La mancata notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza determina una nullità insanabile

Nel procedimento di sorveglianza, il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale comporta l’obbligo si notificare l’avviso di fissazione dell’udienza stessa all’interessato e al difensore di fiducia, pena la nullità di ordine generale, assoluta e insanabile.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19853/20, depositata il 2 luglio. Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza proposta dell’imputato avente ad oggetto l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Avverso tale decisione il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 666 c.p.p., sussistendo un errore determinante, in quanto al difensore medesimo non era stato dato l’avviso dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza. In realtà, l’avviso risultava recapitato a difensore diverso con lo stesso cognome. Dagli atti risulta che l’avviso in oggetto era stato dato ad un avvocato omonimo e all’udienza non essendo intervenuto alcun difensore di fiducia il Tribunale provvedeva alla nomina di un difensore d’ufficio. Sulla base di un consolidato principio giurisprudenziale, nel procedimento di sorveglianza , il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale comporta l’obbligo si notificare l’avviso di fissazione dell’udienza stessa all’interessato e al suo difensore di fiducia , pena la nullità di ordine generale, assoluta e insanabile. Questo perché l’avviso al difensore relativo al procedimento che contempla la sua necessaria partecipazione è dovuto ai sensi dell’art. 666, comma 3, c.p.p Dunque, mancando tale avviso al difensore di fiducia nel caso in esame, l’ordinanza impugnata viene annullata dalla S.C. con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 giugno – 2 luglio 2020, n. 19853 Presidente Di Tomassi – Relatore Siani Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 8 ottobre 2019, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l’istanza proposta da B.A. - libero in regime di sospensione pena ex art. 656 c.p.p., in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16 maggio 2013 di condanna alla pena di anni tre di reclusione - avente ad oggetto l’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di B. chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 666 c.p.p., con la conseguente nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. secondo la difesa, al di là delle incongruenze della motivazione, sussiste un errore di procedura determinante, in quanto al difensore di B. , avv. Nicola Armando Veneziano, non era stato dato l’avviso dell’udienza del Tribunale di sorveglianza in cui si era discusso in merito all’istanza di misure alternative proposta dal condannato. Il ricorrente fa notare che l’avv. Veneziano risultava indicato nell’ordine di carcerazione quale difensore di B. nel giudizio di merito che aveva determinato la condanna alla pena in esecuzione e, poi, lo stesso legale aveva presentato l’istanza di affidamento in prova oggetto di trattazione però, l’avv. Nicola Armando Veneziano non aveva ricevuto alcun avviso, se non - in data 21 ottobre 2019 - la notificazione del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con allegato il provvedimento qui impugnato in cui era indicato come difensore l’avv. Maria Elena Veneziano, la quale, comunque aveva ricevuto comunicazione dell’udienza del 18 dicembre 2018, ma non della fissazione della successiva udienza dell’8 ottobre 2019. Pertanto, la decisione, secondo la difesa, è stata assunta senza che l’effettivo difensore di B. abbia ricevuto l’avviso inerente alla celebrazione della relativa udienza. 1.2. Il Procuratore generale ha prospettato l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto l’esame degli atti non fa emergere l’avviso al difensore, dovuto ex art. 666 c.p.p., comma 3, mentre l’avviso risulta effettuato a difensore diverso, con analogo cognome, con conseguente nullità assoluta dell’ordinanza che ha concluso il procedimento. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di B. si rivela, per quanto di ragione, fondato. 2.1. L’esame degli atti, imposto dalla natura della doglianza, conferma che, per l’udienza fissata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza per il 18.12.2018, è stato dato avviso via PEC all’avv. Maria Elena Veneziano, mentre il difensore di fiducia era l’avv. Nicola Veneziano, il quale, per il resto, non risulta essere stato raggiunto da nessun’altra forma di notificazione. All’udienza del 18.12.2018, non essendo intervenuto alcun difensore di fiducia, il Tribunale non ha rilevato la carenza di avviso all’effettivo difensore fiduciario e ha nominato difensore di ufficio l’avv. Nicola Napolitano. L’udienza è stata poi rinviata, con l’indicazione, nel corrispondente verbale, del differimento a nuovo ruolo, ma in effetti con differimento a data fissa, contestualmente stabilita per il di 8.10.2019, edotto il difensore di ufficio, avv. Napolitano, quindi senza la promozione di nessun avviso al suddetto difensore di fiducia all’udienza dell’8.10.2019 è stato nominato altro difensore di ufficio, l’avv. Gennaro De Falco, ed è stata assunta riserva per la decisione, poi resa. Pertanto, il difensore di fiducia, avv. Nicola Veneziano, non ha ricevuto alcun avviso, nè ha partecipato alle suindicate udienze. 2.2. Questa essendo la situazione determinatasi nel procedimento, si deve riaffermare il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima all’interessato e al suo difensore, la pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile. Tale obbligo sussiste, non solo con riferimento alla primigenia fissazione determinata dal decreto presidenziale, ma anche ove l’esigenza di fissazione sia generata da rinvio a nuovo ruolo senza contestuale indicazione della data, quale che sia la causa del differimento Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, dep. 2015, Caliendo, Rv. 264689 . In effetti, l’avviso al difensore, relativo a procedimento che contempla la sua necessaria partecipazione, è dovuto ex art. 666 c.p.p., comma 3, per effetto del rinvio stabilito dall’art. 678 al rito scandito dall’art. 666 cit., e la sua violazione determina, quindi, un’ipotesi di nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p. Sez. 1, n. 50484 del 11/07/2017, EI Adrissi, n. m. Sez. 1, n. 11643 del 11/03/2005, Olarte Diaz, Rv. 231592 Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, Pepitoni, Rv. 210773 . In questo caso, non si è verificato un effettivo rinvio a nuovo ruolo nel corso del procedimento, ma resta il fatto della radicale mancanza di avviso al difensore di fiducia, avv. Nicola Veneziano, cagionata dall’erronea notificazione determinata dall’identità del cognome all’avv. Maria Elena Veneziano. Non ha svolto efficacia sanante la nomina del difensore di ufficio alla suddetta udienza camerale valgono, infatti, anche per il rito camerale in esame le considerazioni dirimenti espresse sull’argomento dall’elaborazione di legittimità come messa a punto dal più autorevole consesso Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 v., fra le altre, Sez. 1, n. 55727 del 11/09/2018, Clemente, n. m. Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 , secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p., comma 1, quando del difensore è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, in quanto anche in quest’ultimo caso risulta leso il diritto ad avere un difensore di sua scelta riconosciuto all’interessato dall’art. 6 CEDU. 2.3. È, di conseguenza, ineludibile l’annullamento dell’ordinanza impugnata, emessa dopo la rilevata - e non sanata - cesura del contraddittorio con la difesa del condannato, e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per il nuovo giudizio, una volta restaurato il contraddittorio. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Motivazione semplificata.