Blitz in due imbarcazioni ormeggiate: ladro condannato per furto in abitazione

Confermata la sanzione penale per un uomo, colpevole di avere sottratto denaro e oggetti da due diversi cabinati sistemati nel porto di Genova. Per i giudici ci si trova di fronte a cabinati di non insignificanti dimensioni, muniti di tutte le comodità necessarie per il soggiorno e per la vita stanziale delle persone, e, quindi, nella sostanza, equivalenti ad una seconda casa per le vacanze o per il tempo libero.

La barca, se di dimensioni adeguate, può essere considerata alla stregua di una seconda casa. Ciò comporta per il ladro che vi è penetrato per portar via denaro e alcuni beni una condanna per furto in abitazione Cassazione, sentenza n. 15524/20, sez. IV Penale, depositata il 20 maggio . A finire sotto accusa è un uomo che nell’estate del 2015 ha preso di mira due imbarcazioni ormeggiate nel porto di Genova il primo blitz gli ha consentito di portar via denaro e, tra l’altro, una videocamera il bottino del secondo blitz, invece, comprende un barometro, un binocolo con videocamera, alcuni pantaloni e uno zainetto. Una volta identificato, per l’uomo è inevitabile il processo. A sorpresa, però, i giudici liguri optano, sia in primo che in secondo grado, per una sanzione severa, catalogando le condotte dell’uomo come furto in abitazione . Su questo ‘dettaglio’ è centrato il ricorso proposto dal difensore dell’uomo. Più precisamente, il legale ritiene illogico che un furto di oggetti su un’imbarcazione ormeggiata presso la marina di un porto debba qualificarsi come furto in abitazione , e aggiunge che sarebbe più corretto e più sensato considerare i due episodi in discussione alla stregua di un furto all’interno di una autovettura parcheggiata in un luogo privato o pertinenziale all’abitazione . Nodo gordiano, quindi, è la qualificazione della barca come abitazione . E su questo fronte i Giudici della Cassazione ritengono valida la linea adottata in Appello. Innanzitutto viene confermata la riconducibilità , almeno in questo caso, della barca a luogo destinato in tutto o in parte alla privata dimora , poiché, osservano i magistrati, ci si trova di fronte a cabinati di non insignificanti dimensioni, muniti di tutte le comodità necessarie per il soggiorno e per la vita stanziale delle persone e, quindi, nella sostanza, equivalenti ad una seconda casa per le vacanze o per il tempo libero . Sacrosanta, quindi, la condanna per furto in abitazione per i colpi compiuti dall’uomo in due diverse imbarcazioni. Ciò alla luce del concetto di privata dimora che ricomprende esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terze persone senza il consenso del titolare .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 febbraio – 20 maggio 2020, n. 15524 Presidente Bricchetti – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova il 7 febbraio 2019 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Genova il 19 aprile 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Ma. Ca. responsabile di furto in abitazione art. 624-bis, comma 1, cod. pen. per essersi impossessato di cose denaro, videocamera ed altro custodite in un'imbarcazione ormeggiata nel porto di Genova, fatto commesso tra il 10 ed il 15 maggio 2015 capo A , e di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose art. 624-bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. per essersi impossessato di oggetti gps, binocolo con videocamera, barometro, pantaloni e zainetto , previa effrazione della porta di un'altra imbarcazione ormeggiata nel porto di Genova, tra l'11 ed il 16 maggio 2015 capo B , condannandolo alla pena di giustizia, considerato più grave il reato di cui al capo B , riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, applicati l'aumento per la continuazione la diminuzione per il rito. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza Ma. Ca., tramite difensore, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura la ritenuta violazione di una serie di parametri normativi artt. 550, 416, 178 e 180 cod. proc. pen., 624-bis cod. pen. e legge 3 agosto 2017 - recte 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017 - n. 103 e, nel contempo, mancanza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello illegittimamente ed erroneamente ritenuto corretto l'esercizio dell'azione penale avvenuto nel caso di specie mediante citazione diretta a giudizio da parte del P.M., anziché, come si ritiene invece da parte del ricorrente, tramite richiesta al G.i.p. di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto il richiamo, che si legge alla p. 1 della sentenza impugnata, alla costante giurisprudenza non sarebbe in linea con il significato oggettivo dell'innalzamento dei minimi edittali del reato di furto in abitazione per effetto dell'art. 1, comma 6, lett. a , della legge n. 103 del 2017. 2.2. Mediante l'ulteriore motivo lamenta nullità della sentenza per ritenuta violazione degli artt. 624-bis, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e per mancata enunciazione delle ragioni per cui, disattendendo la questione posta dalla difesa con il secondo motivo di appello p. 3 , ha ritenuto alla p. 2 della motivazione che un furto di oggetti su imbarcazione ormeggiata presso la marina di un porto debba qualificarsi come furto in abitazione e non sia, invece, da considerarsi alla stregua di un furto all'interno di un'autovettura parcheggiata in un luogo privato e/o pertinenziale all'abitazione. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni. Entrambe le questioni sono meramente ripetitive di altrettante doglianze già poste con il primo pp. 1-2 e con il secondo p. 3 motivo di appello e già adeguatamente risolte nella sentenza impugnata pp. 1-2 e, già prima, dal Tribunale nell'ordinanza emessa all'udienza del 7 aprile 2016 quanto al tema della citazione diretta e alle pp.3-4 della sentenza di primo grado quanto alla qualificazione della barca come abitazione . 1.1. In particolare, è costante e condivisibile l'insegnamento della S.C., secondo cui Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, dep. 2018, Cipolletti e altri, Rv. 272439-01 e Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio, in quanto abnorme, l'ordinanza con cui il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Pmt in proc. Nastasi, Rv. 275078-01 . 1.2. Quanto alla riconducibilità nel caso di specie della barca a luogo destinato in tutto o in parte alla privata dimora di cui al comma 1 dell'art. 624-bis cod. pen., si osserva come le sentenze di primo p. 5 e di secondo grado p. 2 abbiano correttamente incentrato l'attenzione sulla nozione di luogo in cui la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, descrivendo le imbarcazioni in questione come cabinati di non insignificanti dimensioni, muniti di tutte le comodità necessarie per il soggiorno e per la vita stanziale delle persone, in sostanza equivalenti ad una seconda casa per le vacanze o per il tempo libero. Si tratta di spiegazione logica e congrua solo genericamente avversata dal ricorrente che si pone in linea con il recente, autorevole, insegnamento delle Sezioni Unite della S.C., secondo cui Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01 in conformità, tra le Sezioni semplici successive, v. Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273663-01 Sez. 4, n. 32245 del 20/0672018, D'Antonio, Rv. 273458-01 . 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge art 616 cod. proc. pen. , al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.