanto premesso il provvedimento impugnato, con il quale il giudice del dibattimento ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza , indipendentemente dalla legittimità o meno dello stesso, ovvero dalla corretta applicazione dell’art. 143 disp. att. c.p.p., non può considerarsi abnorme. Tale provvedimento, infatti, è comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. Ragione questa per la quale l’irritualità del provvedimento emesso non integra alcuna ipotesi di abnormità cfr. sul punto e diffusamente Sez. 1, Sentenza n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270273 . Sul punto, d’altro canto, non appare condivisibile la giurisprudenza citata dal ricorrente di contrario avviso cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 51402 del 09/04/2013 Rv. 257889 , ove si consideri che l’ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell’atto processuale deve ritenersi ridotto, fin dall’intervento della Sezioni Unite di questa Corte n. 25957 del 2009, allorché si è precisato che il regresso del procedimento è atipico, e comporta l’abnormità del relativo provvedimento solo se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere, e invece non è abnorme quando il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al pubblico ministero ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l’atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione, sicché l’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo mentre negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice . Nella specie si è verificato dunque un regresso consentito , sia pure su un presupposto asseritamente errato, ma non sussiste alcun impedimento per il pubblico ministero alla rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorso pertanto -ribadito il principio secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancanza della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, invece di procedere autonomamente alla rinnovazione della stessa, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché vi adempia, costituendo detto provvedimento espressione di poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determinando, comunque, la stasi del procedimento Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, P.M. in proc. Cernat, Rv. 263867 - è inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.