Progetto di messa alla prova prorogato: illogico se durante tale periodo il minore ha commesso altri reati

In tema di procedimento a carico di minorenni, la sospensione del processo con messa alla prova presuppone una valutazione di molteplici fattori, inerenti il reato commesso e la personalità del reo onde pervenire ad una prognosi positiva sulla possibile rieducazione dello stesso tale prognosi deve escludere che il reato sia indice di un sistema di vita delinquenziale tale da far escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità del minore come nel caso in cui, durante il periodo di messa alla prova, il minorenne compia altri reati .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15714/20, depositata il 22 maggio. Due minorenni , avendo compiuto reati contro il patrimonio, sono stati imputati davanti al Tribunale per i minorenni e avevano beneficiato dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova . Il progetto di messa alla prova però dava risultati altalenanti e durante tale periodo venivano anche commessi altri reati . Il GIP però prorogava la durata dei progetti di messa alla prova già disposti, provvedimento che il PM impugnava davanti alla Corte di Cassazione, ritenendo che il giudice avesse gravemente sottovalutato – se non addirittura travisato – le criticità emerse dalla lettura delle relazioni dei servizi sociali e, dunque, concludendo nel senso dell’insussistenza dei presupposti per la prosecuzione della sospensione del processo. La condotta assunta durante la messa alla prova. Invero, nel periodo in cui erano in prova”, i due minorenni, in concorso con altri due soggetti maggiorenni, avevano commesso un furto pluriaggravato, a seguito del quale il tribunale ordinava disporsi la misura cautelare del collocamento in comunità. L’ordinanza cautelare evidenziava un rischio qualificato di recidiva e, in particolare, la consuetudine nella commissione di reati della stessa indole uno dei due, peraltro, era stato prosciolto perché non imputabile in quanto infraquattordicenne dalle gravi accuse di violenza sessuale di gruppo in continuazione e di pornografia minorile, reato commesso prima di quelli per cui si procedeva. Soggetti contraddittori”. I destinatari della messa alla prova, ad avviso del PM, apparivano contraddittori nella loro richiesta – ritenuta attendibile e affidabile – di proseguire il progetto di messa alla prova volta a dimostrare il loro mutato orientamento di vita e, del pari, ritenuti, in un diverso e autonomo giudizio, socialmente pericolosi e inclini a commettere reati della stessa specie, tanto da applicare la misura cautelare e privarli, così, della loro libertà personale. Giudizio prognostico in merito alla rieducazione. L’ammissione alla messa alla prova per gli imputati minorenni, come è noto, è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche successivamente al fatto incriminato. Secondo la giurisprudenza, la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. Motivazione illogica che trascura il contenuto delle relazioni. Secondo il Collegio, la motivazione del provvedimento impugnato è illogica perché, pur richiamando espressamente le relazioni dei servizi , trascura di misurarsi con la circostanza che gli imputati sono stati sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità per altri reati commessi durante il percorso di messa alla prova. Provvedimento che, inoltre, secondo il Collegio, non fornisce alcuna valutazione in merito alla possibile occasionalità degli episodi in luogo di attestare un sistema di vita” . Di qui l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 febbraio – 22 maggio 2020, n. 15714 Presidente Bricchetti – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Trieste con ordinanza del 14 maggio 2019 ha prorogato per quattro mesi la durata dei progetti di messa alla prova già disposti il 10 luglio 2018 nei confronti di H.M.A. e di H.M.Z. , entrambi imputati di reati contro il patrimonio furti e ricettazione . 2. Ricorre per la cassazione del provvedimento il P.M. presso il Tribunale per i minorenni, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28 , mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Richiamate, in sintesi, le ragioni del provvedimento di proroga, il ricorrente sottopone il ragionamento svolto dai giudici a serrata critica, evidenziando la ritenuta grave sottovalutazione, se non addirittura il vero e proprio travisamento, delle criticità evidenziate nelle due relazioni dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni del 10-11 maggio 2019, allegate al ricorso, poste alla base del provvedimento impugnato. In particolare sottolinea che, nel periodo di messa alla prova, i due, in concorso con due maggiorenni, hanno commesso, il OMISSIS , un furto pluriaggravato per il quale lo stesso giudice ha disposto con ordinanza del 27-28 gennaio 2019 la misura cautelare, ancora in corso, del collocamento in comunità nell’ordinanza si evidenzia un qualificato rischio di recidiva nel reato, in particolare la consuetudine nella commissione di reati della stessa indole e si segnala inoltre che uno dei due H.M.A. è stato prosciolto, perché non imputabile in quanto infraquattordicenne, dalle gravi accuse di violenza sessuale di gruppo in continuazione e di pornografia minorile. Ciò posto, il P.M. denunzia la contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione, in quanto p. 2 del ricorso ferma restando l’autonomia tra i due procedimenti, appare contraddizione insanabile che in un giudizio i soggetti siano ritenuti socialmente pericolosi ed inclini a commettere reati della stessa specie tanto da doverli privare della libertà personale e, nell’altro, siano considerati attendibili e affidabili nella loro richiesta di proseguire la messa alla prova volta a dimostrare il loro mutato orientamento di vita. Non si comprende, poi, che tipo di valutazione potrà essere data a un progetto di messa alla prova che si svolgerà in misura cautelare e cioè in regime di privazione della libertà personale come si potrà in tale situazione apprezzare le scelte di vita degli imputati . Segnalato, infine, che le stesse relazioni dei Servizi sociali espressamente richiamate dal giudice di merito evidenziano la commissione da parte degli imputati, durante la messa alla prova, del reato per cui è stata emessa misura cautelare, il disimpegno scolastico di H.M.A. , la difficoltà per entrambi di auto-organizzarsi persino quanto al ciclo sonno-veglia ed inoltre nella organizzazione degli impegni settimanali studio, uscite etc. , conclude nel senso della insussistenza dei presupposti per la prosecuzione della sospensione del processo ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 448 del 1988. Domanda, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale della S.C. nella propria requisitoria scritta del 2728 novembre 2019 ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza, con restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Trieste. 4. Con memoria pervenuta il 10 febbraio 2020 il difensore di ufficio di H.M.Z. conclude per l’inammissibilità del ricorso, che sarebbe basato su motivi tesi ad una rivalutazione nel merito del provvedimento, quindi preclusi nel giudizio di legittimità, e che trascurerebbe che gli stessi assistenti sociali hanno concluso per l’attivazione di un programma socio-educativo utile a diminuire i rischi di marginalizzazione e di un sostegno psicologico, sicché l’ordinanza impugnata sarebbe immune da vizi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Va premesso che, secondo pacifico principio di diritto, Nell’ambito del giudizio minorile, l’ammissione alla messa alla prova dell’imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva rigettato la richiesta di messa alla prova atteso che gli imputati non avevano compreso la gravità degli atti commessi, avevano difficoltà ad affrontare responsabilmente un percorso di riflessione ed autocritica e sottovalutavano la smodata assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti Sez. 1, n. 37018 del 12/07/2019, A., Rv. 276940-01 in termini, v. Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255267-01 nello stesso senso, cfr. Sez. 1, n. 19532 del 09/04/2003, De Nardo e Altro, Rv. 224801-01 . 3. Ciò posto, sussistono le criticità evidenziate dal P.M. nella sua impugnazione e dal Procuratore generale della Corte di cassazione nella sua requisitoria infatti, appare illogica la motivazione del Tribunale, che pur richiamando espressamente le due relazioni dei Servizi sociali del 10-11 maggio 2019, trascura, tuttavia, di misurarsi con la circostanza, pur espressamente segnalata, che i due giovani imputati sono sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità applicata il 27 gennaio 2019 per altri reati commessi durante il percorso di messa alla prova nelle relazioni si legge, testualmente alla p. 1, quanto a M.A. , di un incedere alterno con anche fasi instabili che hanno generato - come noto - il suo impatto con altro procedimento penale, allo stato pendente davanti a codesta AGM. Il minore è ora, infatti, interessato dall’applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità, disposto per altra causa proc. n. 45/19 RGNR - 65/19 RG Gip TM TS dal Gip di codesto TM con ordinanza del 27.1.2019, in esecuzione e quanto a Z.M. , alla p. 1, che è interessato dall’applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità per altra causa proc. n. 45/19 RGNR - 65/19 RG Gip TM TS a seguito di ordinanza del Gip di codesto TM di data 27.1.2019, in esecuzione . 