Costante rivalutazione delle scarcerazioni legate al COVID-19: la questione torna alla Consulta

Anche dopo le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, continua ad essere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 d.l. 10 maggio 2020 n. 29, adesso trasfuso nell’art. 2-bis, comma 4, d.l. 28 del 2020, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare, o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, per violazione degli artt. 3, 24, comma 2, e 111 comma 2 Cost

Così l’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto con l’ordinanza n. 1899, depositata il 18 agosto 2020. La vicenda battezzata come scarcerazioni facili di detenuti pericolosi,” con conseguente accesso alla detenzione domiciliare c.d. umanitaria di alcuni ‘boss’ – legata quindi a ragioni di salute, in particolare motivate dal rischio di aggravamento del quadro clinico in caso di contagio del COVID-19 – si arricchisce di un nuovo capitolo. L’ ufficio di sorveglianza di Spoleto infatti ha trasmesso nuovamente gli atti alla Corte costituzionale , ritenendo persistente la quaestio di costituzionalità dell’art. 2 del d.l. n. 29 del 2020 anche dopo la legge di conversione n. 70/2020. La vicenda odierna trae origine il 21 marzo 2020, in piena emergenza Coronavirus, quando il Magistrato di sorveglianza di Spoleto concede ad un recluso nel carcere di Terni il differimento facoltativo della pena nelle forme della detenzione domiciliare in deroga con autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione solo per il tempo strettamente necessario presso i presidi sanitari territoriali , almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria, considerato peraltro che si trattava di un detenuto ultrasessantacinquenne , la cui incidenza COVID-19 era negativa e spesso mortale, ove all’età si associano altre patologie come quelle cui l’interessato è affetto. Seguiva la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva da emettere nel contraddittorio delle parti. Nelle more di quest’ultima, entrava in vigore il decreto legge 10 maggio 2020 n. 29 che, dettando una disciplina ad hoc e in peius , ha previsto che qualora alcune categorie di condannati – nel cui novero rientravano anche quelli per partecipazione ad associazione a delinquere , oggetto della condanna del richiedente – abbiano avuto concessa la detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere della DDA e, per i detenuti al 41-bis, della DNA , valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La prima questione di legittimità costituzionale . L’ufficio di sorveglianza di Spoleto, dopo aver dato corso alla rapida istruttoria per addivenire, nei 15 giorni dall’entrata in vigore del d.l. 29, alla decisione sulla rivalutazione, con ordinanza del 26 maggio 2020, adiva la Consulta si rinvia alla Consulta il neo decreto sulla costante rivalutazione delle scarcerazioni legate al COVID-19 violato il diritto di difesa e non solo in quanto ha ritenuto che la procedura di monitoraggio introdotta dalla decretazione d’urgenza violerebbe il principio di eguaglianza , il diritto di difesa e la parità delle armi nel procedimento, dal momento che i documenti e le informazioni utilizzati ai fini della rivalutazione restano ignoti alla difesa. La legge di conversione . La norma censurata del decreto legge n. 29 anche se formalmente abrogato, è stata trasfusa dalla legge di conversione ai d.l. 28 e 29 del 2020 n. 70 del 2020, nell’art. 2-bis del d.l. 28, con l’aggiunta del comma 4, secondo cui quando il Magistrato di sorveglianza ha disposto in via provvisoria la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 , il tribunale di sorveglianza è oggi tenuto a pronunciarsi sull’istanza di scarcerazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del predetto provvedimento di revoca, all’esito di un procedimento in cui la difesa ha pieno accesso agli atti e ha la possibilità di interloquire in condizioni di parità nell’udienza all’uopo fissata. Il successivo comma 5 precisa che tale disciplina è applicabile a tutti i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione e a partire dal 23 febbraio 2020. e la restituzione degli atti della Corte costituzionale. I giudici della legge, nell’ordinanza n. 185 del 22 luglio 2020, depositata il successivo 30 luglio sulla quale Costante rivalutazione delle scarcerazioni legate al COVID-19 la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo. Ma i dubbi di in costituzionalità permangono , pur ritenendo immutata la quaestio, restituivano gli atti al giudice a quo per valutare se le modifiche alla disposizione censurata introdotte dalla legge n. 70 del 2020 che mirano a una più intensa tutela del diritto di difesa del condannato, cui è ora garantita una piena partecipazione al procedimento avanti il tribunale di sorveglianza nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal provvedimento di revoca bastino per colmare le violazioni al diritto di difesa. Per il giudice a quo restano zone di incostituzionalità. Com’era prevedibile la partita non poteva considerarsi chiusa, ma la palla doveva essere ripassata alla Corte costituzionale. Anche perché altrimenti restava in piedi infatti un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo assunto senza adeguato contraddittorio con la difesa. Infatti, le modifiche in sede di conversione hanno lasciato immutata la procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza , non avendo il legislatore tenuto conto degli emendamenti indirizzati ad incidere sul contraddittorio nel corso della valutazione monocratica. Continua così a persistere l’assenza irragionevole di qualsiasi coinvolgimento della difesa dell’interessato. Oltre a non essere previsto che sia comunicato alla parte l’instaurazione del procedimento, si dubita della stessa possibilità per il condannato di produrre memorie e documentazione, che sarebbero comunque memorie ‘alla cieca’ in quando è all’oscuro degli elementi essenziali acquisiti in sede di istruttoria. Ciò a differenza dell’accusa – in violazione della parità delle armi – che invece emette il suo parere obbligatorio dopo aver letto i contenuti istruttori. Atipicità procedimentali versus incostituzionalità. Il magistrato di sorveglianza remittente ricorda che l’atipicità della procedura è tale da non avere eguali nel pur variegato panorama di modelli procedimentali previsti dinanzi alla magistratura di sorveglianza. Si pensi a quello in materia di liberazione anticata in cui pure è previsto un contraddittorio posticipato ma che interviene su istanza di parte così come quello previsto dall’art. 35- bis e 35- ter in sede di reclamo generico o di detenzioni contra CEDU mentre nella nuova procedura ex d.l. 29 le istruttorie richieste che si limitano alla verifica del rinvenimento di una struttura sanitaria adeguata alle condizioni di salute del detenuto sollecitano evidentemente verso la r evoca della detenzione domiciliare e il ripristino della detenzione , sancendo un drammatico nuovo cambiamento delle modalità di esecuzione della pena, che peraltro non conduce dal ‘dentro’ al ‘fuori’, ma in direzione opposta. Detenzione degradante? La procedura che sembra avvicinarsi a quella introdotta è quella prevista dall’art. 51-ter o.p. per la sospensione cautelativa delle misure alternative . Ma a parte una parità delle parti vista l’assenza di intervento di entrambe le parti il provvedimento provvisorio di ingresso in carcere del condannato avviene solo in ipotesi di ‘colpevoli’ comportamenti del tutto incompatibili con la prosecuzione della misura a differenza del differimento per regioni legate al COVID dove occorre tutelare soprattutto il diritto di salute . Il detenuto rimane così in bilico al sapere solo ex post e non potendo interloquire ex ante se verrà trovata o meno una struttura sanitaria adeguata al suo quadro clinico. Con rischio concreto di entrare e uscire dal carcere in tempi stretti a seconda delle diverse valutazioni in tali strette cadenze temporali di rivalutazioni . Una detenzione di tal fatta sembra chiaramente porsi in contrasto con il divieto di trattamenti disumani o degradanti . Immutate anche i profili di tensione costituzionale violazioni del perimetro soggettivo. Così come aveva fatto nella prima ordinanza di rimessione alla Consulta, il giudice a quo continua ad apprezzare anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto un duplice profilo 1 in quanto il condannato finisce per subire una defaticante rivalutazione soltanto in base ad un dato casuale che sia intervenuta o meno la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza 2 il perimetro dei destinatari più ristretto di quello del 4-bis fa dubitare della ragionevolezza dell’art. 2 d.l. 29/2020 in un procedimento fortemente orientato verso il ripristino della detenzione , attribuendo alla presunzione di speciale pericolosità derivante dalla commissione di un certo reato in ambito che peraltro non concerne il trattamento, ma la tutela del diritto fondamentale di salute ex art. 32 Cost. e alla umanità delle pene ex art. 27 comma 3 una portata che finisce per travalicare il giudizio in concreto già compiuto sul punto, in modo individualizzato, nel provvedimento provvisorio emesso dal magistrato di sorveglianza.

Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, ordinanza 18 agosto 2020, numero 1899 Magistrato di sorveglianza Gianfilippi Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 D.L. 10.05.2020 numero 29, ora trasfuso nell'art. 2 bis D.L. 28/2020 come convertito in L. 70/2020, è iscritto procedimento relativo a omissis , nato a omissis omissis , già ristretto presso la Casa Circondariale di Terni, in esecuzione della pena di cui alla sentenza Corte Appello Napoli 30.10.2014, irrevocabile il 21.07.2017, per anni 5 di reclusione, per la rivalutazione del provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Spoleto gli ha provvisoriamente concesso la detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter comma I ter ord. penit., surrogatoria della sospensione della pena di cui all'art. 147 cod. penumero decorrenza pena 23.07 2017 fine pena 28.06.2021 tenuto conto della liberazione anticipata concessagli e della fungibilità riconosciutagli rilevato che, vista la documentazione in arti e acquisito il parere del Procuratore Distrettuale antimafia di Napoli ai fini della decisione richiesta dalla disposizione normativa indicata, il magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 26.05.2020 sospendeva il procedimento trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. 10 maggio 2020 numero 29, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost. rilevato che la Corte Costituzionale, con ordinanza in data 22.07.2020, depositata il 30.07.2020 IL. 185, pervenuta all'ufficio il 3.08.2020, ha restituito gli atti al magistrato di sorveglianza per nuovo esame della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce del mutato quadro normativo determinatosi per effetto dello ius superveniens di cui alla legge numero 70 del 2020 Osserva Con provvedimento in data 21.03.2020 il magistrato di sorveglianza di Spoleto concedeva provvisoriamente al omissis la sospensione della pena ex art. 147 cod. penumero nelle forme di cui alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter ord. penit., secondo le disposizioni contenute negli art. 684 cod. proc. penumero e 47 ter comma I quater ord. penit. come novellato con D.L. 146/2013, poi convertito il L. 21 febbraio 2014, numero 10 , sulla scorta di un compendio istruttorio analiticamente descritto nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale Ln data 26.05.2020, cui integralmente ci si riporta. Nelle motivazioni del provvedimento si evidenziava come tenuto conto delle informazioni pervenute dall'area sanitaria di Terni, nonché della sussistenza dell'emergenza epidemiologica legata al COVID19, appare a questo magistrato di sorveglianza che sia necessario disporre il differimento facoltativo della pena in favore del omissis , almeno per il tempo dell'emergenza sanitaria e fino a valutazione del competente Tribunale di sorveglianza, in presenza di condannato con patologie gravi e necessitanti costanti contatti con le aree sanitarie territoriali per tenere sotto controllo i valori relativi, che allo stato appare, per come evincibile dall'ultima relazione sanitaria pervenuta il 20.03.2020, particolarmente a rischio per la condizione di immunodeficienza collegata al trapianto di omissis nel caso auspicabilmente scongiurato di una diffusione del COVID19 nel contesto penitenziario. D'altra parte l'interessato e ristretto in sezione detentiva dove è difficile mantenere il distanziamento sociale richiesto dalle disposizioni emanate per la prevenzione del contagio e rispetto ai contatti con le aree sanitarie esterne vede inevitabilmente ridotta la possibilità di farvi accesso, è inoltre dato drammaticamente noto che l'incidenza sugli adulti ultrasessantacinquenni come l'interessato , di tale epidemia è negativa, ove all'età si associno alcune delle patologie da cui il omissis è affetto. La misura ha avuto regolarmente inizio, non sono pervenute segnalazioni negative circa i comportamenti dell'interessalo nel corso di questi mesi, ed anzi nel tempo i Carabinieri di omissis quando richiesti in relazione ad esempio ad istanza ex art. 54 ord. penit, hanno attestato una condotta corrispondente alle stringenti prescrizioni proprie della misura domiciliare impostagli autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione esclusivamente per il tempo strettamente necessario a recarsi presso i presidi sanitari territoriali, con l'accompagnamento di un familiare, dando notizia dell'allontanamento alle forze dell'ordine preposte ai controlli . Il D.L. 10.05.2020 numero 29 ha previsto nel suo art. 2, per quanto qui di interesse, che quando un condannato per uno dei delitti ivi puntualmente indicati, tra i quali figura anche la partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, reato commesso dall'odierno interessato, è ammesso alla detenzione domiciliare o usufruisce del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza come nel caso di specie o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. Sotto il profilo istruttorio si precisa che, prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. La decisione dell'autorità giudiziaria è assunta sulla base della valutazione relativa alla permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonchè alla disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena e immediatamente esecutivo. L'art. 5 del D.L. prevede poi alcune disposizioni transitorie, alla luce delle quali la rivalutazione predetta deve essere effettuata anche circa le misure domiciliari già assunte per motivi connessi all'emergenza COVID19 a far data dal 23.02.2020. con decorrenza dei quindici giorni per la prima rivalutazione dal giorno dell'entrata in vigore del decreto legge, avvenuta l' 11.05.2020. Considerati i già richiamati contenuti del provvedimento di detenzione domiciliare surrogatoria concessa al omissis , nonché la data di emissione dello stesso, il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dunque proceduto alle richieste istruttorie previste dalla disposizione normativa sopravenuta ai fini della rivalutazione da effettuarsi il 26.05.2020, a quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. I contenuti dell'istruttoria documentale che è stato necessario effettuare SODO stati ugualmente riassunti nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa in quella sede, nella quale il magistrato di sorveglianza ha ritenuto di dover sollevare questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina della rivalutazione periodica frequente della detenzione domiciliare concessa a particolari categorie di condannati ex art. 47 ter comma I ter ord. penit. per motivi connessi all'emergenza COVID19, come contenuta nell'art. 2 del D.L. 10.05.2020 numero 29. In punto di rilevanza ci si richiamava alla ricostruzione della vicenda del omissis per come allora succinta, aggiungendo che allo scadere del quindicesimo giorno dall'entrata in vigore del descritto testo normativo, era richiesto al magistrato di sorveglianza di effettuare la rivalutazione della concessione della misura domiciliare, avendo compiuto le richieste istruttorie predette e previa adeguala considerazione del parere negativo sulla persistenza delle ragioni della concessione pervenuto dalla Procura Distrettuale competente. Si riteneva non manifestamente infondata la questione relativa alla procedura di rivalutazione prevista dall'art. 1 dei D.L. 29/2020, ai sensi degli art. 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost., poiché si svolge senza adeguato coinvolgimento della difesa e senza il necessario contradditorio delle parti in condizioni di parità, nella parte in cui, onerando il magistrato di sorveglianza della rivalutazione, prevede un procedimento senza spazi di adeguato formale coinvolgimento della difesa tecnica dell'interessato, senza alcuna comunicazione formale dell'apertura del procedimento e con una conseguente carenza assoluta di contraddittorio, rispetto alla parte pubblica, qui rappresentata in modo inedito dal Procuratore Distrettuale antimafia individuato in relazione al luogo de commesso reato, che deve fornire un obbligatorio, seppur non vincolante, parere sulla permanenza dei presupposti di concessione della misura. Veniva inoltre sollevata la questione di costituzionalità della medesima disposizione normativa anche per contrasto con l'art. 3 Così., nella misura in cui il condannato ammesso alla detenzione domiciliare surrogatoria subisce il procedimento di frequentissima rivalutazione con rito a contraddittorio pieno, oppure senza alcuna possibilità di replica sui contenuti istruttori per se e per la sua difesa, soltanto in base al dato del rutto casuale che rispetto alla pronuncia interinale del magistrato di sorveglianza sia già intervenuta la decisione in via definitiva dinanzi al tribunale di sorveglianza, oppure la stessa risulti calendarizzata in tempi successivi, in connessione ad esempio con ruoli d'udienza particolarmente gravati ed ancora perché la frequente rivalutazione, con le carenze di contraddittorio sin qui evidenziate e sino a che il tribunale di sorveglianza non si sia pronunciato in via definitiva sull'originaria richiesta della misura alternativa, è prevista per i soli provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare connessi all'emergenza COVID-19, allorché riferiti ai soli condannati per alcune tipologie di delitti, il cui elenco peraltro non coincide neppure con quello di cui all'art. 4 bis ord. penit. La Corte Costituzionale ha restituito gli atti al magistrato di sorveglianza con ordinanza numero 185/2020 affinché lo stesso prenda atto delle modifiche normative intervenute con la legge di conversione numero 70/2020 e possa valutarne in concreto l'incidenza sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, apparendo tali modifiche orientate nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione, con un effetto che potrebbe essere ritenuto suscettibile di ridimensionare, o al limite di emendare, i vizi denunciati . In particolare, occorre premettere che l'articolo 1 comma 3 della legge 25,06.2020 numero 70 di conversione del D.L. numero 28/2020, ha abrogato l'art. 2 del D.L. numero 29/2020, precisando che resta comunque ferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e farti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge, ne ha trasfuso i contenuti nell'art. 2 bis del D.L. 28/2020, per come convertito nella legge numero 70/2020, e li ha integrali con una previsione al comma 4 riferibile proprio alla procedura di frequenti ss una rivalutazione, quando da effettuarsi ad opera del magistrato di sorveglianza e non del Tribunale di sorveglianza. Vi si prevede infatti che quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli già inviati ai sensi degli art 684 comma 2 cod. proc. penumero e 47 ter comma 1 quater della legge 26 luglio 1975, numero 354, Nel caso in cu il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47 comma 4 della legge 26 luglio 1975. numero 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia . L'art. 2 bis comma 5 del D.L. 28/2020 come convertito in L. 70/2020 dispone che tale disciplina si applichi a tutti i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione e a partire dal 23 febbraio 2020. La Corte Costituzionale rileva dunque come, per effetto della legge di conversione, quando il magistrato di sorveglianza dispone la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena disposti per motivi connessi all'emergenza sanitaria COVID19, il tribunale di sorveglianza è tenuto a pronunciarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca e dovrà farlo nelle forme di cui all'art. 666 cod, proc. penumero , per come richiamato dall'art. 678 comma 1 cod. proc. penumero e dunque di un procedimento in cui la difesa ha pieno accesso agli atti e ha la possibilità di interloquire in condizioni di parità nell'udienza all'uopo fissata . I giudici della Consulta proseguono evidenziando come l'evoluzione del quadro normativo prodottasi per effetto della legge di conversione lascia invero immutata la rilevanza della questione, stante il perdurante obbligo per il giudice a quo di perfezionare il procedimento di rivalutazione” del provvedimento di concessione della detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 adottalo in data successiva al 23 febbraio 2020 ma aggiungono anche che le modifiche alla disposizione censurata introdotte dalla legge numero 70/2020 mirano a una più intensa tutela del diritto di difesa del condannato, cui è ora garantita una piena partecipazione al procedimento avanti il tribunale di sorveglianza nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal provvedimento di revoca , modifiche che hanno un impatto di rilievo, valutato in relazione alla giurisprudenza costituzionale in particolare sent. 125/2018 e che conducono alla restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza, cui spetta la responsabilità della valutazione in concreto dell'incidenza delle modifiche rispetto alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate. E' in tale contesto che il fascicolo toma alla valutazione odierna del magistrato di sorveglianza di Spoleto che, per le ragioni che saranno di seguito meglio descritte, omessa una nuova valutazione sulla rilevanza, poiché già in modo espresso autorevolmente affermata dalla stessa Corte Costituzionale, ritiene, pur alla luce dello ius superveniens rappresentato dalla legge di conversione numero 70/2020, che sta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost., dell'odierno art. 2 bis del D.L. 30 aprile 2020 numero 28, come convertito nella I. 25 giugno 2020 numero 70, nel quale è stato trasfuso con integrazioni il contenuto dell'art. 2 del D.L. 10 maggio 2020 numero 29, invece abrogato, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Occorre premettere che il provvedimento che oggi il magistrato di sorveglianza di Spoleto è chiamato a rivalutare è stato assunto da quest'ultimo ai sensi dell'art. 684 cod. proc, penumero in via provvisoria, in attesa che si pronunci sul differimento della pena, e la concessione eventuale della detenzione domiciliare, il competente Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento ha dunque, secondo la ricostruzione offerta pacificamente in dottrina, natura interinale ed urgente, giustificata dalla necessità di garantire la più rapida tutela del diritto fondamentale alla salute, in attesa dei più lunghi tempi di fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio. Ne risultano derogate, mediante un procedimento caratterizzato da marcati tratti di atipicità, le forme normalmente previste per il procedimento di sorveglianza dagli art. 666 e 678 cod. proc. penumero , che tuttavia contraddistinguono la procedura che successivamente si svolge dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, apprezzato un fumus boni iuris in ordine alla sussistenza dei presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, nonché un periculum in mora per la salute dell'interessato nella protrazione dello stato detentivo, provvede de plano, senza il coinvolgimento del pubblico ministero e neppure della difesa, che tuttavia può aver avviato, e ordinariamente avvia anche se è prevista la possibilità di una iniziativa officiosa , il procedimento mediante l'istanza, cui è allegata la documentazione che ritiene utile. La sede per il ripristino di un contradditorio pieno, garantito dalle disposizioni tipiche del procedimento di sorveglianza, è quella dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza, che segue necessariamente quella provvisoria, mentre il provvedimento conserva effetti fino a quella decisione, senza che il legislatore abbia imposto con l'art. 684 cod. proc. penumero al tribunale un termine acceleratorio, entro il quale provvedere, a prescindere dall'esito eventualmente liberatorio della pronuncia interinale. Si ritiene tuttavia che, in relazione alla istanza di detenzione domiciliare surrogatoria, possa trovare applicazione il richiamo contenuto nell'art. 47 ter comma 1 quater alle disposizioni di cui all'art. 47 comma 4 ord. penit. in quanto compatibili, e tra esse la previsione di un termine acceleratorio, ma meramente ordinatorio, di sessanta giorni dall'emissione del provvedimento provvisorio, che comunque non perde efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza anche se la pronuncia giunga tardivamente. Le caratteristiche peculiari del procedimento urgente dinanzi al magistrato di sorveglianza e la natura interinale dello stesso giustificano anche l'assenza di previsti mezzi di impugnazione del provvedimento emesso, poiché la sede per il più ampio apprezzamento delle ragioni delle parli è considerata il procedimento che si avvia, ai sensi e con le modalità previste dagli art. 666 e 678 cod. proc. penumero , dinanzi al Collegio. E' quella la fase nella quale si assiste al ripristino pieno del contradditorio nella parità delle parti. 1 procedimento per la rivalutazione frequente dei provvedimenti di differimento della pena, introdotto inizialmente con il D.L. 10 maggio 2020 numero 29 ed oggi leggibile nell'art. 2 bis del D.L. 28/2020, come convertito in L. 70/2020, presenta tratti di marcala differenza rispetto a quelli sin qui descritti. E' infatti previsto che sia il magistrato di sorveglianza ad iscriverlo d'ufficio, ad acquisire l'istruttoria per come limitata dalla stessa disposizione normativa, ed infine a trasmetterla per il parere sulla persistenza delle ragioni giustificative del differimento o della misura domiciliare alle competenti DDA e, nel solo caso di detenuti ristretti in regime differenziato in peius di cui all'art. 41 bis ord. penit., alla DNA. Il provvedimento di revoca, eventualmente emesso, è immediatamente esecutivo. La competenza del magistrato di sorveglianza a rivalutare il proprio provvedimento concessivo permane, all'evidenza, sino a che il tribunale di sorveglianza non provveda in via definitiva e, ove sopravvenga la revoca del provvedimento provvisorio, la legge di conversione ha precisato che, nonostante l'uso dell'espressione revoca connesso nell'ordinamento penitenziario a provvedimenti non interinali, si incardina la competenza del Collegio, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, non su quest'ultima, che resta comunque di fatto priva di una autonoma valutazione collegiale con le criticità che ne derivano, trottandosi di un provvedimento che incide sulla libertà della persona , ma sulla ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per ragioni connesse all'emergenza COVID-19, con la conseguenza, in caso di ritardo, della perdita di efficacia della revoca con un almeno temporaneo ripristino della misura domiciliare o di differimento concessa, sino a nuova valutazione da parte del magistrato di sorveglianza, sempre con la scansione acceleratissima prevista dalla disposizione normativa, o alla, pur tardiva, valutazione in via definitiva del tribunale di sorveglianza. Lo schema sin qui descritto, frutto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge dei D.L. 28 e 29/2020, lascia immutata la procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza e differisce, dunque, da quello inizialmente previsto dall'art. 2 del D.L. 29/2020, soltanto per questa accelerazione nella valutazione collegiale, che segue l'eventuale revoca della misura concessa. Dalla lettura dei lavori preparatori emerge, invece, effettivamente, la proposizione di emendamenti indirizzati ad incidere sul contradditorio nel corso della valutazione monocratica, o consentendo avvisi al difensore o addirittura aprendo spazi per il deposito di osservazioni e documentazione alla luce della lettura da parte della difesa delle note del DA.P e del parere della DDA competente cfr. Atto Senato numero 1786, proposte di modifica numero 2.0.1/8 e 2.0.1/12 , ma a tali spunti il legislatore non ha poi dato seguito, intervenendo soltanto con l'espressa previsione, in una fase successiva alla decisione sulla revoca del magistrato di sorveglianza, ancora assunta nel silenzio della parte, di una decisione del Tribunale di sorveglianza con contraddittorio pieno. Tuttavia il Collegio è comunque chiamato a pronunciarsi in tempi non insignificanti. Non possono infatti decorrere, pena l'inefficacia della revoca, più di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento stesso da parte del tribunale di sorveglianza, e dunque con cadenze già sperimentate per i procedimenti, di cui si tornerà a parlare, di cui all'art. 51 ter ord. penit., che sono certamente anche più lunghe dei trenta giorni dal ripristino della carcerazione, attesi i tempi propri della formale ricezione degli atti, e che comunque, per il rispetto dei termini per gli avvisi necessari alla corretta integrazione del contradittorio, si attestano ordinariamente sul massimo temporalmente a disposizione. La carcerazione viene invece subito ripristinata, giacché resta il carattere di immediata esecutività del provvedimento con il quale è disposta la revoca della detenzione domiciliare surrogatoria o del differimento della pena. Ciò accade nei confronti di un condannato per il quale il magistrato di sorveglianza ha effettuato una valutazione di sussistenza di condizioni di salute di particolare gravità, poste a rischio peculiare nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con conseguenze potenzialmente deleterie per la salute dell'interessato si pensi alla subitanea implacabile rapidità del contagio in relazione alle quali la rivalutazione collegiale di eventuale ripristino della misura diversa dalla detenzione potrebbe giungere ormai tardivamente e che, ove invece si Incorresse in una inefficacia della revoca per tardi vita del giudizio del Tribunale di sorveglianza, sembra esporre al rischio, analogamente grave, di un alternarsi di reingressi in carcere e ritorni sul territorio che, se normalmente non auspicabili per le finalità di cui all'art. 27 Cost., appaiono peculiarmente controindicati a fronte di persone affette da gravi condizioni di salute, con pregiudizio del diritto di cui all'art. 32 Cost e, sotto il profilo dell'umanità della pena, dello stesso art. 27 Cost. Per quanto concerne la fase del procedimento che si svolge dinanzi al magistrato di sorveglianza, dalla descrizione dei passaggi essenziali della procedura, per come sin qui riassunti, emerge dunque ancora dal testo di cui all'art. 2 bis D.L 28/2020 come convertilo in L. 70/2020 all'evidenza l'assenza, che in tal senso non appare ragionevole, di qualsiasi formale coinvolgimento della difesa dell'interessato, nonostante dalla decisione del magistrato di sorveglianza derivi l'eventuale ripristino della massima privazione della libertà rappresentata dal rientro in carcere, per altro di una persona affetta da rilevanti patologie e già destinataria, per come ricordato sopra, di una misura volta essenzialmente alla tutela del diritto alla salute art. 32 Cost. e ad una detenzione conforme al senso di umanità art. 27 comma 3 Cost. . Innanzitutto non è previsto che sia comunicata alla parte l'instaurazione del procedimento. Nel procedimento di rivalutazione, poi, in assenza di un allo introduttivo di parte cfr. cass. 5 novembre 2013 numero 269 , potrebbe persino dubitarsi della legittimazione di quest'ultima o della sua difesa a produrre memorie e documentazione, tenuto conto della prevista assunzione della decisione senza formalità, de plano e non con lo schema minimale della camera di consiglio. Anche volendo ammetterla tuttavia, come avvenuto nel caso di specie, in cui al fascicolo è stata acquisita memoria del difensore nominato nel procedimento ex 'art. 684 cod. proc. penumero già concluso dinanzi al magistrato di sorveglianza, che ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza compente per la decisione definitiva , in cui si ribadisce la necessità di una misura domiciliare per consentire all'assistito di curarsi e si ricorda l'inadeguatezza della presa in carico da parte dell'area sanitaria di Terni, la stessa è assolutamente all'oscuro degli elementi essenziali, acquisiti mediante l'istruttoria, e sui quali verterà il giudizio. Non è infatti previsto che alla difesa sia data contezza dei risultati istruttori e la stessa è privata della facoltà di confrontarsi con i contenuti delle note pervenute non può ad esempio sapere dove il DAP ritenga che cure adeguate possano essere svolte in favore dell'assistito, ed in qual modo. Non può verificare se queste cure siano le stesse che i medici dell'interessato considerano efficaci e risolutive. Non può confrontarle con quelle che, in ipotesi, abbia già intrapreso durante il periodo trascorso in detenzione domiciliare. Non può, soprattutto, prendere arto dei contenuti del parere della pane pubblica, che invece ha potuto leggere l'intera istruttoria pervenuta e svolgere autonomi approfondimenti istruttori come avvenuto nel caso di specie, ad esempio mediante nota richiesta direttamente dalla DDA alla Casa Circondariale di Terni , e fornire al magistrato di sorveglianza le proprie repliche. Occorre inoltre ricordare che, ove il DAP comunichi la disponibilità di una adeguata struttura penitenziaria, secondo il disposto dell'art. 2 bis comma I D.L. 28/2020, come convertito in L. 70/2020, la valutazione sulla revoca deve essere effettuata immediatamente, anche in deroga ai pur già strettissimi termini previsti, e ciò rende dunque ancor più imponderabile per la difesa il tempo di un qualsiasi eventuale intervento, anche volesse tentarlo, pur all'oscuro dell'istruttoria compiuta. L'intervento necessario della Procura, invece, mediante il prescrivo parere obbligatorio, ed in assenza di una piena interlocuzione con la difesa dell'interessato, appare contraddistinguere della più marcata atipicità la procedura, tanto da non avere eguali nel pur variegato panorama di modelli procedimentali, più o meno semplificati, previsti dinanzi alla magistratura di sorveglianza. Potrebbe in tal senso richiamarsi il procedimento in materia di liberazione anticipata ex art. 69 bis ord. penit, in cui è comunque prevista una decisione in camera di consiglio, ma senza la presenza delle parti e con richiesta di parere al pubblico ministero, parere che però può non essere atteso ulteriormente, se non interviene entro quindici giorni dalla richiesta. Non a caso furono sollevati dubbi su tale rito semplificato, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, numero 277, dinanzi alla Corte Costituzionale, che li ha sciolti con ordinanze di manifesta infondatezza delle questioni, evidenziando sostanzialmente che la descritta carenza di contraddittorio, 0 meglio il sacrificio del diritto di difesa dell'interessato, doveva considerarsi, a fronte di una successiva fase, seppur eventuale, di reclamo a contraddittorio pieno, compatibile con il principio di cui agl'art. 24 comma 2 Cost. poiché rispondente ad esigenze di snellimento procedurale fortemente sentite nella prassi, tenuto conto anche dell'elevato numero delle istanze di cui si discute , a fronte di una istanza di parte che avvia il procedimento e comunque di un numero mollo elevato di accoglimenti cfr. ord. 5 dicembre 2003 numero 352 . Soprattutto, i giudici della Consulta riconoscevano che il procedimento avesse un oggetto peculiare traducendosi in una mera riduzione quantitativa della pena, finalizzata a premiare” il condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, cui non si accompagna alcun regime alternativo” a quello carcerario cfr. ord. 19 luglio 2005 numero 291 . Sembra dunque che nel caso che ci occupa i rilievi fatti propri dalla Corte Costituzionale per escludere una incompatibilità della disposizione con il diritto di difesa non trovino spazio in questa sede, sia perché il procedimento di rivalutazione oggi descritto nell'art. 2 bis D.L. 28/2020, come convertito in L. 70/2020, non interviene a istanza di parte, ed anzi senza alcun avviso alla stessa, sia perché le richieste istruttorie previste, restringendo il campo della valutazione del magistrato di sorveglianza alla sussistenza di una struttura penitenziaria o di un reparto di medicina protetta in cui possa riprendere l'esecuzione penale intramuraria dell’interessato senza pregiudizio per la sua salute si veda pure l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 4.06.2020 con la quale quel Collegio solleva, anche sul punto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. 29/2020 poiché comportante una violazione del diritto alla salute dell'interessato, nella parte in cui prevede un regime di acquisizioni istruttorie dalle quali è assente ogni riferimento ad una verifica delle condizione di salute del detenuto malato ed in cui piuttosto si ravvisa una marcata tensione al ripristino della detenzione sollecita evidentemente verso la revoca incidendo in senso restrittivo rispetto al perimetro valutativo e al giudizio di bilanciamento sotteso al disposto dell'art. 147 cod. penumero , sia infine perché in questione non è una mera mutazione favorevole del quantum di pena, come premio di una condotta partecipativa, ma un drammatico nuovo cambiamento nelle modalità di esecuzione della pena, che per altro non conduce dal dentro al fuori , ma in direzione opposta. Proseguendo nella ricognizione dei molteplici riti che, nel susseguirsi delle modifiche normative, possono leggersi nella materia della sorveglianza, si incontrano diversi profili semplificatori, a volle dettali da esigenze di celerità connesse agli endemici problemi di sovraffollamento ed alle difficoltà dei tribunali di sorveglianza a far fronte alla mole di lavoro. Anche se su alcuni di essi la dottrina da tempo discute della compatibilità con i principi costituzionali, tema che esula dall'orizzonte della presente questione, può apprezzarsi come gli stessi presentino sempre caratteri più garantiti del procedimento disegnato dall'art. 2 bis comma 4 D.L. 28/2020, come convertito in L.70/2020, in particolare se si controverte de libertate, e salvo forse soltanto quando ci si occupi di questioni che comunque non incidono su quell'area di indefettibile contraddittorio, che è proprio quella delle revoche di misure alternative al carcere. Nell'ambito particolarmente presidiato dal rito di cui agli art. 666 e 678 cod. proc. pcnumero , dopo le novelle che hanno introdotto gli art. 35 bis e ter ord. pen,, del procedimento in materia di tutela dei diritti, è previsto ad esempio il meccanismo residuale, per altro assai criticato in dottrina, di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. penumero Il giudice, a fronte di una richiesta che appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o perché mera riproposizione di una richiesta già rigettata, provvede de plano alla declaratoria di inammissibilità, sentito solo il pubblico ministero. Tuttavia intanto il provvedimento è qui assunto su impulso della parte e comunque avverso il decreto emesso è proponibile ricorso per cassazione. Inoltre, la S.C. con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che le cadenze procedurali previste dall'art. 35-bis ord. penumero e la scelta legislativa del contraddittorio nel doppio grado di merito impongono, perciò, di considerare come la possibilità per il magistrato di sorveglianza di emettere un provvedimento fuori dal modello partecipalo sia limitata alla sola eccezione prevista dallo stesso art. 35-bis comma 1 ord. penumero laddove fa salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666, comma 2, e soltanto nei casi in cui risulti che la richiesta d manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”, il magistrato di sorveglianza potrà dichiarare con decreto de plano il reclamo inammissibile. In altri termini, l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. penumero deve essere limitato alle ipotesi in cui la presa d'atto dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali” e la dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale Sez. 1, numero 277 del 13/01/2000, rv. 215368 .” Sicché, onde evitare il pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio”, la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu oculi, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta”, cass. 16 luglio 2015, numero 876/2016 E più di recente, sempre la Suprema Corte ria affermato che le carenze che sole giustificano inammissibilità della domanda debbono risiedere nella palmare evidenza di tali difetti nel senso che il loro accertamento non deve richiedere alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale, né implicare la soluzione di questioni controverse si confrontino, in linea con l'orientamento qui espresso Sez. I, numero 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 Sez. L.numero 277del 13/01/2000, Angemi, Rv. 215368 Sez. I, numero 2058 del 29/03/1996, Silvestri. Rv. 20468S Sez. 3, numero 2886 del 3/11/1994, Sforza, Rv. 200724 . Laddove, invece, non sia ri levabile ictu oculi l'infondatezza della domanda, il decreto di inammissibilità rischierebbe di soppiantare l'ordinanza camerale di rigetto in rutti