Se l’usufruttuario realizza lavori di sopraelevazione non autorizzati risponde anche il nudo proprietario?

Ove l’usufruttuario realizzi dei lavori non autorizzati di sopraelevazione di un immobile, il nudo proprietario del bene non è responsabile del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 per la sola qualità rivestita. Infatti, il nudo proprietario è penalmente responsabile solo ove abbia avuto piena consapevolezza dell’esecuzione dell’attività edilizia e abbia dato il suo consenso, anche implicito.

Questo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 15760/20, depositata il 25 maggio. La Corte d’Appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato una parte alla pena di giustizia per avere, nella qualità di nuda proprietaria e in concorso l’ usufruttuaria , realizzato dei lavori di sopraelevazione di un immobile in assenza del permesso di costruire e senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato. Avverso la sentenza ricorre l’imputata chiedendone l’annullamento poiché la Corte d’Appello ha basato la sua responsabilità penale sulla circostanza che ella è nuda proprietaria dell’immobile, nonostante la responsabilità penale per il reato di costruzione abusiva non possa essere fondato sul mero dato della proprietà del bene, non avendo il nudo proprietario l’obbligo giuridico di impedire l’evento . La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ricorda che la responsabilità del proprietario o comproprietario può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti quei comportamenti positivi o negativi da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato Inoltre, una risalente pronuncia n. 13812/99 ha affermato che il tema di reato di costruzione abusiva, l’autore materiale va individuato in colui che esegua o faccia eseguire l’opera abusiva, anche se difetta della qualifica di proprietario della cosa sulla quale si è edificato senza permesso. Invece, il semplice comportamento omissivo integra responsabilità penale solo ove l’agente aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Tale obbligo tuttavia non sussiste in capo al nudo proprietario, non essendoci una norma che lo prevede. Pertanto, il nudo proprietario del bene sul quale sono stati eseguiti i lavori non autorizzati non è responsabile del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 per la sola qualità rivestita , ma occorre che egli abbia avuto piene consapevolezza dell’esecuzione delle opere da parte dell’usufruttuario nonché il suo consenso anche implicito, in relazione all’attività edilizia posta in essere. Chiarito questo, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 febbraio – 25 maggio 2020, n. 15760 Presidente Izzo – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Caltanissetta, per quanto qui di rilievo, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela che aveva condannato F.S. , alla pena sospesa di mesi otto e giorni 15 di reclusione e Euro 400,00 di multa, in relazione ai reati di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b per avere, nella qualità di nuda proprietaria, in concorso con la madre usufruttuaria e committente, realizzato lavori di sopraelevazione, con edificazione di un secondo piano, dell’immobile sito in omissis , senza permesso a costruire, in zona sismica, senza la realizzazione di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e senza direzione di un tecnico abilitato, art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 71 e 72 senza avere dato preavviso al Comune ex art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93, 94 e 95 capi A, B e C e in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 349 c.p., comma 2 perché in concorso con la madre, nominata custode, violava i sigilli apposti, eseguendo i lavori di cui al capo A capo D , accertati in omissis . 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputata, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico e articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale della F. . Argomenta la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe confermato la responsabilità penale della F. sulla mera circostanza che ella era proprietaria e ciò in violazione di legge non potendo la responsabilità penale per il reato di costruzione abusiva essere fondata sul mero dato della proprietà del bene, non essendo configurabile in capo a costui l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Oltre tutto, nel caso in esame, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la F. è nuda proprietaria, non è titolare di alcun diritto di godimento, essendo l’usufrutto in capo alla di lei madre, committente delle opere abusive, e dell’ulteriore circostanza che la medesima risiede in un altro Comune . In assenza di ulteriori elementi la corte territoriale avrebbe confermato la pronuncia di condanna con motivazione illogica, non corretta in diritto. Allo stesso modo, la Corte d’appello avrebbe confermato la condanna per il reato di violazione di sigilli con motivazione carente poiché la F. non era custode, non era presente al momento dei sopralluoghi, cosicché il suo concorso non sarebbe stato argomentato. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione e dal suo accoglimento consegue il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità per le contravvenzioni di cui ai capi A , B e C , mentre va disposto l’annullamento con rinvio in relazione al capo della sentenza di condanna per il reato di violazione di sigilli di cui al capo D . 5. Al riguardo deve rammentarsi che la responsabilità del proprietario o comproprietario può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti quei comportamenti positivi o negativi da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012 Zeno, Rv. 253065 . Sulla responsabilità del nudo proprietario, una risalente pronuncia i cui principi non sono mai stati superati, ha affermato che in tema di reato di costruzione abusiva ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20 l’autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l’opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l’agente aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell’area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella, Rv. 214609 - 01 . Non di meno, il proprietario del bene sul quale sono stati eseguiti i lavori non è responsabile del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , che ha sostituito della L. 28 febbraio 1985, n. 47, l’art. 20 per la sola qualità rivestita, ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell’esecuzione delle opere da parte del coimputato, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all’attività edilizia posta in essere Sez. 3, n. 44160 del 01/10/2003, Neri, Rv. 226589 - 01 , da cui la rilevanza degli indizi come sopra enucleati. 6. Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto carente laddove non si confronta con le deduzioni difensive circa il fatto che la ricorrente abitava in un luogo diverso, limitandosi alla affermazione che certamente avrebbe potuto rendersi conto dei lavori in corso posto che era solita raggiungere i suoi genitori in occasione delle festività principali, in un contesto fattuale nel quale la medesima, non committente delle opere e nudo proprietario non aveva alcun diritto di godimento del bene. In materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell’opera abusiva la responsabilità per violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20 sostituito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 sulla base di valutazioni fattuali, quali l’accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell’opera Sez. 3, n. 9536 del 20/01/2004, Mancuso, Rv. 227403 - 01 . 7. Del tutto carente è anche la motivazione in relazione al reato di violazione di sigilli, tenuto conto che la ricorrente non era nominata custode, non era presente al sopralluogo e, come già rilevato, risiedeva in un altro Comune. Come è stato affermato da questa Corte il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell’autorità. Infatti è noto che non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, nè tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l’esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifico della tutela penale è l’interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell’autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l’identità e la consistenza oggettiva Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015, Di Gennaro, Rv. 263882 . Il delitto di violazione dei sigilli di cui all’art. 349 c.p. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l’obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell’avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018, D., Rv. 274088 - 01 . Nella sentenza impugnata manca anche la motivazione sulla conoscenza del sequestro in capo alla F. , figlia dell’autore materiale dei reati, non custode del bene. 8. Il rilevato vizio di motivazione comporta l’annullamento della sentenza. L’annullamento va disposto, come ha concluso il Procuratore generale, senza rinvio per intervenuta prescrizione, maturata nel corso del giudizio, dei reati contravvenzionali di cui ai capi A , B e C . Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844 Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973 . L’annullamento va, invece, disposto, in relazione al reato di cui all’art. 349 c.p. capo D , con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per nuovo esame. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati contravvenzionali ai capi A , B e C perché estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza in relazione al capo D art. 349 c.p., comma 2 con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta.