Copia gratuita di due quotidiani nazionali: in discussione il ‘no’ del carcere

Necessario un approfondimento sulla richiesta avanzata da un detenuto sottoposto al regime del 41-bis. Valutabile l’ipotetica violazione subita dall’uomo costretto dietro le sbarre.

Sacrosanto il reclamo del detenuto – sottoposto al regime del 41-bis – che chiede di potere avere a disposizione gratuitamente ogni giorno copia di due quotidiani nazionali . Necessario perciò un approfondimento ad opera dei giudici di sorveglianza, valutando la richiesta avanzata dal detenuto e la possibilità di una risposta positiva da parte della struttura penitenziaria Cassazione, sentenza n. 21803/20, sez. I Penale, depositata oggi . A dare origine alla battaglia legale è la richiesta di un detenuto – sottoposto al regime differenziato previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario – che vuole sottoscrivere a titolo gratuito l’abbonamento al quotidiano ‘Il Manifesto’ e poter avere una copia gratuita del quotidiano ‘Avvenire’ . Dalla direzione della casa circondariale arriva una risposta negativa , e questa posizione viene condivisa dal magistrato di sorveglianza, che qualifica il reclamo come generico, ai sensi dell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario e lo respinge de plano, ritenendo che vi sia alcun pregiudizio all’esercizio di diritti del detenuto Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche il Tribunale di sorveglianza, che quasi un anno fa dichiara il ‘non luogo a deliberare’ sull’impugnazione . Ciò perché è corretta la qualificazione del reclamo come generico da parte del magistrato di sorveglianza è legittima la mancata fissazione dell’udienza di trattazione e la conseguente ordinanza adottata de plano e l’ordinamento penitenziario non prevede, avverso la decisione assunta ex articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, alcun mezzo di impugnazione né reclamo, né ricorso per cassazione . Peraltro, secondo il Tribunale di sorveglianza, il detenuto non ha subito alcun pregiudizio nell’esercizio dei suoi diritti, atteso che, da un lato, la locale Curia vescovile non consentiva più la consegna del quotidiano ‘Avvenire’ a titolo gratuito e che, dall’altro lato, anche la possibilità di ricevere ‘il Manifesto’ era condizionata alla sottoscrizione dell’abbonamento a titolo oneroso, rispetto alla quale nessun impedimento era stato opposto dalla direzione del carcere . Ecco perché, sempre secondo il Tribunale di sorveglianza, non si versa in un caso di attuale e grave pregiudizio all’esercizio di diritti determinato da condotte illegittime da parte della amministrazione penitenziaria che avrebbe imposto di ricondurre il reclamo nell’alveo dell’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario e delle sue forme giurisdizionali e garantite , bensì ci si trova di fronte a un semplice reclamo generico rivolto alm Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’articolo 35 della legge penitenziaria . Per il detenuto la battaglia però non è persa. Consequenziale il ricorso proposto in Cassazione, ricorso mirato a censurare la decisione del Tribunale di sorveglianza, ponendo in evidenza che un altro Tribunale di sorveglianza di Roma, adito in relazione a un analogo diniego espresso dalla direzione di un’altra casa circondariale, ha accolto il reclamo proposto dal detenuto ex articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario, sul presupposto che la mancata consegna dei giornali richiesti sostanziasse un ingiusto pregiudizio al diritto all’informazione e alla formazione culturale e personale del detenuto, ordinando alla direzione della casa circondariale di Sassari la consegna delle testate richieste, in relazione alle quali era stato accertato che la direzione del quotidiano ‘il Manifesto’ aveva istituito un fondo apposito per la sottoscrizione di abbonamenti a titolo gratuito e che il giornale ‘Avvenire” veniva distribuito gratuitamente agli istituti penitenziari . Purtroppo, però, l’ordine è rimasto in ottemperato dall’istituto penitenziario, nonostante la documentata possibilità di sottoscrivere un abbonamento a titolo gratuito de ‘il Manifesto’ e nonostante che il responsabile della direzione vendite del quotidiano ‘Avvenire’ si fosse reso disponibile a riattivare la distribuzione gratuita del quotidiano precedentemente interrotta dalla Curia locale , e così il detenuto ha presentato un ulteriore reclamo. A ridare speranza all’uomo costretto in carcere è la Cassazione. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, la decisione presa dal Tribunale di sorveglianza va censurata e rivista profondamente. In prima battuta, i magistrati mostrano di condividere il rilievo difensivo secondo cui il reclamo proposto dal detenuto avrebbe dovuto essere ricondotto nell’ambito dell’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario poiché ci si trova di fronte alla verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal detenuto in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona . E in questa prospettiva, viene aggiunto, il magistrato di sorveglianza è chiamato, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’amministrazione penitenziaria e in caso di riscontro negativo il reclamo deve essere qualificato come generico e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile . Al contrario, però, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell’amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile . Fatte queste doverose premesse, i giudici della Cassazione osservano che in materia di quotidiani nazionali è stato condivisibilmente affermato che il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto a essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizione, sicché esso trova una diretta copertura negli articoli 2 e 21 della Costituzione . Pertanto, il magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza di Sassari , secondo quanto condivisibilmente ritenuto, in ipotesi analoga, da un altro Tribunale di sorveglianza, avrebbero dovuto, in primo luogo, qualificare il reclamo ai sensi dell’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario, e in seconda battuta, dal momento che il Magistrato di sorveglianza aveva deciso de plano fuori dai casi di cui all’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., il collegio avrebbe dovuto qualificarlo come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione a questa Corte di legittimità sempre ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 666 cod. proc. pen., a mente del quale avverso il decreto di inammissibilità reso senza contraddittorio è esperibile soltanto il ricorso in sede di legittimità, mentre l’eventuale annullamento impone che la richiesta venga esaminata, nel merito, dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al Tribunale, saltando un grado di merito . Logico, quindi, in questo caso, catalogare il reclamo come presentato ai sensi dell’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario . Ciò significa che il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto verificare, al fine di scrutinare la fondatezza o meno della doglianza, se i due quotidiani, ‘il Manifesto’ e ‘Avvenire’, ancorché non indicati nell’apposito elenco di cui al modello 72, concernente i quotidiani nazionali acquistabili al cosiddetto sopravvitto, potessero essere agli stessi assimilabili in ragione della loro qualità di quotidiani aventi tiratura nazionale e con una significativa tradizione editoriale , e, aggiungono i giudici del ‘Palazzaccio’, il magistrato di sorveglianza avrebbe anche dovuto verificare se la direzione del primo quotidiano avesse realmente previsto un fondo per l’acquisto di abbonamenti da parte di soggetti detenuti e se il responsabile della direzione vendite del quotidiano ‘Avvenire’ si fosse reso effettivamente disponibile a riattivare la distribuzione gratuita del quotidiano . Necessario, quindi, un approfondimento, e per questa ragione i giudici della Cassazione ripassano la palla al Magistrato di sorveglianza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 giugno – 21 luglio 2020, n. 21803 Presidente Di Tommasi – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Sa. Ma., detenuto nella Casa circondariale di Sassari e sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.,-aveva presentato reclamo al Magistrato di sorveglianza di Sassari avverso il diniego, opposto da parte della Direzione della Casa circondariale di Sassari, di consentirgli di sottoscrivere, a titolo gratuito, l'abbonamento del quotidiano Il Manifesto e di poter avere una copia gratuita del quotidiano Avvenire . 1.1. Il Magistrato di sorveglianza, qualificando il reclamo come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., lo aveva respinto de plano, ritenendo che non vi fosse alcun pregiudizio all'esercizio di diritti del detenuto. 1.2. Avverso tale decisione, Ma. aveva, quindi, proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Sassari, il quale, con ordinanza 26/9/2019, dichiarò non luogo a deliberare sull'impugnazione. Secondo il Collegio, invero la qualificazione del reclamo come generico da parte del Magistrato di sorveglianza era corretta era legittima la mancata fissazione dell'udienza di trattazione e la conseguente ordinanza adottata de plano l'ordinamento penitenziario non prevedeva, avverso la decisione assunta ex art. 35 Ord. pen., alcun mezzo di impugnazione né reclamo, né ricorso per cassazione il detenuto non aveva subito alcun pregiudizio nell'esercizio dei suoi diritti, atteso che, da un lato, la. locale Curia vescovile non consentiva più la consegna del quotidiano Avvenire a titolo gratuito e che, dall'altro lato, anche la possibilità di ricevere il Manifesto era condizionata alla sottoscrizione dell'abbonamento a titolo oneroso, rispetto alla quale nessun impedimento era stato opposto dalla Direzione del carcere di tal che non si versava in un caso di attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti determinato da condotte illegittime da parte della Amministrazione penitenziaria che avrebbe imposto di ricondurre il reclamo nell'alveo dell'art. 35-bis Ord. pen. e delle sue forme giurisdizionali e garantite, bensì di un semplice reclamo generico rivolto al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 della legge penitenziaria. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ma., per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Va. Vi. Ac., deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35 e 35-ó/s, Ord. pen., in relazione agli artt. 21 e 24 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., che il Collegio sassarese non abbia considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, adito in relazione a un analogo diniego espresso dalla Direzione della Casa circondariale di Viterbo, avesse accolto, con ordinanza in data 14/6/2019, debitamente prodotta dal Difensore, il reclamo proposto da Ma. ex art. 35-bis Ord. pen., sul presupposto che la mancata consegna dei giornali richiesti sostanziasse un ingiusto pregiudizio al diritto all'informazione e alla formazione culturale e personale del detenuto, ordinando alla Direzione della Casa circondariale di Sassari, ove Ma. era stato nel frattempo trasferito, la consegna delle testate richieste in relazione alle quali era stato accertato che la direzione del quotidiano Il Manifesto aveva istituito un fondo apposito per la sottoscrizione di abbonamenti a titolo gratuito e che il giornale Avvenire veniva distribuito gratuitamente agli istituti penitenziari ordine rimasto inottemperato dall'Istituto penitenziario sardo, nonostante la documentata possibilità di sottoscrivere un abbonamento a titolo gratuito del Manifesto e nonostante che il responsabile della Direzione vendite del quotidiano Avvenire si fosse reso disponibile a riattivare la distribuzione gratuita del quotidiano precedentemente interrotta dalla Curia locale, cosicché il detenuto aveva presentato reclamo anche al Magistrato di sorveglianza di Sassari. Inoltre, il ricorso denunzia l'illegittima esclusione del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza di Sassari avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza. In proposito, si osserva che l'originario reclamo proposto davanti al Giudice monocratico non avrebbe dovuto essere qualificato come reclamo generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., quanto piuttosto come reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 35-bis e 69 Ord. pen. Conseguentemente, il Magistrato di sorveglianza di Sassari avrebbe dovuto fissare l'udienza per la trattazione in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti non ricorrendo l'ipotesi di una manifesta inammissibilità della richiesta e le condizioni di una decisione de plano e avverso la relativa decisione sarebbe stato esperibile il reclamo al Tribunale. Secondo il ricorrente, infatti, ragionando diversamente si finirebbe per lasciare al magistrato di sorveglianza un margine di discrezionalità eccessivamente ampio, impedendo, attraverso la qualificazione del reclamo come generico, qualsiasi controllo da parte del tribunale di sorveglianza. 3. In data 20/12/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti di primo e secondo grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il provvedimento impugnato si fonda su due argomentazioni fondamentali. La prima riguarda il fatto che il Magistrato di sorveglianza di Sassari abbia correttamente qualificato come generico , ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., il reclamo proposto da Ma. avverso il diniego opposto dalla Direzione del carcere in ordine alla ricezione gratuita di due quotidiani nazionali. La seconda concerne l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui avverso la relativa decisione non sarebbe previsto alcun rimedio ciò che, in tesi, avrebbe giustificato la decisione di non luogo a deliberare avverso il successivo reclamo al Collegio. 3. Entrambi tali assunti sono, tuttavia, errati. Sotto un primo profilo, deve condividersi il rilievo difensivo secondo cui il reclamo proposto dal detenuto avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito dell'art. 35-bis Ord. pen. In argomento, va, infatti, osservato che mentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b , Ord. pen. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905 . In questa prospettiva, il magistrato di sorveglianza è chiamato, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e ss. . Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen. e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile. 4. Tanto premesso, osserva il Collegio che in materia di quotidiani nazionali è stato condivisibilmente affermato che il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto a essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizione sicché esso trova una diretta copertura costituzionale negli artt. 2 e 21 Cost. così Corte cost., n. 112/1993 Corte cost., n. 826/1988 Corte cost., n. 148/1981 e, a livello convenzionale, nell'art. 10 Cedu Sez. 1, n. 35766 del 13/6/2019, Rao, non massimata, par. 2, pag. 3 . Pertanto, il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza di Sassari, secondo quanto condivisibilmente ritenuto, in ipotesi analoga, dal Tribunale di sorveglianza di Roma con l'ordinanza del 14/6/2019, avrebbero dovuto, in primo luogo, qualificare il reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. e in seconda battuta, dal momento che il Magistrato di sorveglianza aveva deciso de plano fuori dai casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Collegio sassarese avrebbe dovuto qualificarlo come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione a questa Corte di legittimità sempre ai sensi del citato comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., a mente del quale avverso il decreto di inammissibilità reso senza contraddittorio è esperibile soltanto il ricorso in sede di legittimità mentre l'eventuale annullamento impone che la richiesta venga esaminata, nel merito, dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al tribunale, saltando un grado di merito. 5. Peraltro, una volta qualificato il reclamo come presentato ai sensi dell'art. 35-bls Ord. pen., il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto verificare, al fine di scrutinare la fondatezza o meno della doglianza, se i due quotidiani, Il Manifesto e Avvenire , ancorché non indicati nell'apposito elenco di cui al modello 72, concernente i quotidiani nazionali acquistabili al cd. sopravvitto in basse all'art. 19 della circolare n. 3676/6126 del-2/10/2017 del DAP, potessero essere agli stessi assimilabili in ragione della loro qualità di quotidiani aventi tiratura nazionale e con una significativa tradizione editoriale nonché, se la Direzione del primo quotidiano avesse realmente previsto un fondo per l'acquisto di abbonamenti da parte di soggetti detenuti e se il responsabile della Direzione vendite del quotidiano Avvenire si fosse reso effettivamente disponibile a riattivare la distribuzione gratuita del quotidiano cfr. e-mail del 19/6/2019 . 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Al fine di consentire il nuovo giudizio, garantendo il contraddittorio sul merito, impregiudicato, delle questioni poste con l'iniziale reclamo, deve disporsi, alla stregua di una interpretazione estensiva dell'art. 604 cod. proc. pen. l'annullamento sia del provvedimento collegiale, sia di quello monocratico, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Sassari. PER QUESTI MOTIVI Annulla l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 3/4/2019 e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari.