Il ricorso per cassazione deve essere presentato avverso l’ordinanza completa di dispositivo e motivazione

In tema di impugnazione avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari, è inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo dell’ordinanza.

Lo ribadisce la Cassazione con sentenza n. 20723/20, depositata il 13 luglio. il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, relativo a due immobili, proposta dall’indagato del reato di cui all’art. 110 c.p Il difensore dell’indagato propone quindi ricorso in Cassazione. Ma per i Supremi Giudici il ricorso in oggetto è inammissibile perché proposto avverso ad un provvedimento non impugnabile autonomamente . Per comprendere meglio occorre ripercorrere i fatti il Tribunale depositava, in data 14 novembre 2019, il dispositivo della decisione di rigetto del ricorso promosso dalla ricorrente. Il dispositivo della decisione era comunicato al difensore in data 14 novembre 2019. Nel dispositivo dell’ordinanza, il Tribunale riservava la motivazione nel termine di 30 giorni. Il ricorrente, con impugnazione del 28 novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione avverso i capi e punti come di seguito specificati della suddetta ordinanza ex artt. 322 e 324 c.p.p. della quale il giorno 11/11/2019 è stato emesso il solo dispositivo con termine di trenta giorni per depositare le motivazioni e della quale ha ricevuto notificazione in data 14/11/2019 . Risulta, dunque, tenuto conto delle scansioni temporali dei provvedimenti, che il ricorrente ha impugnato il dispositivo della decisione, non essendovi al momento del deposito del ricorso con enunciazione dei motivi null’altro che questo. È insegnamento costante che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, avverso le ordinanze emesse dal Tribunale all’esito di appello o di riesame, proposti avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di 15 giorni per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza. In tema di impugnazione avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari, è inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo dell’ordinanza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 giugno – 13 luglio 2020, n. 20723 Presidente Liberati – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 11 novembre 2019, il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, relativo a due immobili siti a , , proposta da V.S. , persona indagata del reato di cui all’art. 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, nn. 1 e 8. 2. Il difensore dell’indagata ha proposto ricorso per cassazione, in data 28 novembre 2019, avverso il dispositivo di ordinanza del tribunale del riesame, depositato in data 11 novembre 2019, con indicazione del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, e avviso di deposito del dispositivo in data 14/11/2019 alla parte, con cui era stata rigettata l’istanza di riesame proposta da V.S. , deducendo i seguenti motivi di ricorso. Violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b in relazione all’art. 321 c.p. e alla motivazione sul periculum in mora adottata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, poiché a far data dal 1 agosto 2019, la ricorrente aveva messo in vendita l’immobile di omissis che, secondo l’accusa, era destinato all’attività di prostituzione. Violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c e nullità dell’ordinanza per assenza di autonoma motivazione da parte del G.I.P. sia quanto al reato di gestione di una casa di prostituzione, insussistente per assenza dell’esercizio della prostituzione da parte di più persone, e al reato di favoreggiamento della prostituzione, argomentato con mere formule stereotipate. In data 24 gennaio 2020, il difensore dell’indagata, letta la motivazione dell’ordinanza del tribunale, depositata in data 6 dicembre 2019, ha depositato motivi nuovi al ricorso per cassazione con cui ha dedotto la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 sotto il profilo della mancanza di motivazione del provvedimento impugnato non essendo evincibile l’iter logico giuridico seguito dal tribunale in punto sussistenza del periculum in mora come argomentato nel primo motivo di ricorso. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso per cassazione, depositato in data 28 novembre 2019, è inammissibile perché proposto avverso ad un provvedimento non impugnabile autonomamente. 