Divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto nel reato di furto in abitazione

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, comma quarto, c.p., in relazione agli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost., in quanto l’esclusione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata del patrimonio nell’ambito dei luoghi di privata dimora, non potendo altresì ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo disponibile una gamma di opzioni sanzionatorie idonee a garantire la personalizzazione della pena, comunque proporzionate alla maggiore gravità del furto commesso all’interno di tali luoghi.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la sentenza n. 17954 depositata il 11 giugno 2020. Ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nei casi di divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Con la sentenza in commento la Suprema Corte chiarisce i criteri di orientamento idonei a valutare la ragionevolezza e la proporzionalità della sanzione penale nelle ipotesi in cui sia previsto il divieto di bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti. Nel caso di specie, il ricorrente censurava l’illegittimità della pena applicatagli in relazione al reato di furto in privata dimora , nella parte in cui, al ricorrere di determinate circostanze aggravanti, è disposto il divieto di bilanciamento con eventuali attenuanti riconosciute. I giudici di legittimità, nel ritenere manifestamente infondata la questione di incostituzionalità, passano in rassegna talune delle fattispecie in cui il legislatore ha stabilito il suddetto divieto, al fine di distinguere le ipotesi di legittimità della sanzione da quelle ove, al contrario, è stata riconosciuta la lesione dei principi costituzionali della ragionevolezza e della proporzionalità della pena. Altre ipotesi di esclusione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. L’excursus giurisprudenziale muove dall’analisi della fattispecie di rapina, a fronte della quale è stata ritenuta l egittima l’esclusione del bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti prevista dal quinto comma alla luce scelta discrezionale del legislatore di fornire una tutela rafforzata all’inviolabilità del domicilio. In tale sede è stata altresì esclusa la violazione del principio rieducativo della pena stante la proporzionalità della sanzione rispetto alla maggiore gravità dei fatti commessi nel domicilio. Alla stessa conclusione è giunta la Corte Costituzionale in ordine al divieto di bilanciamento previsto dai reati di omicidio e lesioni stradali anche in questo caso, difatti, è legittimo l’esercizio della discrezionalità politica, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell’incolumità personale nell’ambito della circolazione stradale. Inoltre, i siffatti effetti sanzionatori risultano conformi al principio di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione della pericolosità delle condotte integranti le circostanze aggravanti per le quali il divieto è previsto. Sulla scorta delle medesime argomentazioni, invece, la Corte rammenta come più volte sia stato dichiarato incostituzionale il divieto di prevalenza delle attenuanti soggettive previsto dall’art. 69, comma quarto, in caso di recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, c.p. Nel caso di specie, difatti, l’irragionevolezza e la sproporzione sanzionatoria derivavano dal fatto che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrispondesse una pena superiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore soggettivo. Criteri di individuazione della pena irragionevole e sproporzionata coerenza sanzionatoria interna e offensività della condotta. Risulta allora necessario, secondo i Supremi Giudici, fornire dei criteri orientativi al fine di valutare la ragionevolezza e la proporzionalità della sanzione penale, tutte le volte in cui il legislatore escluda la possibilità di effettuare il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto. Sul punto, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che ad essa non spetta alcun tipo di valutazione in ordine alla dosimetria della sanzione penale, che invece è affidata interamente al legislatore dalla riserva di legge sancita dall’art. 25 Cost. . In questi casi, difatti, la proporzionalità della sanzione risulta rispettata dalla possibilità per il giudice di graduare la sanzione tra il minimo ed il massimo edittale. Pertanto, solo in caso di trattamenti sanzionatori manifestamente sproporzionati e di sperequazioni punitive di particolare gravità la Corte Costituzionale può e deve intervenire a riequilibrare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento. Tale sperequazione va desunta dalla coerenza interna del regime sanzionatorio nonché dall’offensività della condotta, ricordando come, in via generale, sia stata ritenuta legittima la tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche aggravanti in ragione di speciali esigenze di politica criminale. Sulla scorta di tali criteri, dunque, gli Ermellini ritengono manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, comma quarto, c.p., in relazione agli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost., in quanto l’esclusione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore , che si estrinseca in una tutela rafforzata del patrimonio nell’ambito dei luoghi di privata dimora. È esclusa altresì la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo disponibile una gamma di opzioni sanzionatorie idonee a garantire la personalizzazione della pena, comunque proporzionate alla maggiore gravità del furto commesso all’interno di tali luoghi.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 febbraio – 11 giugno 2020, n. 17954 Presidente Vessichelli – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 15.11.2017 dal Tribunale di Bari con cui P.R. è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 800 di multa in relazione al reato di furto in abitazione, esclusa l’aggravante della violenza sulle cose, commesso in concorso con N.D. . I due coimputati si sono introdotti, insieme ad altre tre persone rimaste ignote, nella villa di proprietà di M.P.C. , oggetto di procedura esecutiva immobiliare, asportando una serie di oggetti in essa contenuti. 2. Avverso il provvedimento citato propone ricorso l’imputato, tramite il difensore, avv. Giovanni Ladisi, deducendo tre diversi motivi. 2.1. Con la prima censura si lamenta manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 624-bis c.p., comma 4, in relazione all’art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 3, ed al divieto di bilanciamento previsto dal citato comma 4-bis tra eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste all’art. 625-bis ovvero all’art. 98 c.p. e una o più delle aggravanti dettate dall’art. 625 c.p La questione sarebbe rilevante poiché, pur essendo stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 rimane comunque configurata a carico del ricorrente quella del n. 5 della medesima disposizione, di ostacolo ad un eventuale bilanciamento con circostanze attenuanti generiche che potrebbero essere collegate al buon comportamento processuale dell’imputato ed alla sostanziale confessione dei fatti da lui svolta. Il dubbio di costituzionalità sarebbe poi fondato perché equipara irragionevolmente situazioni differenti a fini sanzionatori fattispecie lievi e casi di particolare allarme sociale sarebbero violati altresì il principio di offensività penale riferito al fatto concretamente commesso nonché il principio di proporzionalità della pena nelle sue due connotazioni finalistiche retributiva e rieducativa. 2.2. La seconda ragione difensiva deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale in relazione all’art. 47 c.p. che escluderebbe la responsabilità dell’imputato indotto in errore dalla situazione in cui si trovavano i luoghi teatro del furto una casa disabitata e sostanzialmente abbandonata, soggetta alla procedura esecutiva e gli stessi beni materiali che ne hanno rappresentato l’oggetto, accatastati come materiale inservibile il ricorrente avrebbe errato in fatto ritenendo i beni sottratti come abbandonati. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all’art. 56 c.p. la refurtiva non è mai uscita dalla disponibilità dei soggetti passivi, che hanno assistito da lontano alla condotta e chiamato i carabinieri, i quali sono intervenuti bloccando il ricorrente ed il suo complice mentre non aveva ancora neppure caricato sulle due autovetture gli oggetti indicati in contestazione. La fattispecie presenta caratteristiche del tutto analoghe, quindi, a quella decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186. Considerato in diritto 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo proposto dalla difesa del ricorrente è inammissibile per difetto di rilevanza della questione di costituzionalità proposta e ciò nonostante l’imprecisione della motivazione della Corte d’Appello con cui analoga questione è stata rigettata ritenendola tuttavia riferita alla sola aggravante della violenza sulle cose. Deve essere, invece, chiarito che, quanto all’aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 5, oggetto dei rilievi difensivi formulati dal ricorrente anche in appello, nella sentenza del primo giudice non se ne fa menzione alcuna, nè in motivazione nè al momento in cui si procede al calcolo della pena, in cui egualmente dell’aggravante suddetta non vi è traccia. Pertanto, tale circostanza non può ritenersi addebitabile all’imputato, sicché la questione di legittimità costituzionale proposta è sì irrilevante, ma non soltanto perché - come sostenuto dal giudice d’appello - il Tribunale ha escluso l’aggravante della violenza sulle cose, bensì anche perché lo stesso giudice non ha tenuto conto neppure di quella costituita dall’aver commesso il reato in più di tre persone. Inoltre, ed è argomento risolutivo, alcuna valutazione di meritevolezza di circostanze attenuanti generiche o di altra specie è stata formulata dai giudici di merito, sicché, in assenza di un loro riconoscimento, non può farsi alcuna questione relativa al bilanciamento con aggravanti che, come si è evidenziato, neppure risultano mai essere state in concreto configurate e valutate . Nel complesso, dunque, la questione riferita all’operatività del divieto di bilanciamento previsto dall’art. 624-bis c.p., comma 4 è priva di qualsiasi attualità e rilevanza. 