Impugnazione della pronuncia del giudice di pace con deposito nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si trova la parte

Fermo restando che le parti private e i loro difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si trovano laddove tale luogo sia diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, se quest’ultimo è stato emesso dal giudice di pace è inammissibile l’atto di appello presentato nella cancelleria del Tribunale della medesima sede giudiziaria.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10907/20, depositata il 31 marzo, decidendo sul ricorso avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Modica. Il difensore del ricorrente deduce la violazione degli artt. 582 e 583 c.p.p Il ricorso risulta fondato. La Corte ricorda infatti che le parti private e i loro difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo laddove tale luogo sia diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. La giurisprudenza ha poi ulteriormente chiarito che, in applicazione di tale principio, qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l’atto di appello presentato nella cancelleria del Tribunale della medesima sede giudiziaria. Viene però sottolineato che l’art. 582 c.p.p., comma 2, nel prevedere la possibilità, per la parte privata, di presentare l’atto d’impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui essa si trova, non richiede che tra detto luogo e la parte esista alcun vincolo territoriale sicché ben poteva l’appello essere presentato in luogo diverso da quello dove è stato emesso il provvedimento Modica , anche prescindendo dal luogo di domicilio dell’appellante . Sulla base di tali premesse, l’appello depositato presso il Tribunale di Ragusa e pervenuto poi al Giudice di Pace di Modica, deve ritenersi tempestivo, non assumendo rilievo, ai fini della tempestività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l’impugnante ex art. 582 c.p.p., comma 2, e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato . Il provvedimento impugnato viene in conclusione annullato con trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 febbraio – 31 marzo 2020, n. 10907 Presidente Palla – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 19/04/2019 il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto nell’interesse di L.F. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica del 24/01/2018 dep. 18.12.2018 , in quanto depositato il 24.1.2019 presso il Tribunale di Ragusa, e pervenuto al GdP di Modica il 28.1.2019. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.F. , Avv. Francesco Riccotti, deducendo la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 582 e 583 c.p.p. l’impugnazione, di regola proponibile al Giudice a quo, può essere proposta, ex art. 582 c.p.p., comma 2, anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui le parti private si trovano, se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento nel caso di specie, l’appello è stato depositato presso il Tribunale di Ragusa, luogo diverso da quello della sede del Giudice di Pace di Modica, ove era stato emesso il provvedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582 c.p.p., comma 2, l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Bonugli, Rv. 272836 . Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, in applicazione di tale principio, che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l’atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Bonugli, Rv. 272836 Sez. 5, n. 28656 del 16/05/2013, Antognozzi, Rv. 256530 . Nel caso in esame, tuttavia, l’appello risulta proposto nella cancelleria del Tribunale di Ragusa, che, pur essendo la sede circoscrizionale del Giudice di Pace di Modica, e perciò competente per il giudizio di appello, non può intendersi come la medesima sede giudiziaria come nel caso di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Ragusa depositato presso il Tribunale di Ragusa , bensì come luogo in cui si trova l’appellante diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Invero, l’art. 582 c.p.p., comma 2, nel prevedere la possibilità, per la parte privata, di presentare l’atto d’impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui essa si trova, non richiede che tra detto luogo e la parte esista alcun vincolo territoriale Sez. 5, n. 70 del 16/11/2005, dep. 2006, Rapisarda, Rv. 232531 sicché ben poteva l’appello essere presentato in luogo diverso da quello dove è stato emesso il provvedimento Modica , anche prescindendo dal luogo di domicilio dell’appellante omissis . Tanto premesso, l’appello, depositato il 24.1.2019 presso il Tribunale di Ragusa, e pervenuto al Giudice di Pace di Modica il 28.1.2019, deve ritenersi tempestivo, non assumendo rilievo, ai fini della tempestività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l’impugnante ex art. 582 c.p.p., comma 2, e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019, Sili, Rv. 277150 Sez. 2, n. 54277 del 25/11/2016, Regui, Rv. 268589 . P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ragusa per quanto di competenza.