Convalida dell’allontanamento dalla casa familiare e requisito della quasi flagranza dei maltrattamenti domestici

Ai fini della verifica della quasi-flagranza, giustificante la convalida della misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nel caso di maltrattamenti ai danni dei familiari, il giudice deve avere riguardo non tanto alla diretta percezione della commissione del reato, ma all’immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 21213/20, depositata il 16 luglio. Il GIP del Tribunale di Torino non convalidava la misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare disposto dalla P.G. verso una parte, rilevando che non fosse configurabile la quasi flagranza dei delitti di maltrattamenti a danni dei familiari. Avverso la decisione ricorre in Cassazione il PM presso il Tribunale lamentando che il Giudice avrebbe dovuto effettuare un controllo sull’operato della P.G. sulla base del canone di ragionevolezza in ordine allo stato di quasi flagranza e ai presupposti richiesti, senza sovrapporre valutazioni relative alla gravità indiziaria. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso , in primo luogo ricorda che, anche ai fini della convalida dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di cui all’art. 384-bis c.p.p., il Giudice deve effettuare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha disposto la misura precautelare, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità. Inoltre, ai fini della verifica della quasi-flagranza, deve aversi riguardo non tanto alla diretta percezione della commissione del reato, ma all’immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Nella valutazione delle tracce devono comunque ricomprendersi non solo gli indizi materiali della consumazione del reato, ma anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa, che costituisca indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale , rispetto al momento dell’intervento della polizia giudiziaria . Proprio riguardo al delitto di maltrattamenti, deve ritenersi che sia configurabile lo stato di flagranza, allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti, potendosi a tal fine aver riguardo alle condizioni dell’abitazione, alle modalità della richiesta dell’intervento d’urgenza, alle condizioni soggettive della persona offesa e potendosi inoltre valorizzare anche le dichiarazioni della persona offesa, ove idonee a delineare un quadro che si collochi in continuità con quanto oggetto di diretta osservazione. Rileva la Suprema Corte che il GIP non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, posto che ha ritenuto di non ravvisare la flagranza o quasi flagranza neanche con riferimento al delitto di lesioni, posto che entrambi conviventi presentavano ferite e avevano fornito versioni parzialmente diverse, così da precludere una univoca ricostruzione a carico del soggetto raggiunto dalla misura precautelare. Chiarito questo, la Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato , limitatamente alla mancata convalida, di cui dichiara esistenti i presupposti.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 giugno – 16 luglio 2020, n. 21213 Presidente Petruzzellis – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16/8/2019 il G.I.P. del Tribunale di Torino non ha convalidato la misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, disposto dalla P.G. in via d’urgenza ai sensi dell’art. 384-bis c.p.p. nei confronti di R.M. , rilevando che non era configurabile la quasi flagranza dei delitti di maltrattamenti e lesioni aggravate in danno di S.M. , a fronte del riscontro di ferite presenti sia sulla S. sia del R. e di divergenti versioni dei fatti. 2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Torino. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 572, 582, 585, 382 e 384-bis e vizio di motivazione. Segnala che il Giudice avrebbe dovuto operare il controllo sull’operato della P.G. sulla base di un canone di ragionevolezza in ordine allo stato di quasi flagranza ed ai presupposti richiesti, senza sovrapporre valutazioni riguardanti la gravità indiziaria e più in generale il merito nel caso di specie l’intervento era stato chiesto alla S. , che aveva atteso i militari in strada, recando ferite ad un braccio, attribuite alla violenta condotta del R. , culminata nella rottura di una caraffa scagliata contro la donna, condotta in conseguenza della quale, secondo la narrazione della predetta, si era ferito anche il R. , rientrato in stato d’ira a seguito di un confronto con il presunto amante della donna nell’appartamento erano stati rinvenuti i frammenti della caraffa, oltre che lo stesso R. il quale aveva fornito la sua versione era emerso anche un precedente intervento presso quell’abitazione e inoltre la persona offesa aveva parlato di un recente episodio culminato in una violenta aggressione. Su tali basi ben avrebbe potuto ravvisarsi un quadro prima facie coerente con le ipotesi di reato contestate, in relazione alle ferite e alle tracce rinvenute, alla maggiore verosimiglianza della versione della donna, alle ulteriori dichiarazioni di lei, al precedente intervento presso l’abitazione, elementi non contrastati dalla reazione della donna nel quadro di una burrascosa relazione, sussistendo anche gli ulteriori elementi prognostici richiesti ai fini della convalida. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, in accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve premettersi che, anche ai fini della convalida dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di cui all’art. 384-bis c.p.p., deve valere il canone di valutazione utilizzabile ai fini della convalida dell’arresto eseguito dalla P.G., nel senso che il Giudice deve effettuare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha disposto la misura precautelare, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885 in senso analogo Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Ahmad, Rv. 262502 . 3. D’altro canto ai fini della verifica della quasi-flagranza, che concorre a dare contenuto a quel tipo di valutazione affidata alla P.G., deve aversi riguardo non tanto alla diretta percezione della commissione del reato, ma all’immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato sul punto Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 2019, Avorgna, Rv. 274909 Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683 . Nella valutazione delle tracce devono comunque ricomprendersi non solo gli indizi materiali della consumazione del reato, ma anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa, che costituisca indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale, rispetto al momento dell’intervento della polizia giudiziaria Sez. 5, 3719 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278295 . 4. Quanto poi al delitto di maltrattamenti, deve ritenersi che sia configurabile lo stato di flagranza, allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti, potendosi a tal fine aver riguardo alle condizioni dell’abitazione, alle modalità della richiesta dell’intervento d’urgenza, alle condizioni soggettive della persona offesa Sez. 6, n. 7139 del 16/1/2019, G., Rv. 275085 , e potendosi inoltre valorizzare anche le dichiarazioni della persona offesa, ove idonee a delineare un quadro che si collochi in continuità con quanto oggetto di diretta osservazione sul punto Sez. 6, n. 34551 del 9/5/2013, P., Rv. 256128 . 5. Alla luce di tali principi deve ritenersi che di essi non abbia fatto corretta applicazione il G.I.P. il quale, al di là di quanto poi osservato ai fini della valutazione del complessivo quadro indiziario e del diniego di una misura cautelare, ha ritenuto di non ravvisare la flagranza o quasi-flagranza neanche con riferimento al delitto di lesioni, in ragione del fatto che entrambi i conviventi presentavano ferite al volto e al corpo e avevano di seguito fornito versioni parzialmente divergenti, così da precludere un’univoca ricostruzione a carico del soggetto raggiunto dalla misura precautelare. Ma in realtà una siffatta analisi eccede i limiti di quanto necessario ai fini della convalida, si proietta invece sul giudizio di gravità indiziaria e prescinde dal corretto angolo visuale del controllo di mera ragionevolezza del potere esercitato sulla base delle evidenze disponibili. Va invero rimarcato che, per quanto emergente dallo stesso provvedimento impugnato vi era stato uno scontro tra i conviventi il R. risultava aver agito in stato d’ira per la scoperta di una relazione della donna con un altro la S. risultava ferita ad un braccio erano nel contempo presenti i resti di una caraffa che la donna aveva sostenuto esserle stata scagliata contro la S. aveva effettuato la richiesta di intervento della polizia giudiziaria, ponendosi poi all’esterno dell’abitazione in attesa, in una situazione di estrema agitazione. Deve aggiungersi che di seguito la donna aveva fatto riferimento a condotte offensive e aggressive che il convivente spesso teneva nei suoi confronti, ciò che aveva trovato riscontro anche in una pregressa richiesta di intervento. A fronte di ciò anche il R. presentava una ferita, la cui origine era stata diversamente descritta dai contendenti, essendo inoltre stato confermato l’utilizzo da parte della donna nel corso della lite di un coltello. Sta di fatto che, in tale quadro, il Giudice ha del tutto omesso di verificare i canoni di ragionevolezza della valutazione della P.G. in ordine alla sussistenza della quasi-flagranza del delitto di maltrattamenti o almeno di quello di lesioni, contestate come aggravate e parimenti idonee a legittimare la convalida, a fronte della presenza di tracce materiali del reato frammenti e ferite coerenti con l’ipotesi accusatoria, di un comportamento della persona offesa del tutto in linea con un’esigenza urgente di protezione, di una pregressa richiesta di intervento e di un movente specificamente ascrivibile al R. , elementi peraltro implicanti quella situazione di fondato pericolo di reiterazione, che avrebbe potuto ragionevolmente porsi a fondamento dell’adozione della misura precautelare. 6. Da ciò discende dunque l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, a fronte della presenza dei requisiti per la convalida. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla mancata convalida, di cui dichiara esistenti i presupposti. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.