Stalking: la competenza spetta al Tribunale del luogo in cui “degenera” il disagio accumulato dalla persona offesa

Il delitto di stalking si configura come un reato abituale di danno a struttura causalmente orientata che si consuma nel momento e nel luogo in cui l’evento dannoso può dirsi compiuto”.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16977/20, depositata il 4 giugno. la Corte d’Appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di atti persecutori aggravato e diffamazione in danno della sua ex fidanzata per indurla a riprendere la relazione sentimentale interrotta. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito nella specie il Tribunale di Chieti in favore di quello di Foggia, luogo dove risiede l’imputato e da cui si sono realizzate le condotte moleste attuate tramite telefono o profili social . Quel che occorre evincere in tale sede è che il delitto di atti persecutori si configura come un reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce. Più specificatamente, il delitto di stalking configura un reato abituale di danno a struttura causalmente orientata che si consuma nel momento e nel luogo in cui l’evento dannoso può dirsi compiuto” , ovvero alla fine della sequenza di atti idonei a determinare uno degli eventi previsti dalla disposizione incriminatrice, quale effetto della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate pertanto la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica , in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612-bis cod.pen. . Sulla base di tale principio di diritto la S.C. dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 febbraio – 4 giugno 2020, n. 16977 Presidente Vessichelli – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 15.2.2017 con cui S.S. è stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, in relazione al delitto di atti persecutori aggravato e diffamazione in danno di R.S. , sua ex fidanzata, per indurla a riprendere la relazione sentimentale interrotta. Le condotte di reato, ritenute tra loro in continuazione, sono state realizzata mediante telefonate moleste ripetute e messaggi ingiuriosi alla persona offesa una telefonata alla madre di costei in cui le dava la falsa notizia che la figlia fosse affetta da AIDS la creazione di falsi account facebook al fine di interloquire con parenti ed amici della vittima per avere informazioni su di lei la creazione di un profilo facebook fasullo, denominato omissis che utilizzava per diffamare la sua ex fidanzata attribuendole falsi comportamenti e condotte sessuali e rivolgendole epiteti diffamanti. 2. Avverso il provvedimento indicato propone ricorso l’imputato, tramite il difensore, avv. Luigi Leo, deducendo una serie di motivi, riproponenti, anche con espresso richiamo formale, le ragioni d’appello. Si ribadisce anzitutto, in particolare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti in favore di quello di Foggia, luogo dove risiede l’imputato e da cui, quindi, si sono realizzate le condotte moleste tutte attuate tramite telefono o attraverso profili facebook creati dall’imputato. Si deducono, altresì l’omessa valutazione sulla credibilità della vittima, che viene descritta come donna psicolabile in cura con psicofarmaci numerose omissioni nella valutazione degli elementi di prova tra questi, in particolare, le dichiarazioni di alcuni testimoni alcune discrasie tra la testimonianza della persona offesa e le dichiarazioni dell’imputato omessa valutazione del fatto che la persona offesa ha incontrato l’imputato nonostante fosse in corso il processo omessa considerazione dei contenuti dell’esame dell’imputato e delle testimonianze difensive l’acquisizione di alcuni scritti e un cd provenienti dalla persona offesa, senza verifica di autenticità e senza consenso dell’imputato che si è opposto all’acquisizione Si eccepisce, altresì, la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, per mancanza della gravità indiziaria a carico del ricorrente. Vi è poi una illazione relativa al fatto che gli indizi siano stati valutati a senso unico per la composizione del Collegio della Corte d’Appello ad esclusiva presenza femminile, così come donna era anche il giudice di primo grado. Infine, un ultimo motivo deduce omessa motivazione del provvedimento impugnato sulla richiesta di condanna della vittima al risarcimento dei danni in favore dell’imputato sulla trasmissione degli atti alla Procura di Chieti per il reato di calunnia a carico della vittima sulla mancata valutazione in prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla dosimetria della pena non corrispondente al minimo edittale sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Tutti i motivi, in realtà assemblati formalmente in sequenza non numerata, sono manifestamente infondati, in parte formulati in fatto, genericamente proposti, apodittici ed aspecifici in quanto mancano di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e riproducono pedissequamente i motivi d’appello in un elenco che, brevemente colorato da affermazioni a volte anche lessicalmente inappropriate, impedisce al Collegio di comprendere le ragioni di ricorso in sede di legittimità e si risolve in una mera, inutile elencazione di ciò che - a giudizio assertivo e sostanzialmente immotivato del difensore - rappresentano le omissioni e violazioni ascritte al provvedimento impugnato. 2.1. Tentando una riorganizzazione razionale delle ragioni difensive, si evidenziano anzitutto la genericità estrinseca e la manifesta infondatezza del motivo attinente all’incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti. La città abruzzese è, infatti, pacificamente il luogo in cui si è consumato il reato e se ne sono realizzati gli eventi lo stato d’ansia ed il mutamento delle abitudini della vittima. In proposito si ribadisce che il reato di stalking ha struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di danno consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di pericolo , configurato dal fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva Sez. 3, n. 23485 del 7/3/2014, U., Rv. 260083 . Dal punto di vista della consumazione, deve essere chiarito come la natura di reato abituale di danno del delitto di cui all’art. 612-bis c.p., implica che esso debba ritenersi integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento Sez. 5, n. 7899 del 14/1/2019, P., Rv. 275381 . Per tale ragione si è ritenuto che la consumazione del reato in esame prescinda dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, sicché la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612-bis c.p. Sez. 5, n. 3042 del 9/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149 . In altre parole, nel delitto previsto dall’art. 612-bis c.p., che