3.1. Sussistono ulteriori circostanze, come segnalato dal P.M., che risultano trascurate dal giudice dell’udienza preliminare. Infatti, quanto a M.A. , i Servizi sociali, pur non mancando notazioni non negative, danno comunque atto di ridotta capacità di impegno scolastico e nelle attività di utilità sociale di protratte assenze da scuola, irregolarmente frequentata, derivanti dal disordine nell’organizzare il tempo tra impegni e svago e persino nell’alternarsi del ciclo veglia/sonno p. 2 di discontinuità nella presenza e distanza emotiva, quanto al percorso riparativo pp. 2-3 di un generale stile di vita disordinato e di scarso impegno p. 3 . Quanto a Z.M. , i Servizi sociali, accanto a valutazioni positive, riferiscono, tuttavia, anche di un buon inizio, sino a gennaio 2019, quando si è registrata instabilità del ragazzo, discontinuità sia nella presenza scolastica che nell’impegno riparativo pomeridiano, fatica nel gestire il ciclo veglia/sonno e nell’organizzare gli impegni settimanali p. 2 , di stili svogliati p. 3 e di uno sconto con un altro ospite della comunità mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare p. 4 . Ed è dalla stessa motivazione p. 4 dell’ordinanza applicativa di misura cautelare in data 27-28 gennaio 2019, emessa dallo stesso giudice - persona fisica che ha presieduto il Collegio dell’udienza preliminare, che si evince che H.M.A. è stato prosciolto, perché non imputabile in quanto infraquattordicenne all’epoca dei fatti, dalle gravi accuse di violenza sessuale di gruppo in continuazione pornografia minorile. Di tali elementi l’ordinanza impugnata non si fa in alcun modo carico, anche per eventualmente ritenerli minusvalenti rispetto a notazioni positive, limitandosi a dare atto solo di generiche criticità p. 1 e di un litigio tra Z.M. ed un altro ospite p. 2 , ma senza un effettivo confronto, inoltre argomentando non già dimostrata ma solo - ed è cosa diversa - non escludibile una evoluzione positiva dei due non potendosi escludere una già significativa evoluzione delle rispettive personalità così alla p. 2 dell’ordinanza impugnata . 3.2. Manca, poi, nell’ordinanza impugnata qualsiasi riferimento alla valutazione sostanzialmente invocata dal P.M. alla p. 3 dell’impugnazione che i fatti per cui si procede siano episodi del tutto occasionali e non, invece, rivelatori di un sistema di vita, secondo quanto a più riprese, anche recentemente, precisato dalla S.C. Infatti La concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. Fattispecie relativa a delitti di omicidio consumato e tentato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il diniego del beneficio fondato sulle modalità particolarmente allarmanti delle condotte delittuose, poste in essere dall’imputato e dai complici, nel contesto di risalenti dissidi esistenti tra due bande giovanili sudamericane, cd. Pandillas, con particolare accanimento e in luogo pubblico, mettendo a rischio anche l’incolumità di eventuali passanti Sez. 1, n. 26156 del 24/05/2019, J., Rv. 276393-01 in termini, Sez. 5, n. 14035 del 07/12/2012, dep. 2013, G. e altro, Rv. 256772-01 Nel processo a carico di imputati minorenni, il giudice, nella valutazione in ordine alla messa alla prova, deve tenere conto di molteplici elementi, ma essenziale è la valutazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati Sez. 3, n. 45451 del 22/10/2008, S., Rv. 241805-01 nello stesso senso, Sez. 2, n. 2879 del 04/11/2003, dep. 2004, Modaffari, Rv. 228149-01 Sez. 1, n. 10333 del 27/09/1993, Capriati, Rv. 197891-01 . 4. Consegue, di necessità, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per l’ulteriore corso al Tribunale per i minorenni di Trieste. Si impone l’oscuramento dei dati personali. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per l’ulteriore corso al Tribunale per i minorenni di Trieste. Oscuramento dati.