Aggressione con ferita al volto: la cicatrice è sufficiente per l’aggravante dello “sfregio”

Confermata la condanna per l’aggressore, ritenuto colpevole di lesioni personali gravissime, rese ancora più pesanti dalla ferita inferta alla persona aggredita. Per i giudici la cicatrice che ha riportato la vittima è sufficiente per parlare di sfregio permanente del viso”.

Violento scontro fisico tra due uomini per ragioni di droga. A rendere la situazione ancora più complicata, poi, l’uso di un’arma da taglio, che provoca una grave ferita – con conseguente cicatrice – alla persona che ha avuto la peggio nella lite. Inevitabile la condanna per l’aggressore, ritenuto colpevole di lesioni personali gravissime, aggravate dallo sfregio permanente del viso della persona aggredita Cassazione, sentenza n. 5719/20, sez. V Penale, depositata il 13 febbraio . Cicatrice. Ricostruito l’episodio incriminato, l’aggressore viene ritenuto colpevole prima dal GUP del Tribunale e poi dai Giudici della Corte d’Appello. Nessun dubbio sulle lesioni personali gravissime arrecate alla persona aggredita, a cui va aggiunto, osservano i Giudici, lo sfregio permanente del viso costituito da una profonda cicatrice. Su quest’ultimo punto si sofferma il ricorso proposto dal legale della persona sotto processo. In particolare, l’avvocato sostiene che la cicatrice, in ragione della sua collocazione in una parte laterale del viso e delle sue contenute dimensioni, non è tale da integrare la circostanza aggravante dello sfregio permanente del viso, inteso come ripugnante sfiguramento del volto , anche tenendo presente che il soggetto che ne era portatore non ha accusato alcun turbamento psicologico . Sfregio. La visione proposta dal legale viene però respinta dai Giudici della Cassazione, che ritengono invece corretta la valutazione compiuta in appello. Legittimamente si è osservato in secondo grado che la localizzazione della cicatrice, effetto di una ferita da taglio inferta dall’aggressore, con decorso traversale dal lobo dell’orecchio sinistro fino in piena guancia, con depressione rispetto al piano cutaneo ha determinato un turbamento delle linee del volto, percepito da un osservatore di media sensibilità come sfregio del volto . Decisiva l’applicazione del principio secondo cui si può parlare di sfregio” quando esso comporti, come in questa vicenda, un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune , come il giudice di merito che può esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche” ma deve essere ancorato al punto di vista di un osservatore comune di gusto normale e di media sensibilità .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 gennaio – 13 febbraio 2020, n. 5719 Presidente Miccoli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Ib. Ra. Sa. Ra. Se. ricorre, con il ministero del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 4 marzo 2019, di conferma della sentenza del 10 ottobre 2018 emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di quella stessa città, che l'aveva condannato alla pena di giustizia avendolo riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali gravissime in danno di Ka. Sh. Mo. Ab., cui aveva cagionato lo sfregio permanente del viso, e del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 2. L'impugnativa è affidata a due motivi, enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 583, comma 2, n. 4 cod.pen. e il vizio di motivazione la cicatrice residuata dal taglio inferto alla parte offesa, in ragione della sua collocazione in una parte del viso laterale e delle sue contenute dimensioni, non era tale da integrare la circostanza aggravante dello sfregio permanente del viso, inteso come ripugnante sfiguramento del volto, tanto più che il soggetto che ne era portatore non aveva accusato alcun turbamento psicologico per effetto di essa. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e il vizio di motivazione, in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato in ragione dell'assenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato, quand'invece questi ultimi ben si sarebbero potuti riconoscere nel comportamento susseguente al reato tenuto dall'Hi., il quale aveva ammesso gli addebiti e aveva formulato scuse nei confronti della parte offesa. Deduce, altresì, che l'aumento di pena per il reato satellite di cui all'art. 337 cod.pen., determinato in misura pari al minimo della pena edittale stabilito per il delitto in parola, sarebbe stato tale da elidere la portata del concesso beneficio della continuazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di appello, nel ritenere che la localizzazione della cicatrice riportata dalla parte offesa, per effetto della ferita da taglio infertagli dall'imputato, con decorso trasversale dal lobo dell'orecchio sinistro fino in piena guancia con depressione rispetto al piano cutaneo , avesse determinato un turbamento delle linee del volto percepito da un osservatore di media sensibilità come sfregio del volto , si è attenuta all'ermeneusi di questa Corte, ferma nel chiarire che In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio e altro, Rv. 261653 Sez. 5, n. 21998 del 16/01/2012, Cipolla, Rv. 252952 Sez. 4, n. 12006 del 04/07/2000, Benuzzi e altro, Rv. 217897 . Nondimeno è jus receptum che la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso nei termini dianzi indicati, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità giudizio che, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno e altro, Rv. 270137 . Da ciò discende la manifesta infondatezza del primo motivo. 2. L'inammissibilità del secondo motivo deriva dall'aspecificità delle deduzioni formulate per avversare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non concesse all'imputato da entrambi i giudici di merito, sia in ragione delle modalità del fatto - consumatosi in un contesto di spaccio di sostanze stupefacenti, accompagnato dalla determinazione all'uso spregiudicato della violenza anche nei confronti degli operanti delle forze dell'ordine -, sia in ragione delle soltanto parziali ammissioni di responsabilità da parte dei prevenuto. Va da sé che la motivazione rassegnata in punto di circostanze ex art. 62-bis cod.pen. è insindacabile in sede di legittimità, ove sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 onere motivazionale cui la Corte censurata ha senz'altro ottemperato. Non consentita è, infine, la censura che si appunta sul quantum di di pena inflitta all'imputato a titolo di aumento per la continuazione in riferimento al delitto di cui all'art. 337 cod.pen , posto che è jus receptum che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870 donde deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici dell'imputato Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi e altri, Rv. 261424 . Ne viene che, non emergendo, come dianzi sottolineato, alcun evidente profilo di irragionevolezza nella determinazione della pena complessivamente irrogata all'imputato - considerata, in particolare, la reazione scomposta da questi tenuta nei confronti dei due operanti della polizia giudiziaria accorsi per infrenarne la condotta successiva al primo dei delitti ascrittigli -, il rilievo sul punto è privo di pregio. 3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.