i casi, anche complessi e delicati, di mancato accoglimento della richiesta, con evidente violazione dei diritti di contraddittorio e di difesa previsti dall'art. 666, commi 3 e 4 cod. proc. penumero . Le considerazioni implicanti giudizi di merito e apprezzamenti discrezionali non sono consentiti nel provvedimento di inammissibilità, emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. penumero senza fissare l'udienza camerale e. quindi, eludendo il procedimento in contraddittorio previsto dall'art. 666 commi 3 e 4 cod. proc. penumero , interamente richiamato dall'art. 35 bis ord. oenumero in tema di reclamo proposto a norma dell'art. 69, comma 6, ord. peri cass. 23 marzo 2018 numero 43241 . Dunque assai ristretto rispetto a quello di cui all'istituto oggi in esame è il perimetro minimale in cui un sacrificio del contraddittorio realizzato in Torma meramente cartolare, comunque nel confronto tra l'istanza di parte e il parere del p.m. è in tale contesto consentito, limitalo ai casi in cui non vi siano da svolgere accertamenti cognitivi di sorta né debbano compiersi valutazioni discrezionali. Anche il rito previsto nell'art. 678 comma 1 ult. parte e comma 1 bis cod. proc. penumero , mediante il richiamo all'art. 1667 comma 9 cod. proc. penumero , appare assai differente, perchè è assente il coinvolgimento di entrambe le parti nella prima fase del procedimento, che precede la valutazione de plano, e dunque permane una parità delle armi tra difesa e parte pubblica e perché le materie sulle quali è consentito alla magistratura di sorveglianza il ricorso a tale procedura semplificata è evidentemente ritagliato sulle fattispecie si vedano ad esempio le ipotesi di differimento della pena ai sensi dell'art. 146 comma 1 numero 1 e 2 in cui il merito della decisione è legato a valutazioni a bassissimo tasso di discrezionalità oppure è largamente maggioritaria una valutazione di segno favorevole si veda l'utilizzabilità del rito semplificato per la valutazione circa la declaratoria di estinzione pena per positivo esito dell'affidamento, che si giustifica in connessione con l'elevatissimo tasso di successo di quella misura alternativa, per la capacità degli affidati di rispettare le prescrizioni ed evitare la recidiva nel reato . Ad ogni modo, per le ipotesi in cui non si pervenga ad una soluzione favorevole all'interessato, vale la regola generale per la quale le ordinanze de plano adottate ai sensi dell'art. 667 comma 4, in assenza della deroga generale prevista nell'art. 666 comma 7 cod. proc. penumero al principio di cui all'art. 588 comma 1 cod. proc. penumero , non sono immediatamente esecutive e, in caso di mancata opposizione, lo diventano alla scadenza del termine di quindici giorni previsto dalla seconda parte dell'art. 667 comma 4 cod. proc. penumero cfr. cass. 18 giugno 2015, 36754 . Così non è, con ogni conseguenza in termini di ragionevolezza, tenuto conto della materia sensibilissima di cui si parla, per la revoca del provvedimento concessivo della misura domiciliare per motivi di salute, immediatamente esecutiva, attesa l'espressa previsione contenuta già nell'art. 2 D.L. 10 maggio 2020, numero 29 e ribadita ora nell'art. 2 bis comma 4 D.L. 28/2020 come convertito in L. 70/2020. Il rito previsto nell'art. 678 comma 1 ter cod. proc. penumero , recentemente introdotto con D.Lgs. 123/2018. in relazione a peculiari ipotesi di valutazione dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione nei confronti di persone non ristrette in carcere che debbano espiare pene non superiori a diciotto mesi, consente pure l'emissione di una ordinanza provvisoria da parte del magistrato relatore individuato dal Tribunale di sorveglianza, ma ancora una volta l'emissione del provvedimento che solo se concessiva di una misura alternativa al carcere è comunque suscettibile di essere adottato in questa forma semplificata segue una istanza della parte, si riscontra l'assenza di contradditorio nel decidere riferibile alla difesa e alla parte pubblica, ma sono previste opportune successive comunicazioni e termini per proporre l'opposizione, in cui viene ripristinalo l'ordinario rito a contraddittorio pieno di cui all'art. 666 comma 4 cod. proc. penumero , con esecuzione sospesa dell'ordinanza fino alla pronuncia sulla stessa da parte del tribunale di sorveglianza, con il rito pienamente garantito. La decisione inaudita ultera parte ai sensi dell'art. 51 bis ord. penumero in presenza ai sopravvenuti nuovi titoli di privazione della libertà sembra trovare giustificazione nella mera valutazione aritmetica che il magistrato di sorveglianza deve compiere, su richiesta del pubblico ministero, tenuto conto del cumulo delle pene sopravvenuto, circa la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, e dunque anche in questo caso con un quasi inesistente tasso di discrezionalità residua. La procedura ai sensi dell'art. 51 ter ord. penumero rubricato sospensione cautelativa delle misure alternative assume una peculiare importanza ricostruttiva, poiché sembra che le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 28/2020 vi si avvicinino. Tuttavia, anche in questo caso, la procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza di cui all'art. 2 bis per come convertito in L. 70/2020, sembra distinguersene, sia per le effettive scansioni procedimentali, sia per la ratio che pare ispirare le due disposizioni. Ai sensi dell'art. 51 ter ord. penit., disposizione normativa che a quanto consta al magistrato remittente non è stata comunque sottoposta allo stato ad un vaglio di costituzionalità sotto il profilo della adeguatezza delle garanzie difensive, quando la persona in misura alternativa ponga in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in carcere del trasgressore. Si dispone, inoltre, con termine di certo tenuto a mente dal legislatore della legge di conversione numero 70/2020, che il provvedimento di sospensione perda efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. La norma prevede, però, e assai significativamente, per come costruita all'esito della novellazione avvenuta con il d.lgs. 123/2018, che pur a fronte di comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura, ordinariamente il magistrato di sorveglianza dia comunicazione al tribunale di sorveglianza, omesso un provvedimento sospensivo e dunque con prosecuzione della misura in corso sino ad apposita udienza collegiale, affinché decida, nel contradditorio delle parti, sulla prosecuzione, sostituzione o revoca della stessa. Soltanto eventualmente, e residualmente, si direbbe, può essere disposta, con decreto motivalo, la provvisoria sospensione della misura alternativa. Ciò accade a fronte della necessità particolarmente spiccata di una azione inibitoria urgente da parte del magistrato di sorveglianza, in correlazione con comportamenti del tutto incompatibili con la prosecuzione della misura posti in essere dal condannato, comportamenti colpevoli, almeno prima facie, che nel caso della revoco della detenzione domiciliare o del differimento della pena per motivi di salute connessi all'emergenza sanitaria, non sono invece alla base della rivalutazione da parte del magistrato di sorveglianza prevista dalla L. 70/2020 si instaurerebbe, se invece vi fossero, proprio il procedimento di cui all'art. 51 ter ord. penit. e che, anche nel caso di specie, in effetti non si sono sino ad ora verificati secondo l'istruttoria sopra succinta. Si apprezza inoltre, nel procedimento di cui all'art. 51 ter ord. penit., l'assenza di interventi della parte privata ma anche di quella pubblica, in parità, prima del provvedimento di sospensione, con una astratta possibilità per l'interessato e la sua difesa di far comunque pervenire nell'immediatezza al magistrato di sorveglianza discolpe perspicue, poiché riferibili a comportamenti la cui spiegazione è nella sua disponibilità, valutabili con ampio margine di discrezionalità da parte dell'a.g Tali opportunità, per le ragioni già ricordate, non si ravvisano nel procedimento di rivalutazione del differimento della pena o della detenzione domiciliare surrogatoria, poiché la parte, quando anche consapevole dell'obbligo delle frequenti rivalutazioni, è comunque del tutto all'oscuro dell'istruttoria effettuata e dei contenuti del parere pervenuto dalla DDA o dalla DNA competenti. Con la legge 70/2020, infine, i due procedimenti si sono avvicinati per la comune imposizione di uno stringente