Proposti capi d’abbigliamento palesemente falsi: impossibile parlare di contraffazione ed esclusa la ricettazione

Cadono definitivamente le accuse nei confronti di un venditore. Per i Giudici il bene falsificato in modo grossolano non può definirsi contraffatto, e di conseguenza ricevere quel bene non può far parlare di ricettazione.

Se il capo di abbigliamento proposto ai clienti dal venditore è palesemente un falso, viene meno non solo il reato di contraffazione ma anche quello di ricettazione Cassazione, sentenza n. 18190/20, sez. II Penale, depositata il 15 giugno . Riflettori puntati su un cittadino straniero, un uomo originario del Senegal, beccato a vendere capi di abbigliamento palesemente falsi . Questo dettaglio, cioè la clamorosa grossolanità della contraffazione, si rivela decisivo per spazzare via tutte le accuse. In Tribunale viene escluso il reato previsto nel caso di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi . Ciò alla luce della grossolanità della contraffazione , spiega il giudice. In appello, invece, viene ribadita la responsabilità del cittadino senegalese per la ricettazione di capi di abbigliamento falsi e di provenienza illecita . Il legale del venditore contesta però la condanna pronunciata in appello. A suo parere è illogica la sanzione penale nei confronti del suo cliente per il reato di ricettazione , poiché se si esclude che i beni sono contraffatti, è esclusa la loro illiceità . E, aggiunge, ritenuta l’insussistenza del dolo nella messa in vendita dei beni falsificati in modo grossolano, non può ritenersi esistente l’elemento soggettivo della ricettazione . La linea difensiva convince i Giudici della Cassazione. Questi ultimi osservano difatti che l’assoluzione in relazione al commercio di prodotti con segni falsi , assoluzione poggiata sulla rilevazione della grossolanità del falso , porta ad escludere che i beni oggetto della contestata ricettazione possano essere qualificati come di provenienza illecita . Di conseguenza, se un oggetto grossolanamente falsificato non può definirsi contraffatto , allora la ricezione di quel bene non può integrare il delitto di ricettazione , concludono i magistrati, sancendo l’assoluzione definitiva del venditore senegalese.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 febbraio – 15 giugno 2020, n. 18190 Presidente De Crescenzo – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Messina confermava la responsabilità del ricorrente per la ricettazione di capi di abbigliamento ritenuti di provenienza illecita. Il Tribunale aveva assolto il Ba. dal reato previsto dall'art. 474 cod. pen. ritenendo la grossolanità della contraffazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione l'assoluzione dal delitto presupposto sarebbe incompatibile con la condanna per ricettazione, dato che se si esclude che i beni sono contraffatti , è esclusa la loro illiceità 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'elemento soggettivo ritenuta l'insussistenza del dolo nella messa in vendita dei beni falsificati n modo grossolano non avrebbe potuto ritenersi esistenti l'elemento soggettivo della ricettazione 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. che avrebbe dovuto essere concessa tenuto conto delle complessive emergenze istruttorie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il collegio rileva come l'assoluzione in relazione al delitto previsto dall'art. 474 cod. pen. sulla base della rilevazione della grossolanità del falso esclude che i beni oggetto della contestata ricettazione possano essere qualificati come di provenienza illecita. Un oggetto grossolanamente falsificato non può infatti definirsi contraffatto sicché la sua ricezione non integra il delitto di ricettazione. 1.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata perché il fatto non sussiste. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.