Il dies a quo della decorrenza dei termini della prescrizione della pena oggetto di sospensione condizionale poi revocata

Nel caso in oggetto la Corte di Cassazione sentenza n. 15589/20, depositata il 21 maggio ha statuito che va valorizzato, per la decorrenza del termine di prescrizione della pena, il momento della verificazione irretrattabile della causa giustificativa della revoca” piuttosto che quello della definitività della revoca” medesima .

Si è così ammesso che il dies a quo del termine di prescrizione della pena oggetto di sospensione condizionale poi revocata non coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio in questione ma con il momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla revoca. Ciò sulla scorta dei più recenti indirizzi giurisprudenziali delle Sezioni Unite SS.UU. n. 2/2015 , grazie alle quali, sull’affine tema della revoca dell’indulto, si era stabilito che il dies a quo per l’estinzione della pena decorresse dal momento in cui si fosse verificato il fatto che determinava la revoca e non dal passaggio in giudicato della decisione di revoca. La ragione di tale impostazione è presto detta da un lato, il tenore letterale dell’art. 172 c.p. statuisce che il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata , dall’altro esigenze di certezza e di rispetto dei canoni costituzionali del giusto processo, impongono che il dies a quo non venga arbitrariamente determinato sulla scorta di elementi imponderabili ed accidentali, quali la data del passaggio in giudicato di una decisione. Da qui la conclusione per cui, quando la pronuncia di revoca è puramente dichiarativa , il termine prescrizionale deve decorrere dalla data del fatto. In applicazione dei principi in questione, la Suprema Corte ha correttamente cassato un’ordinanza di una Corte d’Appello che aveva revocato il beneficio della sospensione della pena e disposto l’esecuzione della pena, benché fosse abbondantemente decorso il termine della prescrizione della pena a far data del termine ultimo entro il quale era necessario adempiere alla demolizione delle opere abusive. A margine di tale decisione, che va condivisa pienamente, vi è solo un’osservazione da fare. Il Codice Rocco risale al 1930 si crede sia trascorso qualche anno dalla sua adozione, ma ciò nonostante chiare indicazioni, quale quella di specie, fanno ancora fatica ad essere applicate. L’esigenza sottostante ad una interpretazione contra legem et costitutionem è chiaramente repressiva. Che l’ esigenza punitiva possa manipolare” le garanzie legali è da escludere ma allora perché si ammettono ancora simili acrobatismi interpretativi? Forse, vi è un’ esigenza suppletiva alle carenze organizzative ed anche la consapevolezza che in molti casi se non vi fosse lo spauracchio” del carcere nulla o quasi si farebbe spontaneamente”. Ciò può essere sensato, ma un simile approccio non può valere in una materia, come quella penale, giustamente intrisa di garantismo. Ecco che allora, forse, la risposta è assai più semplice anche se molto dura da accettare in realtà, si fa fatica, molta fatica ad accettare i limiti legali alla punibilità in concreto . Si dirà ma un reato è stato commesso promesse non sono state mantenute perché lasciare impunito” un colpevole? Semplicemente perché, in fondo, non si è ritenuto che ciò fosse davvero necessario. Si risponderà ma alla fine c’è stato un giudice che si è assunto l’onere di affermare la necessità dell’esecuzione della pena. Verissimo ma quel giudice, come ogni altro giudice, non è legislatore e deve accettare che il suo potere vale se e solo se è esercitato nei limiti e negli ambiti della Costituzione. Si dirà in conclusione è solo questione di forma! Verissimo perché se la forma non vale nulla, non c’è sostanza, come insegna Aristotele, ed ogni cosa varrebbe come ogni altra cioè non varrebbe nulla. Ecco che allora ben si comprende quel che è in gioco la giustizia non può calpestare sé stessa, ma per essere tale deve rispettare” i limiti che si è data. Diversamente, sarebbe di per sé contraddittoria e puramente caotica e non pare che vi possa essere giustizia laddove tutto è gestito dall’arbitrio di quello o quell’essere umano.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 dicembre 2019 – 21 maggio 2020, n. 15589 Presidente Lapalorcia – Relatore Noviello Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del Tribunale di Lecce del 3 aprile 2019, veniva rigettata dal giudice dell'esecuzione l'istanza con la quale M.A., condannato in via definitiva con sentenza del tribunale di Lecce, confermata il 2.10.2009 dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza divenuta irrevocabile il 17.11.2009, chiedeva la dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena della ammenda, ai sensi dell'art. 172 c.p.p., comma 5, a seguito dell'intervenuto decorso di 5 anni dallo scadere dei 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, senza demolizione del manufatto abusivo oggetto del relativo processo penale, cui era stata subordinata, nei predetti termini, la concessa sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, M.A., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo. In particolare, viene dedotto il vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione agli artt. 172 e 173 Cost., nonchè artt. 3, 27 e 111 Cost. e art. 5 e 6 Cedu, nonchè quello ex art. 606, comma 1, lett. e per contraddittorietà, illogicità e/o carenza della motivazione. Si osserva come il giudice dell'esecuzione abbia revocato, in data 5 aprile 2018, il beneficio della sospensione condizionale concesso in favore del M., avendo accertato la mancata demolizione dell'immobile entro 60 gg. dal passaggio in giudicato della sopra citata sentenza di appello, quale condizione, omessa, cui era stato subordinato il beneficio stesso. Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe quindi, nonostante il disposto di cui agli artt. 172 e 173 c.p., calcolato erroneamente, oltre che illogicamente, il termine iniziale di decorrenza del periodo di prescrizione della pena, individuandolo piuttosto che dallo scadere dei 60 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza termine ultimo entro cui demolire il manufatto e quindi di verificazione della condizione cui era subordinato il beneficio citato , da quello, diverso e successivo, in cui è stato adottato il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena. La pena sarebbe quindi estinta secondo il ricorrente, per prescrizione, alla data del 17.1.2016, essendo decorsi alla stessa i previsti 5 anni dalla mancata verificazione della condizione cui era subordinata la pena sospesa, ovvero 60 gg. dal 17.11.2010 data di irrevocabilità della sentenza. di secondo grado . Ed invero, la demolizione da realizzare entro 60 gg dal giudicato costituirebbe, ove non effettuata, una condizione risolutiva del beneficio concesso cosicchè, come nel caso dell'indulto da revocare per il verificarsi di una condizione risolutiva del medesimo, il termine di decorrenza della prescrizione della pena dovrebbe decorrere dalla data dell'avverarsi della condizione medesima, ossia, nel caso di specie, dal sessantesimo giorno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna senza che sia intervenuta demolizione. Facendo invece dipendere l'individuazione del termine iniziale della prescrizione dal successivo provvedimento di revoca del beneficio, si esporrebbe il condannato ai discrezionali tempi della P.A., con violazione dell'art. 111 Cost., in tema di giusto processo e dell'art. 27 della Carta, per cui l'esecuzione della pena deve essere il più vicina possibile alla data di commissione del reato. Opzione interpretativa coerente anche con gli artt. 5 e 6 della Cedu. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Viene in rilievo la questione della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione della pena in caso di revoca della sospensione condizionale della stessa, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di demolizione cui la sospensione era stata subordinata. 2.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, del ricorso e delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, sembrerebbe emergere un tema connotato dalla sussistenza di un contrasto tra un indirizzo giurisprudenziale, che vorrebbe collegare il dies a quo alla irrevocabilità della decisione di accertamento della causa della dichiarazione di revoca ossia il più delle volte la sentenza irrevocabile che accerti il secondo reato giustificativo della revoca disciplinata dall'art. 168 c.p., comma 1 ed un altro che invece valorizzerebbe il momento di adozione della susseguente anche se spesso contestuale dichiarazione di revoca della sospensione condizionale della pena. Sarebbe altresì presente un terzo indirizzo, identificante il predetto dies a quo nella data di verificazione della causa della revoca la data di commissione del secondo reato , a prescindere dal suo definitivo accertamento giudiziario. La questione si complica in ragione della circostanza per cui, per il caso di specie, non sussiste una sentenza irrevocabile che accerti la causa della revoca, ossia l'intervenuta mancata demolizione, bensì viene in rilievo la stessa dichiarazione di revoca della sospensione condizionale, adottata dal giudice dell'esecuzione e contestualmente accertativa della mancata demolizione. 2.2. Rispetto al quadro così emergente dalla lettura degli atti sopra citati, questo collegio intende escludere, per le ragioni di seguito esposte, un reale contrasto giurisprudenziale. 2.3. Occorrono talune premesse, data l'articolata complessità della questione. 2.4. Rileva, quanto alla natura della revoca della sospensione condizionale della pena, la pronunzia delle SS.UU. cfr. Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998 Rv. 210798 - 01 Cerroni - relativa allo specifico caso in cui la revoca consegua di diritto alla commissione di un secondo reato entro i 5 anni dalla concessione del beneficio - secondo cui il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168 c.p., comma 1, ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicchè il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dallo stesso art. 168 c.p., comma 2, il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione sicchè, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo . 2.5. Si tratta di un orientamento pressocchè consolidato, rispetto al quale coerentemente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale che deve essere adottata dal giudice dell'esecuzione ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege . Ne consegue che il P.M., quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che nel contempo chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 c.p.p. ossia la revoca del beneficio della pena sospesa cfr. tra le altre sez. 1, n. 8670 del 17/02/2006 Rv. 233584 - 01 Urso . Invece, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 2, ha natura discrezionale e costitutiva di detto provvedimento e quindi non può essere adottata d'ufficio dal giudice in tal senso in ordine al caso di revoca, ritenuta illegittima dalla Corte, disposta dal giudice di appello sul solo gravame dell'imputato, Sez. 2, n. 40989 del 11/04/2018 Rv. 274301 - 01 Malvasi . Potendosi ritenere le decisioni espressive di principi estensibili anche all'ipotesi in esame, in cui la revoca consegue al peculiare caso del mancato adempimento dell'obbligo di demolizione, siccome in tale ipotesi non si reputa che venga in rilievo una valutazione discrezionale assimilabile al caso di cui all'art. 168 c.p., comma 2, bensì una presa d'atto quindi avente natura ricognitiva su conforme comunicazione, di norma, degli apparati operativi es. Polizia Municipale , dovrebbe ritenersi che gli effetti di diritto sostanziale - nel caso di specie la decorrenza del termine entro cui debba eseguirsi la pena, salva prescrizione - debbano muovere dalla scadenza del momento entro cui, nella sentenza di condanna, era stato posto l'obbligo di procedere alla demolizione nel caso in esame 60 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza . 2.6. Del resto, nel senso della natura dichiarativa si è espressa la sezione terza di questa Suprema Corte, laddove ha stabilito che il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione del manufatto abusivo - cui sia subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena - determina la revoca di diritto del beneficio, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, non essendo attribuito al giudice dell'esecuzione alcun margine di discrezionalità . Fattispecie in cui la demolizione era intervenuta oltre il termine previsto in sentenza cfr. Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013 Rv. 255874 - 01 Natalizi . Indirizzo che trova conforto in altre diverse pronunzie Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016 Rv. 266466 - 01 Fontana Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016 Rv. 267109 - 01 Di Dio sez. 3 n. 32706 del 27/07/2004 sez. 3 n. 20378 del 30/04/2004 Sez. 3 sent. n. 10672 del 05/03/2004 . 2.7. Un conforto a tale ricostruzione, che in concreto riguarda iniziative di revoca per mancato adempimento assunte dal giudice dell'esecuzione, può desumersi dalla massima secondo cui il potere attribuito dall'art. 674 c.p.p., al giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena deve intendersi riferito alle ipotesi di revoca di diritto previste dall'art. 168 c.p.p., comma 1 e non anche a quella di revoca discrezionale prevista dal comma 2 dello stesso articolo. Infatti, detta revoca implica una valutazione discrezionale, riservata solamente al giudice di cognizione e non consentita al giudice dell'esecuzione, tenuto ad osservare le sentenze divenute definitive. Sez. 1, n. 1257 del 15/03/1994, Cortini, Rv. 197527 -01. 3. Quanto al profilo inerente i dati normativi di riferimento, occorre premettere altresì che in ordine alla disciplina della decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione della pena, in caso di revoca della sospensione condizionale, assume rilievo l'art. 172 c.p Con riguardo, in particolare, alla interpretazione dell'art. 172 c.p., comma 5, la norma concorre, con la previsione di cui al precedente comma 4, a determinare la decorrenza del termine di prescrizione. L'indirizzo di legittimità consolidato, in particolare, è nel senso che l'art. 172 c.p., non prevede nè l'istituto della sospensione nè quello della interruzione della prescrizione della pena, per lo meno nell'accezione propria della disciplina della prescrizione del reato, in quanto si dà rilievo solo all'inizio dell'esecuzione come momento di definitiva interruzione del decorso del termine. 