termine acceleratorio per la valutazione successiva, nel pieno contraddittorio delle parti, dinanzi al Tribunale di sorveglianza, il cui mancato rispetto comporta la perdita di efficacia del provvedimento emesso. [n entrambi i casi si determina il ripristino, seppur interinale, della condiziono detentiva mentre però nel caso della sospensione ex art. 51 ter ord. Penit. ciò avviene nelle descritte ipotesi residuali, con apprezzamento in concreto Ha parte del magistrato di sorveglianza della gravità dei comportamenti, del pericolo di una loro eventuale reiterazione, ma anche delle 'possibili conseguenze negative derivanti alla persona dal ripristino della detenzione, nel caso della revoca ex art 2 bis D.L. 28/2020 come convertilo in L. 70/2020, la stessa interviene in ogni caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria attesti che vi è disponibilità di una struttura penitenziaria adeguata alle condizioni di salute del detenuto, a fronte dell'esiguo compendio istruttorio già descritto. Da ciò consegue il reingresso in carcere, senza alcun confronto con le ragioni della difesa e con la documentazione con cui la stessa porrebbe contribuire a definire concretamente se il luogo di detenzione individuato da IT amministrazione sia idoneo alla prosecuzione delle cure necessarie e a preservare l'incolumità del condannato una persona affetta da gravi patologie, in attesa della pronuncia del Tribunale di sorveglianza, che ora sappiamo dovrà intervenire in trenta giorni dalla ricezione degli atti. Si tratta di un termine lungo, se vissuto mediante la riconduzione in carcere, nel dipanarsi di una quotidianità segnata dalla malattia e dal timore del contagio, che solo pochi giorni prima, o come nel caso di specie pochi mesi prima, avevano indotto il magistrato di sorveglianza ad allontanarvelo, e che appare astrattamente idoneo ad incidere anche drammaticamente sulla tutela della salute dell'interessato ex art. 32 Cost. . Quest'ultimo potrebbe all'esterno aver intrapreso accertamenti diagnostici od essersi sottoposto ad iniziali cure, di cui l'a.g. non può avere cognizione e che, soprattutto, non può confrontare con l'offerta di cure e di protezione dal contagio propostegli dall'amministrazione penitenziaria. Si tratta di un difetto di conoscenza che, per altro, sia detto qui soltanto incidentalmente, finisce paradossalmente per affliggere anche il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, a seguito dell'intervento integrativo di cui alla L. 70/2020, poiché la censura di inefficacia che segue inevitabilmente al mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti per la decisione dinanzi al Collegio, finisce per porre l'a.g. di fronte al possibile nodo gordiano di una valutazione tempestiva, ma privata della possibilità di svolgere, ad esempio, approfondimenti peritali, oppure di un rinvio a tale scopo che inevitabilmente travolge la intervenuta revoca e riconduce in libertà, per un'ulteriore frazione di tempo, il condannato, costretto ad una serie di reingressi in carcere che, come già evidenziato, sembrano difficilmente compatibili con la cura di gravi patologie e il rispetto del senso di umanità. Lo stesso intervento della difesa, finalmente chiamata ad interloquire in questo momento collegiale, rischia quindi di apparire non soltanto tardivo ma, per le descritte ragioni e rispello ad un procedimento in cui la tutela della salute è al cuore della decisione da assumersi, non pienamente efficace. D'altra parte il campo delle revoche di misure alternative alla detenzione, proprio perché ne deriva il drammatico mutamento dell'esecuzione penale nella sua opzione intramuraria, è quello in cui la pienezza del contraddittorio è ritenuta caratteristica indefettibile. Lo si evince, ancora una volta, da ultimo, dalle indicazioni contenute nella legge delega 23 giugno 2017, numero 103, nella parte In cui, nell'art. 1 comma 85, indirizzava gli interventi di modifica dell'ordinamento penitenziario, poi solo in parte attuati anche percome sopra significativamente ricordato, prevedendo che si approntasse una semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione . Per queste ultime la garanzia fornita dalla valutazione operata esclusivamente dal Tribunale di sorveglianza è infatti sia connessa alla collegialità del giudicante, con la sua piò ampia e ponderata capacità di apprezzamento, sia determinata dallo spazio pieno che vi trova il contraddittorio nella parità delle parti e innanzitutto il ruolo indefettibile della difesa, presidialo dal rito di cui agli art. 666 e 678 cod proc. penumero e dalla nullità assoluta che interviene a fulminare il provvedimento assunto in presenza di vicende patologiche che l'abbiano in qualche modo compromesso cfr tra le altre, cass. 24 settembre 2018, numero 50475 e cass. 18 settembre 2019 numero 43854 . Dalla disamina di queste differenti ipotesi emerge l'assoluta atipicità della procedura oggi disegnata dall'art. 2 bis D.L. 28/2020 convertito in L. 70/2020, che per altro dispiega i suoi effetti anche retroattivamente, per quanto impone l'art 2 bis comma 5. Ne deriva che un condannato per particolari tipologie di reati che, come l'odierno interessato, abbia ottenuto un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute connessi all'emergenza sanitaria COVID19, e che sia stato perciò reimmesso in luogo esterno di cura o presso la propria abitazione, ritenuti luoghi idonei alla miglior cura delle proprie condizioni patologiche, possa oggi vedersi revocato il provvedimento accordato, senza essere stato neppure formalmente informato dell'apertura di questo procedimento, che deriva da una disposizione normativa sopravvenuta alla sua fuoriuscita dal carcere e che sconvolge la prospettiva descritta nel provvedimento concessivo del magistrato di sorveglianza. Il provvedimento provvisorio di concessione prevedeva infatti espressamente che la sua posizione sarebbe stata rivalutata, ed eventualmente confermata, dinanzi al Tribunale di sorveglianza nel pieno contraddittorio delle parti. Oggi invece, con l'odierno procedimento, una rivalutazione avviene senza che lui stesso e la sua difesa abbiano preso cognizione dei contenuti istruttori raccolti e soprattutto del parere obbligatorio richiesto alla Procura distrettuale antimafia, e senza aver potuto adeguatamente interloquire in modo conseguente. Non ignora il magistrato di sorveglianza rimettente l'insegnamento della Corte Costituzionale relativo alla piena compatibilità con il diritto di difesa dei modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito caratterizzati cioè in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza da una decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno cfr., in questo senso, ex plurimis, ordinanze numero 292 del 2004 numero 257, numero 132, numero 131 e numero 32 del 2003 e ciò conformemente al consolidato principio per cui il diritto di difesa può essere regolato in modo diverso, onde adattarlo alle esigenze ed alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché di tale diritto siano assicurati lo scopo e la funzione cfr. ord. 19 luglio 2005, numero 291 . Si veda da ultimo, tra l'altro, quanto in tal senso affermato, per come ricordalo anche nell'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Avellino in data 3.06.2020, che solleva questione di costituzionalità con tratti di analogia a quella che qui ora si reitera, sull'allora vigente art. 2 D.L. 29/02020, nella sentenza Corte Cost. 279/2019 in relazione alla procedura di cui all'art. 238 bis D.P.R. 115/2002, in materia di conversione della pena pecuniaria in libertà vigilata, in cui, per quanto qui di interesse, la carenza di contraddittorio nella fase che precede la decisione del magistrato di sorveglianza, il condannato conserva comunque la facoltà di proporre opposizione davanti al medesimo giudice e di ricorrere in cassazione con l'ulteriore garanzia, di cui all'art. 660 ult.com. cod. proc. penumero , dell'effetto sospensivo dell'esecuzione a far data dalla presentazione del ricorso in cassazione. Nel caso che oggi ci occupa invece, la revoca, anche in pendenza di decisione dinanzi al tribunale di sorveglianza, è immediatamente esecutiva, e si apprezza l'innesto di una ulteriore nuova fase, per altro dai tratti urgenti dubbi, considerata la valutazione sulla pericolosità già svolta in concreto ai sensi dell'art. 147 ult. com. cod, penumero dal magistrato di sorveglianza nel provvedimento