Valida la notifica al difensore d’ufficio anche se non accetta la domiciliazione

In tema di elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso il difensore d’ufficio, qualora questi non accetti la veste di domiciliatario e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p

Lo conferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10358/20, depositata il 17 marzo. Il caso. Nel procedimento a carico di due imputati, considerato che nel verbale di identificazione risultava come domicilio eletto lo studio del difensore d’ufficio, il qualche non aveva prestato assenso alla domiciliazione e ritenuto che essendo noto l’indirizzo di residenza le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate ai sensi dell’art. 157, il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al PM. Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ricorre in Cassazione eccependo l’abnormità del provvedimento osservando che le indicazioni sulla modalità di notifica apparivano errate. Notificazione. Il ricorso per la S.C. è fondato, sulla base del consolidato principio in virtù del quale, in tema di elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso il difensore d’ufficio, qualora questi non accetti la veste di domiciliatario e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., altrimenti, in caso diverso, si determinerebbe una situazione di stasi processuale non superabile. Da qui l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale per ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 gennaio – 17 marzo 2020, n. 10358 Presidente Cammino – Relatore Coscioni Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 12 settembre 2019, nel procedimento a carico di M.A. e R.R. , considerato che dal verbale di identificazione risultava che gli imputati avevano eletto domicilio presso il difensore di ufficio, che non aveva prestato assenso alla domiciliazione, ritenuto che essendo noto l’indirizzo di residenza le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate ai sensi dell’art. 157 c.p., disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, eccependo l’abnormità dell’ordinanza per regressione del procedimento da cui derivava una stasi processuale, osservando che le indicazioni circa le modalità di rinnovo della notificazione apparivano errate e che non era stata pronunciata declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio. 1.2 In data 12 dicembre 2019 veniva depositata memoria da parte del difensore di M.A. , il quale osserva che la sentenza citata nel ricorso si riferiva a fattispecie del tutto diversa, ossia ad imputati senza fissa dimora che, alla reiterata richiesta di indicare il luogo ove effettuare le notifiche, non avevano provveduto ad effettuare una diversa elezione di domicilio, mentre i ricorrenti erano residenti all’estero, per cui le notifiche dovevano essere effettuate ai sensi degli artt. 157 e 159 c.p.p 1.3 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il difensore rileva che lo stesso era inammissibile ed infondato, in quanto non si era creato alcuno stallo processuale, posto che4 il giudice aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero indicando il rimedio processuale, cioè l’effettuazione della notifica ai sensi degli artt. 157 c.p.p. e segg 1.2 Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte nelle quali chiedeva disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Questa Corte ha recentemente precisato che In tema di elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso il difensore d’ufficio, qualora quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dall’art. 162 c.p.p., comma 4-bis introdotto della L. 23 giugno 2017, n. 103, e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile. Sez. 2, Sentenza n. 27935 del 03/05/2019, Betancur Caravajala Rv. 276214. Nella motivazione della sentenza, si legge che il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria nel caso di specie il difensore d’ufficio di ricevere l’atto rende l’elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata cfr. Sez. 5, n. 8825 del 1 ottobre 1997 n. 8825 e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell’atto al difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, Sez. 5, n. 33882 del 04/05/2017, Moros Vega, Rv. 271609 Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2012, Roman, Rv. 251863 Sez. 4, Sentenza n. 31658 del 20/05/2010, Rei, Rv. 248099 . Il quadro deve ritenersi immutato anche a seguito dell’introduzione dell’art. 162 c.p.p., comma 4 bis in quanto diversamente argomentando in presenza di un difensore indicato come domiciliatario che non presti l’assenso alla ricezione delle notifiche per conto dell’imputato ed in assenza di una manifestazione di volontà dell’imputato di eleggere o dichiarare domicilio altrove, qualora non si ritenesse possibile accedere alla procedura di cui all’art. 161 c.p., comma 4, il procedimento entrerebbe - come nel caso in esame - in una situazione di stallo . Le ragioni sopra indicate impongono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per l’ulteriore corso.