La revoca della patente di guida in caso di omicidio stradale non è sempre automatica

La Consulta ha riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente di guida in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali è stato escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12780/20, depositata il 23 aprile. Il caso. Il GIP di Viterbo applicava ad un imputato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di omicidio stradale ex art. 589- bis c.p., disponendo anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, commi 2 e 3- ter , c.d.s Revoca della patente. Nelle more del procedimento la Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione con la sentenza n. 88/2019 con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, quarto periodo, Nuovo codice della strada , nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti - a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589- bis Omicidio stradale e 590- bis Lesioni personali stradali gravi o gravissime c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi dell’art. 222 C.d.S., comma 2, secondo e terzo periodo allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589- bis e 590- bis c.p. . In particolare, con la sentenza citata, è stata riconosciuta la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali è stato escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente e rinvia sul punto al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 febbraio – 23 aprile 2020, n. 12780 Presidente Piccialli – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2019 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha applicato a T.U. , ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata tra il P.M. e l’imputato, disponendo anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis c.p., commesso il omissis . 2. T.U. ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza affidandosi ad un unico motivo con il quale eccepisce la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 222 C.d.S., commi 2 e 3 ter, per contrasto con l’art. 3 Cost 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Suprema Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida. 4. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale infatti, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, quarto periodo, Nuovo codice della strada , nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti - a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis Omicidio stradale e 590-bis Lesioni personali stradali gravi o gravissime c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi dell’art. 222 C.d.S., comma 2, secondo e terzo periodo allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. . In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. 5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Viterbo, non rinvenendosi in essa alcuna motivazione sul punto e non vertendosi in ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe rimane impregiudicato il patto intercorso tra le parti e validato dal giudice cui è evidentemente estranea l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Viterbo. Motivazione semplificata.