è reato abituale, la consumazione coincide con il compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato Sez. 5, n. 22210 del 3/4/2017, C., Rv. 270241 . Quanto alla competenza territoriale, tuttavia, oltre a ragionare in termini di consumazione del reato abituale, deve essere operata una verifica sulle regole che dispongono l’individuazione del locus commissi delicti per i reati di danno, sia pur abituali. Ebbene, in proposito, a nulla rileva, ai fini della competenza territoriale, il luogo da dove la condotta di reato fu realizzata, poiché il criterio da utilizzare, per i reati abituali di danno come quello di atti persecutori, è quello di cui all’art. 8 c.p.p., comma 1, e non quello, tipico dei reati permanenti, previsto dal comma 3 del medesimo articolo che sembra evocato dal ricorrente, il quale richiama il luogo di realizzazione dei singoli passaggi che hanno composto la condotta di reato le telefonate, i messaggi telefonici e via internet molesti . Del resto, la differenza tra il reato di atti persecutori e quelli di molestie e minacce, nei quali si vorrebbe quasi parcellizzare la condotta da parte del ricorrente, sta proprio nella caratterizzazione del primo secondo l’evento e là dove l’ordinamento ha voluto disporre diversamente sulla valenza di particolari tipi di evento ai fini della determinazione della competenza territoriale, lo ha previsto espressamente, come per l’art. 8 c.p., comma 2 . È stato, pertanto, condivisibilmente messo in risalto come il delitto di atti persecutori sia un reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, i quali pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, proprio per la produzione di un evento di danno consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di pericolo , configurato dal fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva Sez. 3, n. 9222 del 16/1/2015, G., Rv. 262517 Sez. 5, n. 17968 del 5/2/2010, Marchino, Rv. 247225 . Non diversamente dagli altri reati di danno cfr. Sez. 1, n. 36359 del 20/5/2016, Vizcaino, Rv. 268252 Sez. 2, n. 42958 del 18/11/2010, Gentile, Rv. 249282 , dunque, anche quello di atti persecutori si consuma nel momento e nel luogo in cui l’evento dannoso può dirsi compiuto , e cioè alla fine della sequenza degli atti complessivamente capaci di determinare uno degli eventi previsti dalla disposizione incriminatrice quale effetto della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate. Tale conclusione corrisponde alla configurazione dell’evento del reato abituale di stalking come risultato finale della reiterazione degli atti considerati tipici, la quale costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice cfr. Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016, G., Rv. 269081 Sez. 5, n. 51718 del 5/11/2014, T., Rv. 262636, nonché la già citata Sez. 5, n. 7899 del 14/1/2019, P., Rv. 275381 . Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto il delitto di stalking configura un reato abituale di danno a struttura causalmente orientata che si consuma nel momento e nel luogo in cui l’evento dannoso può dirsi compiuto , e cioè alla fine della sequenza degli atti complessivamente capaci di determinare uno degli eventi previsti dalla disposizione incriminatrice quale effetto della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, sicché la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612-bis c.p 2.2. Risultano inammissibili poiché prospettati in fatto e volti a chiedere al Collegio una non consentita rivalutazione di merito della piattaforma probatoria, in assenza di qualsiasi deduzione specifica su eventuali illogicità motivazionali, le eccezioni attinenti all’omessa valutazione della credibilità della vittima che la difesa vuole pervicacemente descrivere come persona psicolabile, al di fuori del contesto probatorio alla resa ricostruttiva delle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento alle discrasie invero affatto rilevanti e genericamente e confusamente esposte - tra le dichiarazioni della vittima e quelle dell’imputato alla valenza della prova documentale costituita da biglietti e da un video che riprendeva rapporti intimi tra ricorrente e persona offesa. 2.3. Quanto alla lamentata, omessa considerazione del comportamento di riavvicinamento all’imputato tenuto dalla vittima nonostante l’apertura del procedimento penale, deve soltanto ribadirsi il principio, recentemente precisato, secondo cui nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato nè inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità di esse a determinare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’art. 612-bis c.p. Sez. 5, n. 46165 del 26/9/2019, M., Rv. 277321 . 2.4. Del tutto destituita di fondamento è la dedotta violazione del criterio valutativo della gravità indiziaria previsto dall’art. 192 c.p.p. la Corte d’Appello, richiamandosi alla pronuncia conforme di primo grado, ha organizzato una motivazione logica e coerente con la piattaforma probatoria - quest’ultima ampia ed articolata - in cui le dichiarazioni della persona offesa, valutate intrinsecamente attendibili, sono state anche riscontrate da quelle di parenti ed amici, mentre la prova documentale, costituita da messaggi diffamatori stampati dal profilo facebook creato dall’imputato proprio per denigrare la vittima e perseguitarla e da un video prodotto in dibattimento da quest’ultima. Del resto, la valenza delle eccezioni difensive si commenta negativamente da sé osservando come il ricorrente sia giunto a dolersi della composizione tutta femminile del Collegio della Corte d’Appello, che, a suo dire, avrebbe influenzato la decisione. 2.5. Manifestamente infondati, infine, si rivelano i motivi che riguardano la dosimetria sanzionatoria nel suo complesso mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, quantificazione della pena della reclusione, mancata conversione di essa in pena pecuniaria . La sanzione in concreto inflitta è assai contenuta rispetto ai limiti edittali previsti per il reato ed è stata confermata tenuto conto della gravità della condotta, con motivazione adeguata che ha coinvolto il complessivo giudizio anche di bilanciamento tra le circostanze. La pena, peraltro, è stata anche sospesa condizionalmente sin dal primo grado. Peraltro, sia le ragioni attinenti alla dosimetria che le altre facenti parte dell’ultimo motivo di ricorso si rivelano del tutto genericamente proposte, apodittiche e soltanto enunciate, senza neppure che il ricorrente si sia fatto carico di illustrare una sia pur minima motivazione che le sorregga. 3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000 , al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000. 3.1. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.