2.1. In ogni caso, la questione è anche manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri di costituzionalità proposti art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost In relazione ad altra fattispecie caratterizzata anch’essa dall’innesto di una violazione di domicilio all’interno della struttura di un reato contro il patrimonio, e cioè il delitto di rapina, è stato già affermato Sez. 2, n. 20208 del 27/4/2016, Di Marzo, Rv. 266750 che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 628 c.p., comma 3, n. 3-bis, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l’esclusione dal bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti in realtà prevista dal comma 5 della citata disposizione incriminatrice, in relazione alle ipotesi aggravate di cui al comma 3, nn. 3-bis, ter e quater si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzata dell’inviolabilità del domicilio, non potendo altresì ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all’interno del domicilio. È utile, in proposito, rammentare il percorso interpretativo che ha interessato anche un’altra ipotesi di divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, quella prevista dall’art. 590-quater c.p. in tema di omicidio e lesioni stradali. È stato, infatti, già affermato da questa Corte di legittimità, in relazione a tale disposizione, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui essa prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per i reati di omicidio e lesioni stradali, in quanto gli effetti sanzionatori che ne derivano non violano i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione della particolare pericolosità delle condotte integranti le circostanze aggravanti in relazione alle quali il divieto è previsto Sez. 4, n. 49919 del 18/10/2018, S., Rv. 274046 . Anche una successiva pronuncia - Sez. 4, n. 1805 del 12/12/2018, dep. 2019, Falzone, Rv. 274955 - ha escluso la fondatezza di qualsiasi questione di costituzionalità dell’art. 590-quater c.p. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. poiché sia tale norma sia quella, egualmente tacciata di illegittimità costituzionale, prevista dall’art. 222 C.d.S. quanto alla automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, costituiscono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell’incolumità personale nell’ambito della circolazione stradale. Nel febbraio 2019, infine, la Corte costituzionale, proprio in riferimento alla legittimità costituzionale dell’art. 590-quater c.p., con la sentenza n. 88 del 2019, ha dato delle indicazioni importanti in linea generale anche per la soluzione di manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità proposta oggi al Collegio, precisando ancora una volta lo spazio decisionale concesso al legislatore in relazione ai divieti di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, dichiarando infondate le questioni proposte, sollevate in riferimento all’art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino. La decisione dei giudici costituzionali appare, peraltro, coerente con le direttrici tracciate al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità poc’anzi citata. La Corte costituzionale ha anzitutto sottolineato come le modifiche normative che hanno complessivamente interessato i reati di omicidio e lesioni stradali, di nuova introduzione come fattispecie autonome tipiche della colpa in materia stradale, siano caratterizzate da particolare severità. L’opzione per una tale speciale carica di disvalore penale riservata alle condotte sanzionate ed accompagnate dal divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, tuttavia, secondo la Corte costituzionale, rientra nell’ambito dell’esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore che ha ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo più energico condotte gravemente lesive dell’incolumità delle persone, che negli ultimi anni hanno creato diffuso allarme sociale. La giurisprudenza costituzionale pregressa ha confortato tale ultima decisione del 2019, che ne ha ripercorso gli arresti ed i tratti principali. La Corte fa riferimento - alla sentenza n. 179 del 2017, in cui si è affermato come dal principio di legalità sancito all’art. 25 Cost. discenda che le scelte sulla misura della pena sono affidate alla discrezionalità politica del legislatore sempre che il trattamento sanzionatorio sia proporzionato alla violazione commessa e non comprometta la finalità di rieducazione del condannato - alla sentenza n. 233 del 2018, in cui la Corte costituzionale ha ritenuto che ad essa non spettino valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, di esclusiva pertinenza del legislatore e che nella fattispecie non erano stati superati i limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide , tenuto anche conto della graduabilità della pena tra il minimo e il massimo che offre al giudice la possibilità di renderla maggiormente proporzionata alla gravità della condotta contestata - alle più risalenti sentenze n. 142 del 2017, n. 148 e n. 236 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, nonché le ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007, n. 169 e n. 45 del 2006, decisioni nelle quali si è ripetutamente affermato come le valutazioni sulla dosimetria della pena appartengono alla rappresentanza politica, . attraverso la riserva di legge sancita nell’art. 25 Cost. e sono assoggettate al giudizio di legittimità costituzionale solo a fronte di scelte palesemente arbitrarie del legislatore che, per la loro manifesta irragionevolezza, evidenzino un uso distorto della discrezionalità a esso spettante. Da ultimo, la sentenza n. 88 del 2019 si è soffermata sulla decisione quasi coeva n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, in cui si è nuovamente ribadito che fermo restando che non spetta alla Corte determinare autonomamente la misura della pena sentenza n. 148 del 2016 , l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che riguardano l’entità della punizione risulta condizionata non tanto dalla presenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all’interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore sentenza n. 233 del 2018 . Alla luce dell’elaborato excursus giurisprudenziale, i giudici costituzionali concludono nel senso che solo in caso di trattamenti sanzionatori manifestamente sproporzionati e di sperequazioni punitive di particolare gravità la Corte costituzionale può e deve intervenire a riequilibrare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento. E quando un tale intervento c’è stato, ciò è avvenuto considerando la coerenza interna del regime sanzionatorio e l’offensività della condotta e ricordando come sia stata ritenuta la legittimità, in generale, della tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche circostanze aggravanti in ragione di speciali esigenze di contrasto di condotte particolarmente lesive dell’integrità delle persone sentenze n. 194 e n. 38 del 1985 . Se, dunque, è vero - affermano i giudici delle leggi - che il giudizio di bilanciamento delle circostanze consente al giudice di apprezzare meglio lo specifico disvalore della condotta penalmente sanzionata, tuttavia, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati nel caso sottoposto, ovviamente, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica , ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze. Ancor più in generale, con affermazione di pacifica evidenza paradigmatica, si è ribadito che deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore sentenza n. 251 del 2012 e sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio sentenza n. 68 del 2012 dando luogo, pertanto, ad anomalie sanzionatorie. Ripercorrendo i casi nei quali tali anomalie sanzionatorie sono state in concreto riscontrate cfr. le sentenze nn. 179 del 2017, 251 del 2012, 105 e 106 del 2014 e 205 del 2017, relative alla illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza introdotto dall’art. 69 c.p., comma 4, ed esteso a particolari circostanze attenuanti espressive di condotte di minore offensività , la Corte costituzionale ha individuato un minimo comune denominatore decisionale in tutti quei casi le pene apparivano, per effetto del divieto di bilanciamento, non proporzionate rispetto al canone della necessaria offensività. Solo in tali ipotesi di evidente sproporzione tra il regime sanzionatorio e il canone di necessaria offensività, alla base del nostro ordinamento penale, il sindacato di costituzionalità ha potuto e dovuto esprimersi. Tali principi sono stati peraltro confermati anche nella recentissima sentenza n. 73 del 2020 della Corte costituzionale con cui si è dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 69 c.p., comma 4, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4. Sulla specifica questione, i giudici della Consulta hanno precisato che il principio di proporzionalità della pena desumibile dall’art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 3, esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva tipico della circostanza ex art. 89 c.p. analizzata nel giudizio di costituzionalità corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta - oltre che non sproporzionata - il più possibile individualizzata , e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., comma 1 sentenza n. 222 del 2018 . 2.2. Orbene, trasponendo nel caso del divieto di bilanciamento previsto dall’art. 624-bis c.p., comma 4, i criteri di orientamento interpretativo appena riassunti secondo le indicazioni univoche della Corte costituzionale, la manifesta infondatezza della questione proposta appare evidente. Il legislatore, infatti, anche nel caso della disciplina afferente al reato di furto in abitazione, così come per quella di omicidio e lesioni stradali, ha optato per un graduale ma inesorabile aggravamento del complessivo trattamento afflittivo predisposto dall’ordinamento penale nei confronti di aggressioni ritenute particolarmente allarmanti nei confronti del bene-patrimonio poiché coinvolgenti spazi di vita privata ed individuale che rendono la condotta lesiva dotata di una carica di offensività potenziale molto più incisiva rispetto a quella contemplata nell’ipotesi base prevista dall’art. 624 c.p Si è perciò agito non soltanto sull’editto sanzionatorio, portato gradualmente entro un delta sempre più elevato, ma anche sul regime delle circostanze aggravanti, del loro bilanciamento e persino sul versante della ricerca di nuove forme di legittima difesa anticipate , che hanno rivelato come la ratio del legislatore in tale ambito tradisse una sorta di previsione di ineluttabile pericolo per l’incolumità individuale derivante dall’accesso in private dimore per compiere delitti contro il patrimonio quali quello previsto dall’art. 624-bis c.p Le analogie tra la storia normativa del delitto di furto in abitazione e quello di omicidio e lesioni stradali, peraltro, trovano radici nella stessa genesi delle fattispecie, tutte create con funzione simbolica per gemmazione successiva rispetto a una disciplina incriminatrice comunque già preesistente, utile a coprire l’illecito. In tale contesto, che rispecchia pienamente la valutazione parallela cui la Corte costituzionale richiama l’interprete per la verifica della legittimità di norme che irrigidiscano il bilanciamento normativo tra aggravanti e attenuanti, anche l’esame della questione centrale riferita alla non sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto ad un canone di offensività sicuramente di più elevato livello per l’ipotesi di furto ex art. 624-bis c.p., aggravata ai sensi dell’art. 625 c.p., dà esito favorevole nel senso della tenuta costituzionale del divieto previsto dal comma 4 della citata disposizione di cui all’art. 624-bis. Anche nel caso di tale previsione di divieto, infatti, ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, poiché il patrimonio della vittima viene aggredito mediante l’invasione di un luogo privato, dove si esprime la personalità individuale e si realizzano diritti inviolabili della persona e, d’altra parte, viene inserita nella disposizione normativa l’esclusione dal divieto di bilanciamento di attenuanti speciali - quelle dell’art. 98 e dell’art. 625-bis c.p. - che contribuiscono alla razionalità complessiva della scelta legislativa . Gli effetti sanzionatori che ne derivano, pur essendo sicuramente connotati da maggior afflittività rispetto all’ipotesi aggravata di furto ex art. 624 c.p., non risultano tali da violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità in termini riconducibili a quelli indicati dalla Consulta, essendo comunque collegati agli elementi peculiari che hanno caratterizzato l’agire dell’autore del delitto e l’oggettivo manifestarsi di quest’ultimo è indubbia la più elevata pericolosità della condotta derivata dall’aver commesso il reato in più persone . Tali elementi costituiscono fattori tali da far sì che il reato si apprezzi in termini di particolare offensività e di spiccato disvalore. Inoltre, è possibile adeguatamente garantire l’individualizzazione della pena rapportandola al disvalore effettivo della condotta attraverso una scelta sanzionatoria che si muove in un range edittale sufficientemente ampio, tale da consentire razionali margini di manovra al giudice del caso concreto ed una adeguata personalizzazione della sanzione. Nè, infine, vengono in rilievo elementi di graduazione della rimproverabilità soggettiva, che potrebbero fondare dubbi riguardo alla suddetta esigenza di personalizzazione della risposta sanzionatoria, essendo le circostanze di cui all’art. 625 c.p. tutte idonee ad aggravare l’oggettiva manifestazione del reato. L’opzione normativa che si lamenta come incostituzionale, dunque, rientra invece nelle prerogative del legislatore. Deve essere, pertanto, affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis c.p., comma 4, in relazione all’art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., in quanto l’esclusione dal bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata del patrimonio nell’ambito dei luoghi di privata dimora, non potendo, altresì, ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo disponibile una gamma di opzioni sanzionatorie idonee a garantire la personalizzazione della pena, non irragionevoli e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità del furto commesso all’interno di tali luoghi. 3. Il secondo motivo di censura è infondato. Come noto, le Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D’Amico, Rv. 270076, hanno stabilito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Le Sezioni Unite hanno adottato una logica interpretativa restrittiva della nozione di privata dimora, e constatando una sua visibile, passata dilatazione ermeneutica nella giurisprudenza di legittimità, a volte evidentemente stridente con il principio di maggior offensività che deve sempre guidare il giudice chiamato a valutare una fattispecie dalle connotazioni di maggior severità sanzionatoria rispetto all’ipotesi di furto base . Muovendo dalla lettera del testo normativo, pertanto, le Sezioni Unite hanno delimitato il campo applicativo della previsione dell’art. 624-bis c.p. includendovi i luoghi che siano stati adibiti in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima propri dell’abitazione , nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell’abitazione. Sono stati, così, evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell’ipotesi di reato prevista dall’art. 624-bis c.p. a l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere , in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne b la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità c la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Successivamente a tale arresto del massimo collegio nomofilattico, la giurisprudenza di legittimità si è posta il problema dell’attuale configurabilità del reato in relazione ad edifici che versino in condizioni di cattivo stato di manutenzione, per l’impossibilità o la mancanza di volontà dei proprietari di occuparsene. Sul tema, si condivide l’affermazione di Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, che ha ritenuto integri la nozione di privata dimora, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, l’immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, facendo leva soprattutto sul carattere di stabilità del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e sul fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare. Nella specie, sintomo di tale connotazione è stata ritenuta proprio la circostanza che nell’abitazione in cattivo stato di manutenzione fossero custoditi comunque ancora mobili di valore. Nell’ipotesi sottoposta al Collegio, egualmente il ricorrente si è impossessato di numerosi arredi anche costituenti la dotazione indispensabile di un’abitazione sanitari, termo arredi , mentre è indubbio l’interesse al legame stabile dei proprietari con l’abitazione, benché apparentemente quasi abbandonata, e la rivendicazione del corrispondente, tradizionale elemento di fattispecie costituito dallo ius excludendi alios, dimostrato dal loro intervento casuale sul luogo al momento del reato e dall’immediato allarme dato. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. I giudici di merito hanno risposto alle indicazioni difensive sulla configurabilità di un’ipotesi di furto tentato piuttosto che consumato e la motivazione, logica ed ampia soprattutto nella sentenza di primo grado, che forma con quella d’appello una doppia pronuncia conforme, corrisponde agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema. Ed infatti, si condivide il principio secondo cui risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva cfr. Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088 Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016 Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278 . Nè risulta, pertinente, il richiamo alla giurisprudenza in tema di furti nei supermercati, che ha escluso la consumazione del reato nell’ipotesi, ben diversa, in cui il reo si trattenga, all’interno del negozio, sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, atteso che tale intervento difensivo in continenti esclude il conseguimento, da parte del reo, dell’autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, con cui la persona offesa mantiene una relazione, potendo recuperarla in ogni momento Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 . Nel caso di specie, infatti, non rileva che i proprietari o meglio i figli del proprietario , sopraggiunti nel momento in cui la refurtiva era già stata caricata sugli autoveicoli del ricorrente e dei suoi complici, abbiano in parte assistito alla condotta, peraltro nella fase finale in cui gli autori del reato avevano indubbiamente già conseguito la disponibilità sulla refurtiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.