Droga: la necessaria motivazione del decreto di sequestro probatorio

Il decreto di sequestro probatorio deve necessariamente contenere una motivazione che dia conto specificatamente della ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato e della concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale.

Così la Cassazione con sentenza n. 10368/20, depositata il 18 marzo. Il caso. 2019 il Tribunale rigettava la richiesta di riesame dell’imputato condannato per detenzione di stupefacenti contro il decreto di sequestro probatorio, appunto della sostanza stupefacente e dei telefoni cellulari, emesso dal PM presso il Tribunale per la ricostruzione dei fatti. Il difensore dell’imputato ricorre in Cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo la mancanza di una motivazione sulle finalità probatorie e la carenza del fumus commissi delitti . Sequestro probatorio. Al riguardo, i Supremi Giudici ribadiscono che il decreto di sequestro probatorio, come anche il decreto di convalida anche qualora riguardi cose costituenti corpo di reato, deve necessariamente contenere una motivazione che dia conto specificatamente della ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e della concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare . E nel caso in esame, il Tribunale ha adeguatamente fondato le esigenze probatorie sulle indagini tecniche svolte, relative sia alla sostanza sequestrata sia ai telefoni cellulari, utili per una completa ricostruzione dei fatti. A ciò si aggiunge che il ricorso in esame è dichiarato dalla S.C. inammissibile per tardività infatti, esso , è stato spedito a mezzo posta l’ultimo giorno utile, ma è pervenuto solo successivamente alla cancelleria del competente Tribunale, in violazione così dell’art. 311 c.p.p., il quale non prevede altre forme di presentazione diverse dal deposito nella cancelleria del giudice.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 ottobre 2019 – 18 marzo 2020, n. 10368 Presidente Tronci – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4/06/2019 il Tribunale di Campobasso ha rigettato la richiesta di riesame di P.F. contro il decreto di sequestro probatorio della sostanza stupefacente e dei telefoni cellulari indicati in atti emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso per la ricostruzione dei fatti. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di P. si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo la mancanza di una motivazione sulle finalità probatorie e la carenza del fumus commissi delitti. Considerato in diritto 1. Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida anche qualora riguardi cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e della concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 2747819 . 2. Su questa linea, il Tribunale, dopo avere desunto il fumus delicti dal quantitativo di sostanza detenuta gr. 392 , dal frazionamento della droga in 6 panetti di differente peso, dal possesso di 6 confezioni di cartine, dal fatto che P. risiede a Roma, per cui è inverosimile che abbia portato con sé tale scorta a Campobasso solo per uso personale, ha adeguatamente fondato le esigenze probatorie sulle indagini tecniche - relative sia alla sostanza sequestrata sia ai telefoni cellulari - utili per una più completa ricostruzione dei fatti e della intera condotta. Deve, del resto, osservarsi che il divieto di restituzione di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7, vale anche per l’ipotesi di sequestro probatorio incidente su cosa che va sottoposta a confisca obbligatoria come nel caso in esame Sez. Il, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690 . Peraltro, prima ancora che per manifesta infondatezza, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per tardività lo stesso, infatti, è stato spedito a mezzo posta l’8/07/2019 - ultimo giorno utile, avuto riguardo alla notifica dell’ordinanza avvenuta il 28/06/2019 - ma è pervenuto solo successivamente alla cancelleria del competente Tribunale di Campobasso il 10/07/2019, in violazione dell’art. 311 c.p.p. che non prevede forme alternative di presentazione diverse dal deposito nella cancelleria del giudice a qua ex multis Sez. 6, n. 13420 del 5/03/2019, Rv. 275367 Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Rv. 187018 . 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.