3.1. Il termine di prescrizione della pena decorre, quindi, dalla data di irrevocabilità della condanna ovvero, nel caso di esecuzione già iniziata, dalla data in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena art. 172 c.p., comma 4 allorquando l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, come nel caso in esame - il termine decorre dalla scadenza del termine e dal verificarsi della condizione art. 172 c.p., comma 5 . 3.2. La norma di cui all'art. 172 c.p., comma 5 è applicata nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa e nel caso di pena condonata, qualora la legge di indulto preveda la revocabilità del beneficio. La giurisprudenza che si è occupata della norma menzionata ha ritenuto, con orientamento costante, che la ratio della disposizione consiste nel determinare la decorrenza del termine di prescrizione della pena dal momento della eseguibilità della condanna per i predetti principi, cfr. Sez. 1, n. 49747 del 26/06/2018 Rv. 274536 - 01 KAJA . 4. Tale impostazione giurisprudenziale è in linea con l'antecedente decisione delle SS. UU., le quali hanno espresso taluni principi utili per il caso in esame, partendo dal quesito se, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di estinzione della sanzione, a norma dell'art. 172 c.p., comma 5, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio, o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca del condono cfr. Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 dep. 02/01/2015 Rv. 261399 Maiorella . 4.1. In proposito e, in estrema sintesi, le Sezioni unite hanno operato una scelta contrapposta rispetto ad un indirizzo secondo cui, in ipotesi di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il dies a quo da computarsi ai fini dell'estinzione della pena, secondo il dettato dell'art. 172 c.p., comma 5, dovrebbe decorrere dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza o l'ordinanza che ha accertato la causa della revoca . Cosicchè secondo tale non condiviso indirizzo, nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile. . . E' pur vero, infatti, che la pronunzia giudiziale di revoca di benefici ha natura dichiarativa, tuttavia, in mancanza della relativa declaratoria, la pena non è suscettibile di esecuzione poichè il provvedimento con cui il beneficio è stato concesso conserva efficacia finchè non venga formalmente revocato . Si tratta di un orientamento che, come sempre osservato preliminarmente dalle SS.UU., è stato ribadito anche in relazione all'analogo tema della prescrizione della pena in relazione alla revoca della sospensione condizionale della stessa - di interesse in questa sede -. Così con sentenza della prima sezione, n. 13414 del 21/02/2013, Strusi, Rv. 255647, si è affermato che il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, deve essere individuato nel giorno di passaggio in giudicato della decisione che ha disposto la revoca del beneficio, e non dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca medesima, e sebbene da ciò possa scaturire un danno al condannato, derivante dall'eventuale ritardo con cui è possibile venga accertata la causa della revoca, questa soluzione appare comunque quella da preferirsi, essendo necessario che a prevalere sia il generale interesse alla certezza dei rapporti giuridici . Orientamento peraltro ribadito anche con altre decisioni della sezione prima di questa Suprema corte cfr. n. 39565 del 13/06/2014, Venosa, non massimata e n. 43489 del 05/07/2013, Longhitano, Rv. 257412 . 4.2. In contrapposizione a tali indirizzi, le citate SS.UU. hanno optato per il diverso orientamento per il quale il termine di prescrizione della pena, in caso di indulto successivamente revocato, decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso, ovvero è divenuta definitiva la sentenza di condanna determinante la causa della revoca dell'indulto stesso. In sostanza, per questa più recente opzione ermeneutica, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione della pena, in caso di revoca di benefici, si deve fare riferimento al momento in cui siano per legge maturate le condizioni che abbiano portato alla revoca stessa e non a quello in cui viene adottato il provvedimento di revoca del beneficio . Si è osservato, nella citata decisione delle SS.UU., come la giurisprudenza di legittimità abbia in proposito rilevato che il predetto orientamento risulta rispondente ad una lettura dell'art. 172 c.p., comma 5, che è sorretta da precisi ed univoci argomenti testuali, logici e sistematici. . Dalla formulazione letterale della norma traspare, quindi, un primo elemento che milita a favore della soluzione qui condivisa, dato che l'esplicito riferimento al