Patrocinio a spese dello Stato: rimedi in caso di revoca del decreto di pagamento del compenso al difensore

Avverso il decreto di revoca del pagamento dei compensi al difensore di soggetto già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, può essere proposta opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8182/20, depositata il 2 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Reggio Calabria revocava il decreto reso dalla Sezione Misure di Prevenzione ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e depositato a favore dell’avvocato di fiducia di un imputato ammesso al patrocinio dello Stato per non abbienti, beneficio successivamente revocato con effetto retroattivo dal Tribunale della medesima città. L’avvocato ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione invocando i principi giurisprudenziali secondo cui, intervenuta la liquidazione del compenso prima della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di liquidazione sarebbe indifferente rispetto alla vicende che riguarda tale beneficio. Trattandosi infatti di titolo contro il quale non è stata esperita opposizione, è divenuto esecutivo, salvo il diritto dello Stato al recupero delle spese anticipate verso la parte processuale. Impugnazioni. Il Collegio ricorda come sia ormai pacifico che il diritto di proporre opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato per non abbienti dinanzi al medesimo giudice, spetta anche nel caso di provvedimento di diniego della richiesta. In tal caso, è stato ulteriormente chiarito che il ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere riqualificato quale opposizione e trasmesso all’ufficio giudiziario che procede competente per l’impugnazione ai sensi dell’art. 170 cit La Corte ritiene che tale principio sia applicabile anche al caso della revoca del decreto di pagamento dei compensi a favore del difensore di un soggetto già ammesso al patrocinio dello Stato per non abbienti in virtù del silenzio normativo sul punto e della necessità di coerenza rispetto alla tendenza del legislatore a prevedere espressamente i casi di limitazione dei mezzi di impugnazione. Viene in conclusione cristallizzato il principio di diritto secondo cui il decreto di revoca di pagamento dei compensi al difensore di soggetto già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è opponibile ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 . Il ricorso viene quindi riqualificato come opposizione e trasmesso al Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 febbraio – 2 marzo 2020, n. 8182 Presidente Bricchetti – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 07/06/2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, ha revocato il decreto reso da quell’Ufficio il 17/05/2019 e depositato in pari data in favore dell’Avv. M.A. , ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, quale difensore di fiducia di A.L. , già ammesso al patrocinio dello Stato per i non abbienti nel procedimento n SIT, beneficio successivamente revocato con effetto retroattivo dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto depositato il 05/06/2019, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. d e art. 114, comma 2. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso il legale con proprio difensore, deducendo l’esercizio da parte del giudice di potestà non consentita, violazione, erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 111, 112 e 114, vizio di motivazione e travisamento del fatto. La difesa, in particolare, rileva, alla stregua di principi già affermati da questa stessa sezione, che - intervenuta la liquidazione prima della revoca dell’ammissione al beneficio - il provvedimento di liquidazione sarebbe indifferente alle vicende che riguardano l’ammissione, trattandosi di titolo contro il quale non è stata esperita opposizione, divenuto pertanto esecutivo, salvo restando il diritto dello Stato al recupero delle spese anticipate verso la parte processuale già ammessa al beneficio. Considerato in diritto 1. La competenza a decidere sull’impugnazione spetta al Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria. 2. Preliminare e assorbente rispetto alla decisione del ricorso è quella, più generale, relativa all’individuazione del sistema impugnatorio dei provvedimenti che riguardano il pagamento dei compensi previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82. Deve ritenersi pacifico, intanto, secondo un indirizzo formatosi ancor prima della novella di cui alla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, che il diritto di proporre opposizione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, contro il provvedimento di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio dello Stato per i non abbienti dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, spetta anche nel caso di provvedimento reiettivo della richiesta, e ciò per riconosciuta identità di ratio cfr. sez. 1, n. 30199 del 25/06/2003, Aufiero e altro, Rv. 225584 . Il principio è stato anche successivamente ribadito, affermandosi che, in tal caso, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento di rigetto del giudice va riqualificato quale opposizione e trasmesso all’ufficio giudiziario che procede, competente per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 cfr. sez. 4, n. 8014 del 17/01/2014, De Luca, Rv. 259282, sia pure con riferimento al caso di rigetto dell’istanza di liquidazione da parte del difensore di ufficio di imputato irreperibile sez. 3 n. 24070 del 13/05/2010, Cusumano, Rv. 247873 sez. 4, ordinanza n. 29577 del 12/05/2005, P.G. in proc. Trebbiani, Rv. 232017 . Anche nel caso all’esame, occorre dunque verificare se la previsione di cui al D.P.R. cit., art. 84 citato debba essere interpretata nel senso che, in caso di revoca del decreto di pagamento, il ricorso costituisca, in via residuale, l’unico mezzo d’impugnazione, con tutti i limiti di deducibilità che ne conseguono, o se, al contrario, debba riconoscersi l’opponibilità del provvedimento, ai sensi del successivo art. 170 citato. 3. Ritiene questa Corte che il principio già formulato con riferimento al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 81 debba essere esteso anche all’ipotesi di impugnazione del provvedimento con il quale il giudice procedente revochi il decreto di pagamento dei compensi al difensore di soggetto già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. A sostegno di tale ultima soluzione milita un duplice ordini di motivi. In primo luogo, va rilevato il silenzio del testo normativo sul punto che ha già indotto la giurisprudenza a ritenere opponibile - per identità di ratio - il decreto di rigetto dell’istanza di pagamento dei compensi, come sopra già chiarito, secondo una interpretazione sistematica delle norme che delineano il sistema impugnatorio contenuto nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Inoltre, la soluzione interpretativa opposta, secondo cui, nel silenzio della legge, non sarebbe esperibile l’opposizione nel merito avverso il provvedimento di revoca del decreto di pagamento, si porrebbe in distonia con la tendenza del legislatore a prevedere espressamente i casi di limitazione dei mezzi di impugnazione cfr., sul punto specifico, in motivazione, sez. 4 n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto , apparendo vieppiù non coerente con i principi costituzionali, primo fra tutti quello dell’art. 3 Cost., privare l’interessato del mezzo di impugnazione di merito, tenuto conto delle preclusioni in materia di vizi deducibili con il ricorso diretto cfr., in tema di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sez. 3 n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 245877 in tema di rigetto dell’istanza di ammissione al benefico, sez. 4 n. 16908 del 07/02/2012, Provenza e altro, Rv. 252372 . 4. Deve, pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui, il decreto di revoca del decreto di pagamento dei compensi al difensore di soggetto già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è opponibile ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170. 5. Ne consegue la riqualificazione del ricorso quale opposizione e la trasmissione degli atti alla autorità giudiziaria nei termini di cui alle norme sopra indicate. P.Q.M. Riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170, dispone la trasmissione, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, degli atti al Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria.