Revoca della misura cautelare in carcere, l’accertamento peritale va disposto prima della decisione

L’accertamento peritale, richiesto per verificare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, va disposto dal giudice prima e non dopo la decisione sull’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere.

Lo conferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15252/20, depositata il 18 maggio. Il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione del GIP che rigettava l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 275, comma 4-bis, c.p.p., volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare in carcere in atto nei confronti dell’imputato per ilo reato ascrittogli. Quest’ultimo propone ricorso per cassazione lamentando durante la sua detenzione in carcere continui episodi di reazioni allergiche e shock anafillatici e che non gli venivano effettuate le prove allergiche anzi il perito medico legale nominato concludeva per la compatibilità al regime carcerario , con la necessità però di effettuare gli esami. Sul punto, innanzitutto occorre ribadire che per nominare un perito non basta prospettare una qualsivoglia malattia, ma occorre che venga individuata una patologia particolarmente grave ”, la cui cura non sia compatibile col regime carcerario e il richiedente deve inserire nella propria richiesta elementi che consentano al giudice di disporre la perizia . Elementi questi che sono emersi nel caso concreto, con la richiesta delle prove allergiche e i vari trasferimenti del detenuto in diverse strutture. Sulla base poi di tali elementi il giudice avrebbe dovuto valutare le condizioni di salute e la loro compatibilità con il regime carcerario. Sicuramente il Tribunale ha disposto l’esecuzione degli accertamenti sanitari, ma ha fatto ciò solo dopo aver rigettato l’istanza avanzata. Ed invero, l’accertamento peritale va disposto prima e non dopo la decisione sull’istanza. Incorrendo, dunque, ilo giudice a quo in una violazione di legge, la S.C. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 marzo – 18 maggio 2020, n. 15252 Presidente Diotallevi – Relatore Saraco Ritenuto in fatto 1. In data 16 ottobre 2019, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’impugnazione cautelare, in sede di appello ha confermato l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che rigettava la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4-bis, e intesa a ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto nei confronti di S.A. , condannato alla pena di anni nove di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis, c.p 2. S.A. , a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 4-bis. Si sostiene che l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato è del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e perciò inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, là dove il Tribunale afferma che il provvedimento del G.i.p. non è suscettibile di censura posto che, tanto la CTU quanto il consulente di parte, non hanno deposto per l’incompatibilità dello S. con il regime carcerario. A sostegno dell’assunto si segnala che durante la sua carcerazione presso la Casa Circondariale XXXXXXX, S. lamentava ripetuti episodi di reazioni allergiche e shock anafilattici, tanto che i sanitari disponevano il suo trasferimento presso la Casa Circondariale XXXXX, di Messina per sottoporlo a visita allergologica, non disponibile presso la struttura XXXXXXX che, tuttavia, le prove allergiche non venivano effettuate e il detenuto faceva rientro a Milano che, persistendo le reazioni allergiche, veniva disposto il suo trasferimento presso il reparto detenuti OMISSIS che anche presso l’Arnas, tuttavia, le prove allergiche non veniva eseguite che il perito medico legale nominato concludeva per la compatibilità regime carcerario, pur segnalando che, ove il ricovero presso l’XXXXX di Palermo avesse documentato una malattia grave o altra condizione patologica afflittiva, si sarebbe imposta una rivalutazione di ordine terapeutico/pneumologico che, dunque, il medico legale stabiliva la compatibilità con il regime carcerario senza le prove allergologiche, ma sottolineando la necessità che le stesse venissero effettuate per individuare le patologie dello S. che lo stesso tribunale, pur rigettando l’appello di S. e pur ritenendo le sue condizioni di salute compatibili con il regime carcerario, disponeva contestualmente e urgentemente la sottoposizione del detenuto alle prove allergologiche. La difesa sottolinea altresì che il perito di parte non ha mai rappresentato la compatibilità delle condizioni di salute di S. rispetto al regime carcerario. Vengono, dunque, richiamati i principi in materia di incompatibilità dello stato di salute con il regime carcerario, si sostiene che tale condizione si è verificata nel caso concreto e si aggiunge che proprio alla luce di quanto asserito dal CTU, andava certamente disposta un’ulteriore perizia sulle condizioni di salute dell’imputato DOPO l’espletamento delle prove allergologiche che, lo si ribadisce fortemente, non sono state effettuate nonostante le stesse siano state auspicate tanto dal consulente tecnico di parte quanto dal consulente d’ufficio . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Si deve premettere che a far scattare l’obbligo di nominare un perito non basta prospettare una qualsivoglia malattia, ma occorre che venga evidenziata e circostanziata una patologia particolarmente grave , la cui cura non sia compatibile con il regime carcerario, anche nei centri clinici particolarmente attrezzati disponibili all’interno di talune strutture dell’amministrazione penitenziaria. E, se non è onere del richiedente provare in maniera esaustiva tale incompatibilità, per contro, la richiesta deve contenere degli elementi che consentano al giudice una delibazione circa la ricaduta del caso in esame nella previsione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4-bis , Sez. 2, Sentenza n. 25248 del 14/05/2019, Ramondo, Rv. 276969 . Tali elementi utili a far scattare l’obbligo di disporre la perizia sono evidentemente emersi nel caso concreto, per come si evince dal doppio trasferimento verso la Casa Circondariale di Messina e verso l’ OMISSIS disposto in ragione delle crisi allergiche di S. e per come attestato dallo stesso provvedimento in esame, là dove, disponendo - nel dispositivo - con la massima urgenza accertamenti sanitari su S. , riconosce implicitamente l’astratta possibilità che questi soffra di una patologia particolarmente grave, tale da poter presentare un’incompatibilità con il regime carcerario. Tale implicito riconoscimento avrebbe dovuto indurre il giudice a posticipare la sua decisione al fine di acquisire i risultati degli accertamenti sanitari collegati alle prove allergologiche da egli stesso sollecitate in calce alla decisione sull’istanza e in esito a essa. 1.2. Quanto fin qui rilevato, oltre a far emergere l’incompiutezza dell’attività istruttoria sottesa alla decisione, risalta anche l’incoerenza logica esistente tra il contenuto della motivazione dell’ordinanza e il suo dispositivo, là dove nella prima il Tribunale argomenta e afferma l’insussistenza di uno stato di salute incompatibile con il regime carcerario e nel secondo dispone con la massima urgenza la sottoposizione di S. a prove allergologiche. Tanto viene risaltato dal ricorrente, là dove osserva che il tribunale nel rigettare l’appello dello S. ritenendo che le condizioni dello stesso siano compatibili con il regime carcerario, ha però disposto contestualmente e urgentemente la sottoposizione dell’internato alle prove allergologiche . In concreto, il Tribunale, dopo avere rigettato l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4-bis, in calce alla decisione, ha disposto accertamenti sanitari urgenti. L’incoerenza logica di un tale procedere viene in risalto ove lo si confronti con l’art. 299 c.p.p., comma 4-ter, secondo cui, in tema di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4-bis, il giudice, se non ritiene di accoglierla sulla base degli atti, dispone con immediatezza e comunque non oltre il termine previsto al comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito . La norma va intesa nel senso che l’accertamento peritale al ricorrere delle condizioni indicate al § 1.1. va disposto prima e non dopo la decisione sull’istanza, convergendo verso tale lettura sia criteri di logica sequenza procedimentale secondo i quali la fase istruttoria precede sempre la fase decisoria , sia il dato letterale della stessa previsione, secondo cui l’accertamento peritale deve essere disposto o immediatamente o, comunque, entro il termine indicato dall’art. 299 c.p.p., comma 3, ossia entro il termine fissato per la decisione sull’istanza de libertate e, dunque, in entrambi i casi, prima della decisione stessa. Ne discende che il Tribunale è incorso nel vizio di violazione di legge, in quanto il fatto di disporre un accertamento sanitario in un momento successivo alla decisione sull’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e non prima, costituisce uno scostamento dalla delineata logica sequenza procedimentale prevista dall’art. 299, c.p.p., comma 4-ter. 2. Quanto esposto conduce all’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui esposti. 3. Va disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a .