Revoca del mandato e nomina di un altro difensore: quando viene meno la presunzione di conoscenza?

La Cassazione ha accolto la richiesta di restituzione nei termini avanzata dall’imputato avverso la decisione con cui la Corte d’Appello ha definito il giudizio instaurato con notifica del decreto di citazione all’avvocato il cui mandato era stato revocato. L’imputato ha infatti provato di aver tempestivamente conferito un nuovo mandato ad altro difensore al quale però non era stata fatta alcuna notificazione.

La Corte di Cassazione , con sentenza n. 18490/20, ha chiarito che se è vero che la notificazione di un provvedimento o di un atto all’imputato presso lo studio del difensore di fiducia nell’ipotesi disciplinata dall’art. 161, comma 4, c.p.p., fa legittimamente presumere, salvo prova contraria, che il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva del relativo provvedimento o atto, è anche vero che quella regula iuris è inapplicabile laddove risulti dimostrato che il difensore di fiducia abbia, nel frattempo, rinunciato al mandato oppure il mandato sia stato revocato dall’assistito, con nomina di altro patrocinatore di fiducia, perché in queste ipotesi viene meno la presunzione di conoscenza da parte dell’interessato, atteso che l’operatività di quel criterio presuntivo presuppone la permanenza del rapporto con il legale professionale .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 febbraio – 17 giugno 2020, n. 18490 Presidente Petruzzellis – Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Potenza dichiarava la inammissibilità dell’atto di impugnazione, per aspecificità del motivo dedotto, proposto avverso la sentenza del 9 febbraio 2015 con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Matera aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, P.T.D. in relazione al reato di cui all’art. 368 c.p., commesso il 3 gennaio 2014 in danno di R.B. , D.M. e D.G. . 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il P. , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha chiesto di essere restituito nel termine per impugnare quella pronuncia di secondo grado, deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 177, 178 e 179 c.p.p., e art. 24 Cost., per avere la Corte territoriale adottato quella decisione all’esito di un giudizio instaurato con un decreto di citazione che era stato notificato all’avv. Tommaso Calculli, quale difensore dell’imputato, anche ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, benché egli P. , con nota depositata nella cancelleria del giudice di primo grado il 17 febbraio 2016, avesse revocato la nomina di ogni precedente patrocinatore, conferendo il mandato ad un nuovo difensore al quale non era stata fatta alcuna notificazione e che, perciò, non era stato presente nell’udienza svoltasi dinanzi a quella Corte di appello. 3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. Dalla documentazione in atti risulta che, in effetti, il 17 febbraio 2016 l’odierno ricorrente depositò nella cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza di condanna di primo grado una nota con la quale aveva revocato il mandato conferito ai suoi due precedenti difensori, l’avv. Tommaso Calculli e l’avv. Nicola Di Marzio, e aveva conferito un nuovo mandato difensivo all’avv. Nicola Catalano, eleggendo domicilio per le notifiche presso la propria abitazione di Matera e che il decreto del Presidente della Corte di appello di fissazione dell’udienza per la trattazione dell’impugnazione venne notificato all’avv. Calculli, anche a norma del già citato art. 161 c.p.p., comma 4, anziché all’avv. Catalano. Ora, se è vero che la notificazione di un provvedimento o di un atto all’imputato presso lo studio del difensore di fiducia nell’ipotesi disciplinata dall’art. 161 c.p.p., comma 4, fa legittimamente presumere, salvo prova contraria, che il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva del relativo provvedimento o atto, è anche vero - secondo il pacifico orientamento di questa giurisprudenza di legittimità - che quella regula iuris è inapplicabile laddove risulti dimostrato che il difensore di fiducia abbia, nel frattempo, rinunciato al mandato oppure il mandato sia stato revocato dall’assistito, con nomina di altro patrocinatore di fiducia, perché in queste ipotesi viene meno la presunzione di conoscenza da parte dell’interessato, atteso che l’operatività di quel criterio presuntivo presuppone la permanenza del rapporto con il legale professionale in questo senso, tra le tante, Sez. 1, n. 58511 del 05/11/2018, Ipsaro, Rv. 275665 situazioni, queste, nelle quali pertanto occorre la dimostrazione di elementi concreti per superare l’affermazione difensiva di non avere avuto conoscenza del provvedimento o dell’atto da notificare. La richiesta di restituzione nei termini per impugnare va, dunque, valutata positivamente. Peraltro, quell’errore commesso in occasione della notificazione del provvedimento contenente la vocatio in ius, comportò una nullità con conseguente invalidazione di tutti gli atti compiuti nell’udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello di Potenza nel corso della quale l’imputato, assente, venne significativamente assistito da altro difensore immediatamente reperibile nominato ai sensi dell’art. 197 c.p.p., comma 4, in assenza sia del patrocinatore che in apparenza risultava suo difensore di fiducia, sia di quello che era stato in precedenza da lui officiato. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Potenza per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Potenza per il giudizio.