Provvisionale in favore di parte civile senza termine di pagamento: quando è necessario adempiere?

La Corte di Cassazione chiarisce che qualora il beneficio della sospensione condizionale della pena sia subordinato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile il cui termine non sia stato stabilito dal giudice, lo stesso coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Questo il principio di diritto richiamato nella sentenza della Suprema Corte n. 23742/20, depositata il 10 agosto. Il Tribunale di Ascoli Piceno, nelle vesti di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata dal Pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa dallo stesso Tribunale con sentenza divenuta irrevocabile. Le ragioni di tale decisione risiedono nel fatto che tale beneficio era stato condizionato al pagamento di una provvisionale per la quale non era stato stabilito alcun termine ai fini dell’adempimento, dunque il Tribunale aveva ritenuto operante quello quinquennale previsto dall’ art. 163 c.p . e non ancora trascorso. Contro la suddetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, lamentando la violazione dell’ art. 165 c.p. , considerando che, in caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale a favore di parte civile, la giurisprudenza è orientata a ritenere che essa debba essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna e solo a seguito di mancato adempimento può essere revocato il beneficio. La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso, soffermandosi sull’individuazione da parte del giudice dell’esecuzione del termine entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui è condizionata l’operatività della sospensione condizionale della pena, qualora esso non sia stato stabilito nella pronuncia di condanna. Mentre, infatti, il Giudice dell’esecuzione ha sposato l’orientamento giurisprudenziale che vede, in questo caso, l’integrazione da parte del giudice con il termine legale di sospensione condizionale della pena oggetto del primo comma dell’art. 163 c.p. due anni per le contravvenzioni e cinque per i delitti , gli Ermellini condividono una tesi differente. Con riguardo all’obbligazione pecuniaria, infatti, la Corte richiama l’ art. 1183 c.c. , il quale stabilisce che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente . Da tale formulazione, può evincersi che, in mancanza di uno specifico termine di adempimento, la condanna al pagamento della provvisionale determina il sorgere di un’obbligazione immediatamente esigibile dal suo creditore. Per questo motivo, la Corte di Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza impugnata, ribadendo il principio di diritto in base al quale in assenza di un termine di pagamento della provvisionale in favore della parte civile a cui sia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 luglio – 10 agosto 2020, n. 23742 Presidente Iasillo – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 10.10.2019 il Tribunale di Ascoli Piceno, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Pr. Gi. con sentenza n. 877/16, irrevocabile l'8.7.2018, dello stesso Tribunale. L'ordinanza ha osservato che il beneficio era stato condizionato al pagamento della provvisionale, ma per tale adempimento non era stato stabilito alcun termine. Di conseguenza, si doveva ritenere operante, anche per la condizione apposta al beneficio, il termine quinquennale di cui all'art. 163 cod. pen., non ancora decorso. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 165 cod. pen., norma intrepretata dalla giurisprudenza nel senso che, nel caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, essa doveva essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna, e, in mancanza di tempestivo adempimento, doveva essere revocato il beneficio sottoposto a condizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Ha depositato memoria il difensore della parte civile, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Viene posta la questione della individuazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del termine - qualora non sia stato stabilito dalla sentenza di condanna - entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui il giudice, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., ha condizionato l'operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che, in assenza di statuizione del giudice della cognizione, il contenuto decisorio della sentenza dovesse essere integrato, in relazione all'imposizione di obblighi ai sensi dell'art. 165 cod. pen., con l'applicazione del termine, quinquennale o biennale a seconda che la condanna riguardi delitto o contravvenzione, previsto dall'art. 163 cod. pen., il cui decorso, senza la commissione di nuovi reati, è condizione per conseguire l'effetto estintivo del reato, ai sensi dell'art. 167 cod. pen. La decisione ha condiviso orientamento espresso anche in diverse pronunce di questa Corte Sez. 2, 13/03/1991, Sperone, Rv. 188600 Sez. 3, 05/07/2001, Saglimbeni, Rv. 220197 Sez. 1, 07/10/2004, Raffo, Rv. 229939 Sez. 1, 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765 secondo le quali In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell'art. 163 cod. pen. due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto . Nella giurisprudenza, peraltro, si sono affermati anche diversi orientamenti, nel senso, da una parte, della necessità dell'intervento del giudice dell'esecuzione, ad integrazione del contenuto decisorio della sentenza, con la fissazione del termine Sez. 6, 22.10,1988, Tornatore, Rv. 180015 , ovvero, dall'altra, della operatività, in caso di omessa fissazione da parte del giudice, della data di irrevocabilità della sentenza come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola Sez. 6, 14/05/1996, Dal Cason, Rv. 205562 . 2. Il Collegio condivide quest'ultimo orientamento che si è affermato nella giurisprudenza più recente, cui dunque si fa espresso richiamo Sez. 1, 23.1.2019, Leonetti Sez. 1, 14.2.2019, Ninou Sez. 1, 18/04/2019, Pucci, Rv. 277458 Sez. 1, 16/01/2020, Cirota, Rv. 278693 Sez. 1, 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075 . Si è evidenziata, da una parte, la diversa ratio del termine di cui all'art. 163 cod. pen. e, dall'altra, la previsione legale di specifici termini di adempimento degli obblighi rientranti nella previsione di cui all'art. 165 cod. pen. Con particolare riferimento all'obbligazione pecuniaria, l'art. 1183 cod. civ. stabilisce che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente , salvi i casi in cui in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine , che in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice . La condanna al pagamento di provvisionale fa sorgere un'obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile dal suo creditore, se non è stato apposto uno specifico termine di adempimento. Ne consegue, quindi, che l'omessa indicazione da parte del giudice della cognizione di un termine per l'adempimento dell'obbligo, di corrispondere una somma di denaro, determina l'operatività del disposto di cui all'art. 1183 cod. civ., che prevede l'immediata esigibilità della prestazione. E' stato quindi affermato il principio di diritto, cui si intende dare continuità, secondo il quale Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile - cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena -, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza . 3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio, nel quale dovrà essere data applicazione al principio di diritto supra esposto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno.