Commento forte al video del medico additato come omofobo. Esclusa la diffamazione

Cade definitivamente l’accusa a carico di un internauta, finito sotto processo per un commento a un video su YouTube in cui un medico sottolinea il valore dell’identità sessuale e sostiene che essere omosessuale significa andare contro la natura. Per i Giudici la frase incriminata è solo un augurio, non finalizzato ad attribuire qualità negative alla persona del medico.

Spero che le figlie siano lesbiche e sposino dei gay!”. Commento acido al video con cui su YouTube un medico sostiene l’importanza di una chiara identità sessuale, spiegando di non volere un figlio gay. La frase messa nero su bianco online non è sufficiente per arrivare a una condanna per diffamazione salvo, quindi, l’internauta, nonostante la querela sporta dal protagonista del video, additato a sua volta come omofobico Cassazione, sentenza n. 17944/20, sez. V Penale, depositata oggi . A dare il ‘la’ alla battaglia legale sono le parole pronunciate in diretta – e poi diffuse on line con un video caricato su YouTube – da un medico che attraverso una emittente locale compie alcune osservazioni sul tema dell’identità sessuale, sottolineando l’importanza di rispettare il proprio patrimonio cromosomico e spiegando che chi è omosessuale fa una scelta contraria a ciò che gli ha indicato la natura”. Immaginabili le polemiche, e numerosissimi sono i ‘navigatori’ del web che reagiscono con rabbia, postando commenti acidi, in un alcuni casi, e offensivi, in altri casi, al video disponibile su YouTube. Il medico segnala alla polizia postale i diversi scritti a lui diretti, e i rispettivi autori finiscono sotto processo. In questo caso sul banco degli imputati si ritrova un uomo che, visto il video, ha reagito così Spero che le figlie” del medico siano lesbiche e sposino dei gay!”. Per l’accusa la frase scritta online è sufficiente per arrivare a una condanna per diffamazione. E di questo avviso sono anche i giudici di merito difatti, prima in Tribunale e poi in Appello, l’internauta viene ritenuto colpevole di avere offeso on line la reputazione del medico. A sorpresa, però, in Cassazione viene fatta cadere l’accusa a carico dell’internauta. In premessa i Giudici del ‘Palazzaccio’ ricordano che la diffamazione consiste nella lesione della reputazione , lesione che può essere realizzata mediante espressioni verbali ma, viene aggiunto, deve trattarsi di verba attributivi di qualità negative alla persona offesa, ovvero di espressioni che gettano, comunque, su di lei una luce negativa . Però in questo caso l’internauta ha reagito alle parole del medico augurandogli di avere delle figlie lesbiche che abbiano a sposare dei gay e tale augurio , osservano i giudici, non è attributivo di qualità negative alla persona del medico . Al contrario, le espressioni augurali sono rivelatrici della personalità di chi le formula, poiché ne svelano i gusti e la cultura, non già di chi le riceve , e se talvolta anche espressioni siffatte possono assumere carattere offensivo della reputazione , ciò va escluso, specificano i giudici, in questo caso, dal momento che la frase incriminata è stata scritta in un contesto anodino, popolato di pensieri in libertà da parte di persone sconosciute, nell’ambito di una querelle sulla omosessualità, che è oggetto di opposte valutazioni in ambito sociale e scientifico . Ciò significa che in questa vicenda il medico non è stato diffamato, e ciò a prescindere dalla valenza positiva, neutra o negativa dell’augurio a lui rivolto dall’internauta, concludono i magistrati.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 febbraio – 11 giugno 2020, n. 17944 Presidente Zaza – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Ve. Pa. per il reato di diffamazione, per avere pubblicato sul sito Youtube.com - canale Big StudioMovie - in calce al video I gay e Fe. , un commento offensivo della reputazione di Fe. Fa Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito si evince che Fe. Fa., dottore in medicina, aveva rilasciato nel 2006 una intervista ad una radio privata di Sulmona, sul tema della omosessualità, il cui contenuto era stato ritenuto omofobico dall'imputato. Questi aveva, pertanto, nel 2010, commentato su Youtube.com l'intervista suddetta, augurando a Fe. che le figlie diventassero lesbiche e sposassero dei gay spero che le figlie siano lesbiche, sposino dei gay e che lo abbattano tutti insieme appassionatamente . 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando a la violazione dell'art. 194 cod. proc. pen., per il fatto è stata posta a base del giudizio di responsabilità la testimonianza della persona offesa, inaffidabile e inutilizzabile perché era stato consentito al teste di esprimere giudizi, invece che esporre fatti b l'assoluta incertezza circa l'esatta identificazione del video, commentato nella maniera contestata all'imputato c l'indebita attribuzione a Ve. del commento in questione, pubblicato con l'username Aaron 3488 , di cui non sarebbe stata accertata l'identità sulla base di risultanze obbiettive d la mancanza di contenuto offensivo nel commento postato su Youtube, stante il mutato contesto politico e culturale in cui lo stesso si situa e la violazione dell'art. 599 cod. pen., per non essere stata riconosciuta, a favore dell'imputato, la provocazione, Considerato in diritto La sentenza va annullata per insussistenza del fatto. La diffamazione consiste, invero, nella lesione della reputazione, che può essere realizzata in qualsiasi modo si tratta, infatti, di un reato a condotta libera . Allorché è realizzata mediante espressioni verbali, deve trattarsi di verba attributivi di qualità negative alla persona offesa, ovvero di espressioni che gettano, comunque, una luce negativa su quest'ultima. Tanto non è dato rilevare nella specie, in quanto l'imputato, reagendo, a modo suo, all'intervista di Fa. Fe., ha augurato a quest'ultimo di avere delle figli lesbiche, che abbiano a sposare dei gay. L'augurio, però, non è, nel caso di specie, attributivo di qualità negative al Fe., esprimendo solo un auspicio, la cui verificazione dipende dalla volontà e dalle inclinazioni dei soggetti interessati. Invero, le espressioni augurali sono rivelatrici della personalità di chi le formula, poiché ne svelano i gusti e la cultura non già di chi le riceve. E se talvolta anche espressioni siffatte possono assumere carattere offensivo della reputazione, per il contesto in cui sono formulate, tanto è da escludere nella specie, dal momento che sono state proferite in un contesto anodino, popolato di pensieri in libertà da parte di persone sconosciute, nell'ambito di una querelle sulla omosessualità, che è oggetto di opposte valutazioni in ambito sociale e scientifico. E' da escludere, quindi, per la ragione sopra detta, che Fa. Fe. sia stato diffamato dall'imputato, quale che sia la valenza positiva, neutra o negativa dell'augurio a lui rivolto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.