Provano a truffare un anziano: l’età avanzata e la condizione di pensionato non bastano per parlare di danno patrimoniale grave

Fondamentale la valutazione del potenziale danno per la persona offesa. Su questo fronte i giudici ritengono illogico parlare di lesione rilevante solo alla luce della condizione di pensionato della vittima. Esclusa questa aggravante, le due persone sotto processo possono tirare un sospiro di sollievo reato estinto grazie alla remissione della querela da parte della vittima.

Provare a truffare una persona anziana , cercando di portargli via ben 800 euro , non è sufficiente per parlare di danno patrimoniale di rilevante gravità”. Irrilevante, nello specifico, il richiamo al fatto che la vittima sia un pensionato questo dettaglio non basta per attribuirgli una disponibilità economica modesta e per dedurre, quindi, che la perdita di 800 euro sia grave. Cassazione, sentenza n. 18568, sez. II Penale, depositata il 18 giugno 2020 Truffa. A finire sotto processo sono un uomo e una donna, accusati di avere provato a truffare una persona anziana, cercando di farsi consegnare con un raggiro 800 euro. Per i giudici di merito l’azione presa in esame è inequivocabile e vale una condanna a otto mesi di reclusione a testa per l’uomo e la donna, colpevoli di tentata truffa, resa più grave dall’avere rischiato di arrecare alla persona offesa – un pensionato – un danno patrimoniale di rilevante gravità. Per il difensore però è erronea la visione tracciata in Appello, poiché, a fronte della condotta addebitata ai suoi clienti, il danno patrimoniale ipotizzato, pari a 800 euro, non è ex se di rilievo , anche alla luce delle personali condizioni economiche della persona offesa . Secondo il legale, quindi, non si può dare per scontato il ‘peso’ della somma di 800 euro , e allo stesso tempo non si può dare per certo che la perdita di quel denaro avrebbe comportato una difficoltà economica per il pensionato. Danno. Riflettori puntati, quindi, sul potenziale danno connesso agli 800 euro che l’uomo e la donna hanno tentato di carpire al pensionato . Su questo fronte i giudici della Cassazione ribadiscono, in premessa, che bisogna tenere in considerazione il profilo delle condizioni soggettive della persona offesa , cioè età e condizione socio-economica di pensionato . Di conseguenza, per riconoscere la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità , il giudice può fare riferimento, oltre al dato oggettivo , anche alle sole condizioni economico-finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole , come in questo caso, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni socio-economiche della vittima . Tuttavia, analizzando la vicenda in esame i giudici di secondo grado si sono limitati, osservano dalla Cassazione, a fare generico riferimento alla situazione della persona offesa quale pensionato, senza alcun altro specifico approfondimento, per ritenere il danno di rilevante gravità e gli imputati consapevoli delle condizioni socio-economiche della persona offesa . Questa valutazione non è accettabile, anche perché essa si limita a condividere l’assunto, meramente ipotetico, del giudice di primo grado che aveva sottolineato il fatto che gli imputati, pur potendosi escludere che conoscessero la vittima, ben potevano ipotizzare, anche soltanto considerandone l’età avanzata, che essa poteva versare in una situazione economica non particolarmente favorevole, per cui l’esborso immediato di 800 euro, somma già di per sé non minima, poteva anche incidere considerevolmente su un modesto bilancio . Ciò significa che va esclusa l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità , concludono i giudici della Cassazione. E questo ‘dettaglio’ si rivela fondamentale, poiché esclusa t ale aggravante, l’uomo e la donna possono tirare un sospiro di sollievo il reato può considerarsi estinto per remissione della querela da parte del pensionato . A carico dei querelati, comunque, il pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 febbraio – 18 giugno 2020, n. 18568 Presidente Cammino – Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto Di Gi. Sa. e Bo. Lu., tramite il difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 17.12.2018 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza 28.2.2017 del Tribunale di Asti che, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 equivalente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. ed operata la riduzione per il rito, aveva condannato gli imputati ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di tentata truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. La difesa chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1 ex art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen. La difesa ritiene che il danno patrimoniale 800,00 Euro non sia ex se di rilievo economico tale da giustificare la contestazione della circostanza aggravante sostiene inoltre che le personali condizioni economiche della persona offesa non giustifichino la contestazione della circostanza aggravante sotto il profilo di una rilevanza soggettiva del danno ne conseguono l'erronea applicazione dell'articolo 61 n. 7 cod. pen. e la incongruenza della risposta data dalla Corte d'Appello sul punto. 2 ex art. 606 comma 1 lett. e cd. proc. pen. carenza di motivazione in ordine alle ragioni addotte con il mezzo di gravame. La difesa sostiene che la Corte d'Appello non ha preso in esame i motivi di appello che richiamano l'atto processuale della assunzione della testimonianza della persona offesa, affermando in maniera apodittica la rilevanza della somma di 800 Euro per la persona offesa e ignorando gli elementi indicati nell'appello per i quali è da escludersi una qualsiasi difficoltà economica della stessa. Ritenuto in diritto I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, possono essere accolti nei limiti di cui infra. La difesa, per entrambi gli imputati, svolge, sotto due diversi profili violazione di legge e vizio della motivazione , censure relative al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione al potenziale danno di 800 Euro, somma che gli imputati hanno tentato di carpire alla persona offesa. La Corte di appello, nel valutare la fattispecie dell'aggravante in esame, ha preso in considerazione il profilo delle condizioni soggettive della persona offesa età e condizione socio-economica di pensionato pervenendo alla conclusione che il potenziale danno patrimoniale derivante dalla truffa ordita dagli imputati era di rilevante gravità. In linea di diritto il criterio giuridico seguito dalla Corte territoriale è corretto. Infatti, nella valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il giudice può fare riferimento, oltre al dato oggettivo, anche alle sole condizioni economico-finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole come nel caso di specie , può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni socio-economiche della vittima Cass. sez. 2 n. 48734 del 6.10.2016, Puricelli, rv 268446 . Le censure della difesa non possono pertanto essere accolte in relazione al criterio giuridico adottato dalla Corte territoriale nel valutare gli elementi costitutivi dell'aggravante. Per contro la motivazione della Corte di appello si appalesa apparente nel punto in cui fa generico riferimento alla situazione della persona offesa quale pensionato , senza alcun altro specifico approfondimento, per ritenere il danno di rilevante gravità e gli imputati consapevoli delle condizioni socio-economiche della persona offesa. Si tratta di una valutazione astratta poiché si limita a condividere l'assunto, meramente ipotetico, del giudice di primo grado che aveva sottolineato il fatto che gli imputati, pur potendosi escludere che conoscessero la vittima, ben potevano ipotizzare, anche soltanto considerandone l'età avanzata, che la stessa poteva versare in una situazione economica non particolarmente favorevole, per cui l'esborso immediato di 800 Euro, somma già di per sé non minima, poteva anche incidere considerevolmente su un modesto bilancio . Sotto quest'ultimo profilo i ricorsi vanno pertanto accolti e può essere esclusa la sussistenza dell'aggravante in questione. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché, esclusa la aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen., il reato è estinto per remissione della querela. I querelati vanno condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen., il reato è estinto per remissione della querela e condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 27.2.2020.