L’impugnabilità del provvedimento di ripristino della misura coercitiva

Il provvedimento di ripristino della misura coercitiva emesso, anche su richiesta del PM, dopo l’erronea scarcerazione per decorrenza termini dell’interessato, disposta con ordinanza non impugnata dal PM è impugnabile ex art. 310 c.p.p. .

Lo ha affermato la Suprema Corte con sentenza n. 7284/20 depositata il 25 febbraio. Il caso. Erroneamente scarcerato per decorrenza dei termini, la Corte d’Appello ripristinava nei confronti dell’imputato la misura cautelare della custodia in carcere. Proposto appello cautelare, il Giudice del riesame lo dichiarava inammissibile. Contro quest’ultimo provvedimento l’imputato ricorre in Cassazione. Impugnabilità. Posto che l’assunto della non impugnabilità dell’ordinanza di rispristino della misura coercitiva in danno dell’imputato è errato, il Collegio di legittimità evidenzia che, in tema di libertà personale, poiché le ordinanze non impugnate diventano irrevocabili, non è consentito, neppure allo stesso organo che le ha emesse, di disporne la revoca. Infatti, l’istituto dell’autotutela, che consente alla P.A. la correzione dei propri provvedimenti errati, trova limitata applicazione nel settore dell’amministrazione della giustizia e proprio per i provvedimenti de libertate . Inoltre, ribadisce la Corte, il provvedimento di revoca dell’ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, non impugnato nei termini di legge da PM, non è revocabile dal giudice che lo ha emesso, essendosi ormai esaurita la relativa potestà decisoria, esercitabile nuovamente solo ove siano mutate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione . Ciò posto, precisano i Giudici, il provvedimento di ripristino della misura coercitiva è impugnabile ex art. 310 c.p.p Sulla scorta di tali osservazioni, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 gennaio – 25 febbraio 2020, n. 7284 Presidente Gallo – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare presentato nell’interesse di S.M.G. contro l’ordinanza con la quale, in data il ottobre 2018, la Corte di appello di Reggio Calabria, preso atto del fatto che l’imputato era stato erroneamente scarcerato in data 31 agosto 2018 per decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase non essendo stata considerata una sospensione del termini disposta cor ordinanza 4 luglio 2018 , ha ripristinato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere Contro tale provvedimento, l’imputato, con l’ausilio di un difensore abilitato al patrocinio innalzi a questa Corte, ha tempestivamente e ritualmente proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti vizi I - inosservanza od erronea applicazione degli artt. 591 e 592 c.p.p. – art. 125 c.p.p., comma 3, - art. 111 Cost., comma 6, per essere stata dichiarata l’inammissibilità di un’impugnazione fuori dai casi previsti dalla legge II - violazione degli artt. 291 e 292 c.p.p. – art. 125 c.p.p., comma 3, per essere stata ripristinata una misura coercitiva in difetto della richiesta del P.M. III - violazione degli artt. 606 e 310 c.p.p. per non essere stato indicato il rimedio esperibile contro l’impugnata ordinanza, incidente sulla libertà personale dell’imputato . All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Ampia parte delle doglianze del ricorrente appare macroscopicamente priva di fondamento giuridico, ovvero sconfessata dall’esame degli atti - l’inammissibilità dell’impugnazione de qua non è stata dichiarata fuori dai casi previsti dalla legge, ma sul presupposto pur, come si vedrà, erroneo della non impugnabilità dell’ordinanza di ripristino della misura coercitiva in danno dell’imputato - l’ordinanza dell’11 ottobre 2018 è stata emessa dalla Corte di appello su richiesta del P.G competente. 2 È, peraltro, errato l’assunto della non impugnabilità dell’ordinanza di ripristino della misura coercitiva in danno dell’imputato. Questa Corte Sez. 5, sentenza n. 5825 del 02/12/1999, dep. 2000, Rv. 215567 , con riferimento ad un caso nel quale la Corte di appello aveva revocato una sua precedente ordinanza, con la quale era stata dichiarata l’inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini, ha già evidenziato che, in tema di libertà personale, poiché le ordinanze, se non impugnate, acquistano il carattere della irrevocabilità, non è consentito, neanche al medesimo organo che le ha emesse, disporne la revoca invero, l’istituto dell’autotutela, che consente alla pubblica amministrazione di correggere i propri provvedimenti errati, trova limitata applicazione nel settore della amministrazione della giustizia ed in particolare per quanto riguarda i provvedimenti de libertate, per i quali, per esplicito dettato costituzionale, sono previste procedure tassative che danno luogo a provvedimenti sempre verificabili ed impugnabili, nei termini previsti dalla legge. Successivamente, si è ribadito che il provvedimento di revoca dell’ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, non impugnato nei termini di legge dal P.M., non è revocabile dal giudice che lo ha emesso, essendosi ormai esaurita la relativa potestà decisoria, esercitabile nuovamente solo ove siano mutate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione Sez. 6, sentenza n. 33874 del 17/07/2008, Rv. 240801 . 2.1. Ciò premesso, deve ribadirsi che il provvedimento di ripristino della misura coercitiva emesso, anche su richiesta del P.M., dopo l’erronea scarcerazione per decorrenza termini dell‘interessato, disposta con ordinanza non impugnata dal P.M. è impugnabile ex art. 310 c.p.p. Sez. 5, sentenza n. 5825 del 02/12/1999, dep. 2000, Rv. 215567 . 2.2. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria sezione per il riesame delle misure cautelari , che si uniformerà al seguente principio di diritto il provvedimento di ripristino della misura coercitiva emesso, anche su richiesta del P.M., dopo l’erronea scarcerazione per decorrenza termini dell’interessato, disposta con ordinanza non impugnata dal P.M. è impugnabile ex art. 310 c.p.p. . P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria sezione per il riesame delle misure coercitive . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.