concessivo originario, in una sequenza che ha appunto già attraversato una prima fase interinale del procedimento avente ad oggetto la concessione di una misura di sospensione dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter ord. penit., e che avrebbe trovato il suo naturale sbocco nella successiva fase, a contraddittorio pieno, dinanzi al tribunale di sorveglianza, con salvezza delle sue conseguenze, in senso reiettivo o concessivo, sino a quel momento. Questa fase di nuova introduzione, in cui fa accesso, per la prima volta, con un suo parere obbligatorio, la parte pubblica, senza alcuna possibilità di replica della controparte, sfocia in un provvedimento che, ove di revoca, fortemente probabile a fronte dei limiti istruttori sopra indicati, ha l'effetto dirompente di ricondurre immediatamente in vinculis il condannato, che era stato ammesso alla misura extramuraria. Tale quadro continua perciò a mostrare elementi che appaiono allo scrivente magistrato di sorveglianza di carente tutela del diritto di difesa del condannalo, anche con l'attuale previsione, che certamente garantisce, per come autorevolmente affermalo dalla Corte Costituzionale, un passaggio obbligatorio dinanzi al Tribunale di sorveglianza in cui la tutela della difesa è maggiore, ma ciò accade in un tempo comunque troppo lungo oltre i trenta giorni effettivi per una persona affetta da gravi patologie, senza che il provvedimento che ha inciso la libertà personale subisca alcuna sospensione in attesa di quel vaglio collegiale e con un intervento che potrebbe essere ormai tardivo e inefficace. E, ciò senza aggiungere che permane dubbio l'oggetto della valutazione collegiale, chiamata ad abbracciare di fatto tanto l'iniziale provvisoria concessione della misura, quanto la sua revoca. Tali criticità, costituzionalmente rilevanti alla luce degli art. 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost., sembrano configurare vulnera al diritto alla difesa tecnica ed al principio del contraddittorio nella parità delle parti imposti perché si configuri un giusto processo, non ragionevoli e particolarmente gravi perché ciò accade in relazione ad un procedimento di rivalutazione che può condurre alla revoca, seppur temporanea, di una misura extramuraria concessa per motivi di salute ed al ripristino della privazione della libertà in carcere. Un perimetro nell'ambito del quale si dubita che possa trovare spazio costituzionale un contraddittorio differito, in cui sia data la parola al condannato malato, ed alla sua difesa, soltanto dopo che l'interessato è stato ricondotto in vinculis Se ciò determina dunque dubbi di costituzionalità che il rimettente non può che tornare a sottoporre al vaglio del Giudice delle leggi, e che si pongono anche rispetto a provvedimenti di provvisoria concessione della misura domiciliare concessi dal magistrato di sorveglianza a partire dall'entrata in vigore del decreto legge, l'11 maggio 2020, per le ragioni sopra enunciate, le gravi carenze descritte si appalesano ancor più critiche con riferimento alle rivalutazioni che intervengano su provvedimenti già emessi, come pure previsto dall'art. 2 bis comma 5 D.L. 28/2020, per come convertito in L. 70/2020, poiché in tali casi si determina l'azzeramento della previsione che il condannalo destinatario doveva farsi, prima dell'entrata in vigore del decreto legge, di una rivalutazione più ampia della sua posizione, unicamente dinanzi al Tribunale di sorveglianza nel pieno contraddittorio delle parti. Deve dunque porsi all'esame della Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis del D.L. 28 aprile 2020, come convertito in L. 25 giugno 2020 numero 70, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, anche in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 29/2020, alterando, con i descritti vulnera al diritto di difesa ed al contraddittorio in condizioni di parità, l'ordinaria scansione procedimentale che richiede che, alla fase interinale, segua quella dinanzi al Tribunale di sorveglianza con le garanzie previste dal rito di cui agli art. 666 e 678 cod. proc. penumero con salvezza della provvisoria concessione sino a quel momento di ampio confronto con le parti. Si apprezza ancora sono tale profilo anche un contrasto con l'art. 3 Cost, nella misura in cui il condannato ammesso alla detenzione domiciliare surrogatoria subisce il procedimento di frequentissima rivalutazione con rito a contraddittorio pieno, oppure senza alcuna possibilità di replica sui contenuti istruttori per se e per la sua difesa, soltanto in base al dato dei lutto casuale, che rispetto alla pronuncia interinale del magistrato di sorveglianza sia già intervenuta la decisione in via definitiva dinanzi al tribunale di sorveglianza, oppure la stessa risulti calendarizzata in tempi successivi, in connessione ad esempio con ruoli d'udienza particolarmente gravali. E ciò a più forte ragione laddove si tenga conto della necessità di urgente decisione che soltanto per i casi che provengano dalla rivalutazione con revoca del magistrato di sorveglianza, finiranno per imporre al Collegio, ove voglia evitare la perdita di efficacia di quel provvedimento, di decidere nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, senza poter disporre approfondimenti istruttori incompatibili con queste tempistiche, pena la perdita di efficacia della revoca. Il contrasto con l'art 3 Cost, d'altra parte, sembra porsi anche con riferimento al perimetro soggettivo di tali rivalutazioni, concernenti i soli provvedimenti ammissivi connessi all'emergenza COVID19, quando riferiti ai condannati per alcune tipologie di delitti, secondo un elenco, per altro diverso da quello di cui all'art. 4 bis ord. Penit., contenuto già nell'art. 2 D.L. 29/2020 i condannati e gli internati per i delitti di cui agli art. 270, 270-bis, 416-bis cod. penumero e 74, comma I D.P.R. 309/90, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270-sexies cod. penumero , nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis ord. penit. ed oggi trasfuso senza variazioni nell'art. 2 bis D.L. 28/2020, come convertito in L. 70/2020. Pur essendo stati rutti adottati dal magistrato di sorveglianza sulla base di un giudizio di bilanciamento, previsto dall'art. 147 cod. penumero , tra esigenze di cura in connessione con l'emergenza sanitaria e profili di pericolosità concreta, soltanto i provvedimenti concessivi relativi ai condannati per i gravi reali rientranti nell'elenco da ultimo citato dovranno essere frequentemente rivalutati, con le carenze di contraddittorio sin qui evidenziate, e sino a che il tribunale di sorveglianza non si pronunci. In tal senso non può non rilevarsi come questa opzione normativa finisca per assegnare ad alcuni autori di reato soltanto, senza che questa cernita si colleghi in alcun modo ad una speciale incidenza sugli stessi dell'emergenza sanitaria da COVID19, e con scelta della cui ragionevolezza si dubita, un procedimento meno garantito e fortemente orientato verso il ripristino della detenzione, attribuendo alla presunzione di speciale pericolosità derivante dalla commissione di un certo reato in un ambito che per altro non concerne il trattamento, ma la tutela del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost. e alla umanità delle pene ex art. 27 comma 3 Cost. una portata che finisce per travalicare il giudizio in concreto già compiuto sul punto, in modo individualizzato, nel provvedimento provvisorio emesso dal magistrato di sorveglianza. Ad avviso del magistrato di sorveglianza scrivente, sussiste dunque contrasto dell'art. 2 bis. D.L. 30 aprile 2020 numero 28, come convertilo in legge 25 giugno 2020, n 70, per come sin qui illustrato, con gli art. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost. e pertanto, presuppostane la rilevanza per l'odierno procedimento, deve sollevarsi questione di legittimità costituzionale che si ritiene ancora non manifestamente infondata, valutato il mutato quadro normativo determinatosi per effetto dello ius superveniens di cui alla legge numero 70/2020. P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, numero 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis del D.L. 30 aprile 2020 numero 28, come convertito in legge 25 giugno 2020 numero 70, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli arti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria a presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.