Sull’istanza di rinvio dell’udienza per adesione all’astensione di categoria inviata dall’avvocato via PEC

Nell’ambito del processo penale, pur ammettendo la possibilità di avvalersi della posta elettronica certificata per l’istanza di rinvio dell’udienza per adesione del difensore all’astensione di categoria, la giurisprudenza ritiene che, in caso di omesso esame della suddetta istanza, la parte debba dimostrare non solo il regolare arrivo della PEC ma anche il suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

Istanza di rinvio a mezzo PEC. Lo ha ribadito la Suprema Corte con la sentenza n. 12501/20, depositata il 20 aprile, decidendo sul ricorso proposto dal difensore di un imputato al quale era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di furto aggravato contestatogli. Il difensore lamenta violazione del diritto di difesa ex art. 14 Cost. in quanto, nonostante avesse fatto pervenire via PEC alla Cancelleria del Tribunale del riesame la dichiarazione di adesione all’astensione dall’attività giudiziaria deliberata dall’organizzazione unitaria di categoria in riferimento all’udienza relativa all’applicazione della suddetta misura, il Tribunale aveva regolarmente celebrato l’udienza. Prova della ricezione e dell’inoltro al giudice procedente. In tema di esercizio del diritto di sciopero degli avvocati in materia penale, la Corte ricorda che l’art. 1, comma 1, lett a , del codice di autoregolamentazione esclude la possibilità di astensione in riferimento alle udienze afferenti misure cautelari, come nel caso di specie. Viene inoltre osservato che La richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente Cass.Pen. n. 35683/18 . Di conseguenza, fermo restando che la PEC costituisce un mezzo tecnico di comunicazione idoneo ad assicurare la provenienze della stessa e il recapito presso la cancelleria tramite generazione della ricevuta di accettazione e consegna, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato evidenzia l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta o comunicazione, di accertarsi non solo del regolare arrivo della PEC o del fax, ma anche del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. Posto che nel caso di specie il ricorrente non assolto tale onere dimostrativo, il ricorso non può che essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 gennaio – 20 aprile 2020, n. 12501 Presidente Pezzullo – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Il difensore di N.F. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 21 ottobre 2019, che, in riforma dell’ordinanza del 2 agosto 2019 emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, ha applicato all’impugnante la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in relazione al delitto, provvisoriamente contestatogli, di furto aggravato, commesso in data omissis . 2. All’uopo denuncia la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost Sostiene che, sebbene avesse fatto pervenire alla Cancelleria del Tribunale del Riesame di Roma dichiarazione di adesione alla astensione dall’attività difensiva deliberata dall’organizzazione unitaria di categoria in riferimento all’udienza del 21 ottobre 2019, fissata per la trattazione dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del 2 agosto 2019, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino, reiettiva dell’istanza di applicazione di misura cautelare nei confronti del N. , e che vi fosse prova della regolare ricezione della relativa comunicazione, inviata tramite PEC, il Tribunale del Riesame aveva regolarmente celebrato l’udienza, limitandosi a dare atto dell’assenza dell’indagato e del suo difensore. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Va, in primo luogo, rilevato che il ricorrente omette di confrontarsi con il dato normativo relativo alla disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero degli avvocati nella materia penale. L’art. 4, comma 1, lett. a , del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati approvato con deliberazione del 13 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali stabilisce, infatti, che L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento alle udienze . afferenti misure cautelari . Situazione, questa, corrispondente a quella verificatasi nel caso concreto, posto che l’udienza rispetto alla quale il difensore aveva dichiarato di volersi astenere dall’attività difensiva era stata fissata dinanzi al Tribunale del Riesame di Roma proprio per trattare dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del 2 agosto 2019, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino, reiettiva dell’istanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di N.F. . Della disposizione richiamata occorre, invero, effettuare una lettura che sia quanto più in linea possibile con gli approdi del diritto vivente e della recente giurisprudenza costituzionale sul tema, per i quali il diritto di adesione alle astensioni forensi ha natura di diritto soggettivo pubblico a rilevanza costituzionale, la cui eventuale limitazione può avvenire solo in ragione del bilanciamento con eguali diritti e valori a rilevanza costituzionale Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259927 Sez. U, n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346 tra questi il diritto alla libertà personale dell’indagato o dell’imputato, stimato come da anteporsi, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 180 del 27/07/2018 e n. 14 del 31 gennaio 2019, alla libertà sindacale e all’esercizio del diritto di sciopero dei difensori. 2. Devesi, poi, osservare quanto segue. Non ignora il Collegio che questa Corte ha già affermato che La richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati , anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente” Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018 - dep. 26/07/2018, Scagli, Rv. 273424 . Ciò perché - si è sostenuto, richiamando sul punto l’insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259928 - in tale ipotesi, venendo in rilievo la comunicazione di un’istanza di rinvio per adesione del difensore all’astensione di categoria, che costituisce l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito ex art. 40 Cost., opera la norma posta dalla fonte speciale e competente a regolare la specifica materia, ossia l’art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione, il quale prevede che l’atto contenente la dichiarazione di astensione sia trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero . Norma, questa, che è stata interpretata nel senso di consentire che la menzionata comunicazione sia effettuata oltre che con il tradizionale deposito, anche con la trasmissione nella cancelleria o segreteria mediante qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l’arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria normalmente il telefax Sez. 4, n. 3861 del 10/11/2017 - dep. 26/01/2018, Clemense, Rv. 271740 , ma anche la PEC, che è idonea ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l’arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria, laddove vi sia la ricevuta non soltanto di accettazione da parte del gestore di posta del destinatario, ma anche di consegna, che attesta che il destinatario ha ricevuto il messaggio, in quanto consegnatogli dal suo gestore. Occorre, tuttavia, rammentare che la trasmissione di richieste, istanze o comunicazioni inviate a mezzo PEC o telefax in cancelleria, comporta, secondo l’orientamento ermeneutico che ritiene consentito l’utilizzo di tale modalità di trasmissione non prevista dal codice di rito, l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta o comunicazione, di accertarsi non solo del regolare arrivo della PEC o del fax, ma anche del suo tempestivo inoltro al giudice procedente Sez. F, n. 45720 del 27/08/2019, Matei, Rv. 277307 Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 - dep. 17/01/2018, Deriù, Rv. 272049 Sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015, Mennella e altro, Rv. 264361 Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963 Sez. 5, n. 7706 del 16/10/2014 -dep. 19/02/2015, Chessa, Rv. 262835 Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013 -dep. 25/02/2014, Stucchi, Rv. 258526 . Tanto premesso, poiché nulla è detto dal ricorrente in ordine all’esito di tale imprescindibile verifica, avente ad oggetto l’effettivo e tempestivo inoltro della comunicazione del difensore di adesione all’astensione, proclamata dall’Unione delle Camere Penali, per l’udienza del 21 ottobre 2019, il rilievo censorio è inammissibile. 3. Ne viene che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. c.p.p