Procura speciale ad un nuovo difensore in assenza di revoca della nomina pregressa di uno dei due difensori…

Con riferimento al giudizio di cassazione, la disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile a tale giudizio, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell’art. 613, comma 2, c.p.p., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell’albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest’ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.

Lo ribadiscono i Supremi Giudici nella sentenza n. 15590/20, depositata il 21 maggio. Il ricorso. In seguito all’appello proposto dal Pubblico Ministero contro l’ordinanza con cui la Corte di Appello aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il Tribunale del Riesame annullava l’ordinanza impugnata e ripristinava la misura della custodia in carcere. Avverso la pronuncia proponevano ricorso il Procuratore Generale della Corte di Appello e l’imputato. Il Procuratore Generale, tra gli altri motivi, prospettava preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto dal difensore dell’imputato, per assenza della legittimazione a sottoscrivere e depositare il ricorso, trattandosi di terzo difensore dell’imputato. L’imputato, invero, aveva conferito al difensore proponente l’impugnazione apposita procura speciale , nonostante non avesse revocato alcuna nomina conferita precedentemente ad uno dei due difensori di fiducia. La normativa di riferimento Art. 96, comma 1, c.p.p., art. 24 disp. att. c.p.p., art. 613, comma 2, c.p.p. La soluzione offerta dalla Suprema Corte. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale, ritenendo non applicabile nel giudizio di Cassazione la disposizione per cui la nomina di ulteriori difensori si considera priva di effetto fino a che la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza artt. 96, comma 1, c.p.p. e 24, disp. att. c.p.p. . In questo caso, infatti, si deve considerare prevalente, in quanto speciale, l’art. 613, comma 2, c.p.p. e, perciò, la nomina è da considerarsi legittima ed operativa , dato che è intervenuta specificamente per la proposizione del ricorso. In virtù della citata disposizione normativa, infatti, la nomina di un terzo difensore, abilitato al patrocinio superiore, per la proposizione del ricorso o intervenuta successivamente, non può essere considerata eccedente e conferisce a quest’ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto di ricevere i relativi avvisi”. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e quello dell’imputato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 dicembre 2019 – 21 maggio 2020, n. 15590 Presidente Lapalorcia – Relatore Noviello Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 23 luglio 2019 il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, a seguito di appello proposto dal P.M. del medesimo tribunale contro l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Palermo, in data 24 giugno 2019, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a B.D. con quella degli arresti domiciliari, annullava l'ordinanza impugnata, ripristinando nei confronti di B.D. la misura della custodia in carcere. 2. Avverso la pronuncia del giudice distrettuale della cautela propongono ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Palermo e B.D., mediante il proprio difensore. 3. Il Procuratore Generale prospetta preliminarmente, in base al combinato disposto di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1 e art. 24 disp. att. c.p.p., l'inammissibilità del ricorso proposto da B.D. in ragione del conferimento al difensore proponente l'impugnazione, di procura speciale in assenza di contestuale revoca della nomina pregressa di uno dei due difensori di fiducia, già nominati dal B Con conseguente assenza, in capo al predetto nuovo difensore, della legittimazione alla sottoscrizione e deposito del ricorso, trattandosi del terzo - e non ammesso - difensore dell'imputato. Deduce inoltre, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b , con riferimento al combinato disposto dell'art. 310 c.p.p., comma 3 e art. 588 c.p.p., comma 2, per l'erronea intervenuta sospensione, da parte del tribunale, dell'esecuzione dell'ordinanza adottata dallo stesso fino alla definitività della medesima, atteso che nel caso di specie il tribunale non avrebbe disposto alcuna misura cautelare come previsto dall'art. 310 c.p.p., comma 3, bensì ripristinato la già applicata misura della custodia in carcere, condividendo la prospettata tesi dell'appellante circa l'inammissibilità dell'istanza difensiva di revoca o sostituzione della predetta misura, conseguente alla mancata previa notifica della citata domanda alla p.o Così da non svolgere alcuna valutazione nel merito, con riguardo alla persistenza delle esigenze cautelari, limitandosi, piuttosto, a ripristinare lo status quo ante. Si aggiunge che stante la nullità della decisione della corte di appello di Palermo già impugnata in sede di appello e attesa l'inammissibilità del ricorso dell'imputato, andrebbe disposto in questa sede l'immediato ripristino della custodia cautelare in carcere del B 4. B.D. ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. c e art. 275 c.p.p Posto che la corte di appello che aveva adottato l'ordinanza poi annullata dal tribunale del riesame avrebbe considerato - a fronte della istanza di revoca o sostituzione della misura accolta dalla corte stessa - la circostanza della intervenuta acquiescenza prestata dalla p.o. ad una precedente richiesta di revoca della stessa misura cautelare, notificata alla medesima p.o., il tribunale del riesame, diversamente dalla Corte di appello che aveva adottato l'ordinanza annullata, avrebbe effettuato un malgoverno di principi giurisprudenziali di cui invece avrebbe fatto corretta applicazione la predetta corte di appello principi richiamati mediante trascrizione di stralci di sentenze della Corte di Cassazione in tema di operatività dell'onere di previa notifica alla p.o., da circoscriversi in via generale, ed al di fuori di specifiche fattispecie predeterminate, ai soli casi in cui la persona offesa vanti un rischio personale . Si aggiunge che attesa l'incensuratezza del ricorrente e la sua collaborazione, i diritti della p.o. non potrebbero ritenersi lesi a fronte della misura degli arresti domiciliari, idonea a garantire le esigenze cautelari poste a sostegno dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 5. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è inammissibile. Con riferimento al giudizio in cassazione, la disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finchè la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell'art. 613 c.p.p., comma 2, in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest'ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi cfr. Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011 dep. 30/03/2012 Rv. 252028 - 01 Di Cecca . Legittima e operativa risulta quindi la nomina del difensore che ha proposto il ricorso in esame, intervenuta specificamente per la proposizione dello stesso. Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla ritenuta violazione dell'art. 310 c.p.p., comma 3 e art. 588 c.p.p., comma 2, atteso il chiaro dettato dell'art. 310 c.p.p., comma 3, che fa riferimento ad una misura disposta a seguito di appello del PM - come nel caso di specie -, senza che alcun rilievo assuma la ragione della decisione - formulata per motivi processuali piuttosto che per ragioni inerenti il merito -, venendo piuttosto in rilievo l'esigenza di un più ampio vaglio, fino all'eventuale ricorso in cassazione, in presenza di decisioni che a seguito di appello del p.m. aggravino il precedente status libertatis dell'interessato. 6. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di B.D A fronte di una condanna intervenuta in relazione al reato ex art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, per il quale risulta operativo l'onere di previa notifica della istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare al difensore della p.o. o in mancanza direttamente a quest'ultima, ex art. 299 c.p.p., comma 3, il motivo proposto appare generico, essendo limitato al mero richiamo di principi giurisprudenziali in tema di operatività dell'onere sopra citato, senza spiegare l'inerenza degli stessi al caso concreto. Il ricorrente inoltre, neppure si è confrontato con l'ordinanza impugnata, laddove la stessa affronta anche l'ulteriore tema, del rilievo - ritenuto insussistente - ai fini dell'operatività del predetto onere, del consenso espresso dalla p.o. in occasione di una precedente analoga istanza oppure di un'adesione prestata in via implicita. Cosicchè anche sotto tale aspetto emerge l'inammissibilità del motivo, per carenza di specificità intrinseca ed estrinseca cfr. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 e Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 . 7. All'inammissibilità del ricorso proposto da B.D. consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, anche quella al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma, determinata in via equitativa, di Euro 2000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e quello di B.D. e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 norme regolamentari c.p.p Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a . In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Motivazione semplificata.