5. In proposito, deve premettersi una breve ricostruzione dei fatti il Tribunale di Bolzano, all’esito della camera di consiglio dell’11 novembre 2019, ha depositato, in data 14 novembre 2019, il dispositivo della decisione di rigetto del ricorso promosso dalla ricorrente. Il dispositivo della decisione era comunicato al difensore, come egli deduce, in data 14 novembre 2019. Nel dispositivo dell’ordinanza, il Tribunale di Bolzano riservava la motivazione nel termine di giorni trenta. La ricorrente, con impugnazione del 28 novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione avverso i capi e punti come di seguito specificati della suddetta ordinanza ex artt. 322 e 324 c.p.p. della quale il giorno 11/11/2019 è stato emesso il solo dispositivo con termine di trenta giorni per depositare le motivazioni e della quale ha ricevuto notificazione in data 14/11/2019. Risulta chiaramente, dalla semplice lettura del ricorso, e non potrebbe essere diversamente interpretato tenuto conto delle scansioni temporali dei provvedimenti, che la ricorrente ha impugnato il dispositivo della decisione, non essendovi al momento del deposito del ricorso con enunciazione dei motivi null’altro che questo. Tant’è che le censure si appuntano sul provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano che ha emesso il decreto di sequestro preventivo di cui si contesta, a vario titolo, l’assenza dei presupposti di autonoma valutazione e di sussistenza del periculum in mora. 6. Ma l’impugnazione avverso al dispositivo della decisione, assunta dal tribunale del riesame, è inammissibile perché proposta avverso un provvedimento il dispositivo appunto non impugnabile autonomamente. Peraltro, deve rammentarsi che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità i motivi, la legge, in altri termini, non ammette una dichiarazione di ricorso con riserva di motivi. È insegnamento costante che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, avverso le ordinanze emesse dal tribunale all’esito di appello o di riesame, proposti avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto dello stesso art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701 . Che il ricorso per cassazione debba essere presentato avverso l’ordinanza completa di dispositivo e motivazione è, del resto, coerente con lo scopo delle impugnazioni, dirette a sollecitare un sindacato della decisione alla luce degli argomenti spesi dall’autorità deliberante per giustificarla, cossiché il ricorso è proponibile solo dopo il deposito delle motivazioni. Da cui la disciplina dei termini che decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza solo quando è redatta anche la motivazione art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b , mentre decorrono, in tutti gli altri casi, dal deposito dell’integrale provvedimento, o dalla data della relativa comunicazione o da una data convenzionalmente stabilita dalla legge. Diversamente ragionando, se fosse consentita alla stessa parte processuale la possibilità di proporre, in tempi diversi, una doppia impugnazione contro lo stesso provvedimento, si dovrebbe ipotizzare una causa di inammissibilità per consumazione del potere che, nella specie, per inciso, ridonderebbe a carico della stessa ricorrente in rapporto alla seconda sua impugnazione Sez. 6, n. 22145 del 03/12/2014, Germani, Rv. 263633 01 Sez. 5, n. 6402 del 11/11/2009, Suraci, Rv. 246059 01 Sez. 1, n. 4971 del 13/10/1998, Bonetti, Rv. 212066, che ha ritenuto inammissibile per genericità l’impugnazione con cui si censura una sentenza la cui motivazione non è stata ancora depositata, in quanto il nostro ordinamento non consente che l’ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post , richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme costituito tanto dalla parte dispositiva che da quella motivazionale . In tale ambito, è bene chiarire, a nulla rileva che nel dispositivo dell’ordinanza sia stato precisato che la motivazione era riservata nel termine di giorni trenta, termine di deposito ora previsto dall’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10, e ciò in quanto detta previsione ivi compresa la sua comunicazione mediante pec , è strumentale solamente al mantenimento della misura perché adottata nei termini di decisione previsti dalla legge, la cui inosservanza produce la perdita di efficacia della misura, qualora non sia rispettato il termine per la decisione. Ma non vale a rendere autonomamente impugnabile il dispositivo di decisione per dedurre il vizio di mancanza di motivazione, motivazione che era stata espressamente riservata nei trenta giorni successivi. Deve, dunque, ribadirsi che in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari, è inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo dell’ordinanza. La causa di inammissibilità rilevata, di natura originaria, non consente l’instaurazione del rapporto processuale e non consente, pertanto, la disamina dei motivi, ivi compresi quello nuovo. L’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi proposti, ex art. 585 c.p.p., comma 4, in data 24 gennaio 2020, che non possono essere considerati quale autonomo ricorso perché proposti tardivamente rispetto ai termini ex art. 325 c.p.p. tenuto del deposito, nei termini di trenta giorni, della motivazione in data 6 dicembre 2020. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.