giorno in cui . la condizione si è verificata inequivocabilmente attesta che la decorrenza del termine di prescrizione della pena è, di per sè, collegata alla data in cui si è realizzato il presupposto dal quale la legge fa derivare la revoca della sospensione condizionale della pena, non rilevando, per contro, il momento in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio. Nè vale obiettare, a giustificazione della tesi contraria, che la pena diventa concretamente eseguibile soltanto a seguito della decisione di revoca, per l'evidente ragione che la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la condanna che la comporta passa in giudicato, e che il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, di talchè i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. Un ulteriore argomento esegetico dispiega incidenza decisiva a sostegno dell'opzione ermeneutica favorevole alla tesi che fa decorrere il termine di prescrizione non dalla data della revoca del beneficio, ma da quella di avveramento della condizione risolutiva. Se si considera, infatti, che la ratio della disciplina della prescrizione, sia del reato che della pena, è indissolubilmente legata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, appare chiaro che il termine prescrizionale non può che decorrere dal fatto oggettivo della verificazione delle condizioni che rendono revocabile di diritto la sospensione condizionale della pena, dato che, se così non fosse, la prescrizione verrebbe collegata ad una data che varia in relazione alle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria con l'ulteriore conseguenza che i termini e il decorso della prescrizione verrebbero fatti dipendere da cause riferibili alla maggiore o minore tempestività delle decisioni degli organi deputati all'esecuzione della pena e alla revoca del beneficio, in palese violazione dei principi di certezza e di legalità . 5. La conclusione delle SS.UU., di condivisione del secondo orientamento, formulata con riguardo, lo si ripete, al caso specifico del sopravvenire di un reato idoneo a giustificare la revoca dell'indulto - e tale da dare risalto al passaggio in giudicato della sentenza accertativa del sopravvenuto reato ostativo piuttosto che alla revoca dell'indulto -, riporta passaggi argomentativi anche estensibili al tema, qui di interesse, della revoca della sospensione condizionale. 5.1. Assume rilievo, in particolare, la considerazione per cui per la questione esaminata è decisivo il dato testuale poichè il tema centrale è l'estinzione della pena per decorso inattivo del tempo, e cioè la prescrizione della stessa, l'individuazione del dies a quo è argomento nel quale la formulazione normativa, in un tema che riveste carattere sostanziale, non può che assurgere al paradigma della tipicità. Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui . la condizione si è verificata , come recita testualmente l'art. 172 c.p., comma 5 . Si è così ribadito che il provvedimento di revoca, successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi, resta estraneo al decorrere del tempo ai fini dell'estinzione della pena per prescrizione. Di interesse, sul piano generale, appare anche la considerazione, formulata per illustrare le carenze dell'orientamento non condiviso, secondo cui ove invece l'eseguibilità della pena dovesse attendere il provvedimento giudiziale dichiarativo di tale revoca il condannato sarebbe esposto in maniera inaccettabile alla maggiore o minore tempestività dei provvedimenti giudiziali, con lesione del principio di uguaglianza sarebbero vulnerati l'principi, di rango costituzionale, relativi all'effettività ed alla ragionevole durata del processo anche della fase esecutiva, ex art. 111 Cost. , ma anche afferenti ai valori rieducativi art. 27 Cost., comma 2 , per cui l'esecuzione della pena deve essere il più vicino possibile alla commissione del reato ed alla definitività della condanna. Anche sul piano sistematico e sull'operatività del meccanismo processuale che ne deriva, il contrario orientamento non appare convincente secondo le Sezioni Unite volendosi legare il dies a quo della prescrizione della pena alla concreta eseguibilità della stessa che si avrebbe - secondo l'avversato orientamento - solo con la definitività del provvedimento di revoca, si determinerebbe un duplice errore a sotto un primo aspetto, la prescrizione è istituto legato al decorrere dei tempo e, per quanto attiene all'estinzione della pena, non sono previste cause di sospensione, mentre l'interruzione si ha solo con l'inizio della sua concreta esecuzione dunque, a fronte di un dies a quo determinato per legge, il preteso rinvio del decorso della prescrizione fino al momento della presunta successiva eseguibilità, è argomento che, introducendo una sospensione della prescrizione non prevista, non ha basi normative e si pone come anomalo nel sistema questo prevede invero cause di sospensione dell'esecuzione già avviata v. art. 656 c.p.p. , ma non sospensioni della prescrizione della pena ed invero, ancora, l'art. 172 c.p., prevede diversi dies a quibus a seconda dei casi condannato che si sottrae volontariamente all'esecuzione già iniziata verificarsi di una condizione , ma non, come appena detto, ipotesi di sospensione del corso della prescrizione rispetto ad un inizio fissato per legge b l'eseguibilità della pena non si ha di necessità solo con il provvedimento di revoca dell'indulto in caso di avveramento della condizione risolutiva, efficace ope legis, deve affermarsi invero l'immediata eseguibilità della pena senza attendere la dichiarazione formale e meramente ricognitiva della revoca del beneficio in quest'ultimo senso le SS.UU hanno rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia già avuto modo di ricordare si veda Sez. 1, n. 23457 del 24/01/2011, Ianni, Rv. 250419, in tema di indulto e Sez. 1, n. 8670 del 17/02/2006, Urso, Rv. 233584, in tema di sospensione condizionale , come il pubblico ministero possa, ed anzi debba, in forza dell'art. 655 c.p.p., porre subito in esecuzione la pena, e dunque anche quella derivante dall'avvenuto avveramento della condizione risolutiva del concesso beneficio avveramento che egli stesso può rilevare - trattandosi di un'operazione che di norma non richiede articolate valutazioni, di mero recepimento di una sentenza irrevocabile di condanna - contemporaneamente chiedendo al giudice dell'esecuzione di procedere, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., alla dichiarazione come detto, ricognitiva della revoca del beneficio seguendo, se proposto, eventuale incidente di esecuzione in opposizione. 5.2. Quest'ultima affermazione, riferita seppur solo incidentalmente al caso della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, consente anche sul piano formale , oltre che in ragione della sostanziale estensibilità dei principi espressi dalle SS. UU., di confermare l'estensibilità quali statuizioni generali - delle suesposte considerazioni, anche al profilo qui di interesse della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e della decorrenza del termine di prescrizione della stessa. Peraltro, tale ampia visuale esegetica appare confermata dalla conclusione finale pure formulata dalle SS.UU secondo cui la soluzione al posto quesito che qui si afferma come corretta risulta poi fornita di evidente coerenza rispetto al parallelo istituto della prescrizione del reato artt. 157 e segg. c.p. e dunque presenta il pregio di comporre una sistematica unitarietà. Ed invero - allo stato della normativa, di cui occorre prendere atto, al di là dei più vari progetti di riforma - come il dies a quo per l'estinzione del reato decorre dalla commissione del fatto elemento sostanziale , e non dall'inizio del processo di cognizione diretto ad accertarlo, così il dies a quo per l'estinzione della pena non può non decorrere dall'irrevocabilità della sentenza o, per quanto rilevi, dall'avverarsi della condizione risolutiva che costituisce il presupposto della revoca elemento sostanziale , e non dall'attività processuale, peraltro di conclamata natura formale e ricognitiva, nonchè variabile nei tempi, che prenda atto del già avvenuto avverarsi di tale condizione risolutiva . Sempre secondo le SS.UU. infine, con portata ancora una volta estensibile al caso in esame, la soluzione così privilegiata si propone anche come interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con i principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minor sacrificio esigibile evincibili dagli artt. 5 e 6 CEDU. 5.3. Di seguito a tale sentenza, la Suprema Corte ha confermato che Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca. Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015 - dep. 16/03/2016, Ouledfares, Rv. 26634301 . In motivazione ha altresì correttamente e opportunamente aggiunto che solo apparentemente un altro arresto giurisprudenziale precedente avrebbe sostenuto il contrario, per cui il dies a quo del termine di prescrizione della pena coinciderebbe con la data di irrevocabilità del provvedimento di revoca del beneficio Cass., sez. 1 n. 43489 del 5/7/2013, Longhitano, Rv. 257412 , atteso che tale decisione è solo erroneamente dissonante, a causa di una non esatta massimazione, dal contrapposto orientamento interpretativo maggioritario, come si desume dalla motivazione della pronuncia citata, nella quale è, al contrario, ribadito il principio, secondo il quale il termine di prescrizione deve computarsi a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto commesso nel successivo quinquennio dalla concessione della sospensione condizionale . Altra sentenza, contrapposta ai principi sopra espressi dalle SS.UU., per cui il dies a quo del termine di prescrizione della pena oggetto di sospensione condizionale poi revocata coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio e non con il momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca cfr. Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014 dep. 06/02/2015 Rv. 262462 - 01 Tardio , da una parte è anteriore alle statuizioni delle SS.UU., dall'altra, in motivazione, richiama precedenti decisioni, tra cui taluna cfr. Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012 dep. 03/12/2012 Rv. 253974 - 01 Jacovitti , a fronte della formale affermazione di tale principio, in concreto fa riferimento al caso in cui la decorrenza del termine di prescrizione della pena coincide con un'unica data la stessa data in cui è passata in giudicato sia la sentenza di accertamento del reato giustificativo della revoca sia la revoca medesima, trattandosi di un'ipotesi - assai diffusa - in cui è lo stesso giudice che accerta il secondo reato e dispone contestualmente la revoca della sospensione condizionale già concessa. Cosicchè, in tali casi, non emerge in concreto alcuna effettiva discrasia tra l'indirizzo che fa decorrere il termine di prescrizione della pena dalla sentenza di accertamento della causa di revoca della sospensione e quello che lo individua alla data del passaggio in giudicato della decisione che ha disposto la revoca. 6. Alla luce delle considerazioni e dei principi sopra illustrati, può concludersi nel senso che a partire dalla citata sentenza delle SS.UU. del 2015 è stato valorizzato, per la decorrenza del termine di prescrizione della pena, il momento della verificazione irretrattabile della causa giustificativa della revoca piuttosto che quello della definitività della revoca medesima. Tale momento può corrispondere, a seconda dei casi, al passaggio in giudicato della sentenza accertativa del reato giustificativo della revoca dell'indulto come di quello fondante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 168 c.p., comma 1. Casi in cui, di norma, con la sentenza accertativa della nuova responsabilità si adotta anche la revoca dell'indulto o della sospensione condizionale della pena , cosicchè poi, nella sostanza, la data del passaggio in giudicato dell'accertamento del reato coincide con quella della definitività della revoca, siccome contenuta nella medesima sentenza con eliminazione, in concreto, di ogni contrapposizione di orientamento tra l'individuazione della data di irrevocabilità della sentenza di condanna piuttosto che della revoca dell'indulto o della sospensione condizionale . Diverso, nella sua articolazione concreta, risulta il caso di una revoca della sospensione condizionale della pena che intervenga in fase esecutiva e, quindi, in data distinta da quella della sentenza di riferimento che accerti il secondo reato giustificativo della revoca della sospensione condizionale. Per tale ipotesi, secondo i suesposti principi la decorrenza della prescrizione opera dal giudicato della sentenza relativa al secondo reato. Ancor più peculiare appare il caso in esame, in cui si è in assenza di qualsivoglia accertamento giudiziale, con sentenza, della causa risolutiva della sospensione che preceda la revoca ciò in quanto in tale ipotesi è con la revoca che si accerta contestualmente l'intervenuta causa risolutiva a fronte di un beneficio da revocare , ovvero l'inadempimento dell'ordine di demolizione. Alla luce dei principi suindicati, che valorizzano il momento di verificazione della causa della revoca, piuttosto che la revoca in sè, e della natura meramente ricognitiva di quest'ultima, almeno per i casi di revoca di diritto , tra cui deve essere incluso anche quello in esame, ancora una volta la data di decorrenza della prescrizione della pena dovrebbe identificarsi nel momento dell'inadempimento, ossia nel giorno successivo a quello, ultimo, entro cui l'interessato era chiamato alla demolizione. Come già in precedenza accennato, si tratta di una linea interpretativa che può reputarsi indiscussa, atteso che le SS.UU, pur affrontando il tema con riguardo all'indulto, hanno espresso prìncipi generali estensibili ad altri casi di revoca correlati alla eseguibilità della pena e, nel contempo, sull'argomento si rinviene una sola successiva sentenza, che risulta conforme alla predetta decisione delle SS. UU. cfr. Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015 dep. 16/03/2016 Rv. 266343 - 01 Ouledfares cit. . Mentre le pronunzie contrapposte, laddove davvero anche in concreto contrastanti, sono comunque anteriori alla decisione delle SS.UU La quale, quindi, deve ritenersi aver risolto ogni contrasto. 7. Consegue per le suesposte considerazioni l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce alla luce dei principi sopra illustrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a .