I limiti della proposizione del reclamo giudiziale da parte del detenuto al 41-bis

Lo strumento di reclamo di cui all’art. 35-bis ord. pen. è attivabile solo quando sia presente una situazione di interesse qualificabile in termini di diritto soggettivo del detenuto e a condizione che esso sia inciso con l’esercizio illegittimo della potestà amministrativa da parte della direzione dell’istituto penitenziario o a seguito di comportamenti illegittimi da parte degli operatori penitenziari.

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5450/20, depositata l’11 febbraio. Il caso. Il magistrato di sorveglianza accoglieva parzialmente i reclami presentati dal detenuto sottoposto al regime del 41- bis ord. pen., con i quali lamentava che non gli fossero stati consegnati alcuni cd-rom contenenti materiale scolastico provenienti dall’università. Gli veniva così consentito di visionare i file video relativi alle lezioni scolastiche, ma non veniva autorizzato a ricevere cd-rom riscrivibili, considerato il rischio di utilizzo improprio dei medesimi, ma poteva visionarli all’interno della camera detentiva nelle sole ore in cui gli era stato concesso l’utilizzo del computer, alla luce delle ragioni di sicurezza connesse al particolare regime detentivo. Avverso tale decisione il detenuto propone ricorso per cassazione. Proposizione del reclamo ex art. 35-bis ord. pen Il Tribunale di sorveglianza, accogliendo in modo parziale il reclamo proposto dal detenuto lo ha autorizzato a detenere nella cella alcuni cd-rom di sua proprietà in corrispondenza delle ore in cui poteva utilizzare il computer. Tale decisione, per il Supremo Collegio si sottrae a qualunque censura sul piano logico, essendo il possesso di determinati oggetti all’interno della camera detentiva giustificato nel momento in cui essi possano essere effettivamente utilizzati, nel caso di specie attraverso la disponibilità del computer indispensabile ai fini della loro fruizione. Tuttavia, va ribadito che lo strumento di reclamo di cui all’art. 35- bis ord. pen. è attivabile solo quando sia presente una situazione di interesse qualificabile in termini di diritto soggettivo e a condizione che esso sia inciso con l’esercizio illegittimo della potestà amministrativa da parte della direzione dell’istituto penitenziario o a seguito di comportamenti illegittimi da parte degli operatori penitenziari. Ma, nel caso di specie non è ravvisabile una tale situazione, apparendo la sottoposizione a un regime autorizzatorio differenziato giustificata dalle esigenze di controllo connesse al peculiare regime detentivo cui il soggetto è sottoposto. Da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 novembre 2019 – 11 febbraio 2020, n. 5450 Presidente Di Tommasi - Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 7/1/2019, il Magistrato di sorveglianza di aveva parzialmente accolto i reclami presentati da A.A. , detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis Ord. pen., con i quali egli lamentava che non gli fossero stati consegnati alcuni cd-rom, riscrivibili e non, e in particolare di quelli contenenti materiale scolastico provenienti dall’Università di Sassari, in contrasto con quanto disposto dal Tribunale di sorveglianza di Perugia e dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto. Per l’effetto, con il citato provvedimento era stato disposto che l’Amministrazione consentisse al detenuto di visionare i files video relativi alle lezioni dei corsi universitari a cui egli risultava iscritto, ove trasposti su supporto informatico non riscrivibile, mediante l’utilizzo del computer collocato nell’apposita postazione esterna alla camera detentiva. Viceversa, A. non era stato autorizzato a ricevere i cd-rom riscrivibili, considerato il rischio di un utilizzo improprio dei medesimi, nonché quelli non pervenuti secondo i canali consentiti dalla normativa penitenziaria, nè a visionare i cd-rom all’interno della camera detentiva, alla luce delle ragioni di sicurezza connesse al particolare regime detentivo a cui il soggetto era, ed è, tuttora, sottoposto. 2. Avverso quel primo provvedimento A. aveva proposto reclamo, chiedendo la consegna di tutti i cd-rom trattenuti, sia riscrivibili che non, e di essere autorizzato alla loro detenzione all’interno della camera detentiva, all’uopo deducendo l’irragionevolezza del divieto di tenere cd-rom all’interno della camera detentiva per motivi di sicurezza, in quanto non previsto espressamente dalla legge o dal decreto ministeriale di sottoposizione all’art. 41-bis Ord. pen. che molti dei cd-rom già in uso presso altri istituti penitenziari, che in tesi sarebbero stati sequestrati arbitrariamente presso l’Istituto di , contenevano della corrispondenza, ogni limitazione della quale avrebbe dovuto essere disposta con atto motivato dall’Autorità giudiziaria che egli già disponeva di alcuni cd-rom riscrivibili provenienti dall’avv. Pintus del Foro di Sassari , come riportato nell’ordinanza impugnata sicché appariva irragionevole l’impossibilità di detenerne altri dello stesso tipo. 3. Con ordinanza in data 9/4/2019, il Tribunale di sorveglianza di Torino, preso atto che il detenuto insisteva nella richiesta di detenere i cd-rom all’interno della camera detentiva 24 ore su 24 , detenzione consentita in orari differenti a seconda della tipologia dei medesimi, accolse parzialmente il reclamo, disponendo che la Direzione della Casa circondariale di consentisse ad A. di detenere i cd-rom, dei quali avesse già la disponibilità, all’interno della camera detentiva negli orari in cui il medesimo era autorizzato all’utilizzo del personal computer. Pertanto, A. poteva consultare il materiale informatico, del quale avesse già la disponibilità, all’interno della camera detentiva negli orari in cui la Direzione della Casa circondariale di autorizzava l’utilizzo del personal computer, non potendosi ipotizzare alcuna consultazione dei supporti informatici in mancanza del computer. Infatti, A. risultava già nella disponibilità dei cd-rom contenti la documentazione difensiva relativa a un procedimento penale a suo carico, pervenuta per il tramite del difensore, nonché quella dei cd-rom aventi a oggetto il materiale scolastico pervenuti dall’Università di Sassari e, inoltre, egli poteva consultare il suddetto materiale informatico all’interno della propria camera detentiva, essendogli stata riconosciuta altresì la facoltà per esclusivi motivi di studio o di esame degli atti relativi ai procedimenti penali a suo carico di utilizzare il personal computer messo a disposizione dalla Amministrazione penitenziaria per la durata di quattro ore al giorno consecutivamente , come risultava dal decreto del Magistrato di sorveglianza di datato 28/12/2018. Quanto, poi, alla pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 27/2/2019 richiamata da A. , con la quale era stata accolta la richiesta di ottemperanza dell’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 19/9/2018, ordinando alla Direzione della Casa circondariale di di emettere un ordine di sevizio con il quale si desse atto che il detenuto potrà detenere all’interno della stanza detentiva o nell’apposita bilancetta esterna alla stanza detentiva stessa, a sua scelta, il materiale informatico relativo al procedimento penale n. omissis , il Collegio torinese rilevò come tale ordinanza non contemplasse, espressamente, la detenzione continuativa del materiale informatico disponibile all’interno della camera detentiva e che non risultava dagli atti che vi fosse una diversa disciplina degli orari in cui era consentito a A. di far uso dei cd-rom a seconda della tipologia degli stessi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso A. per mezzo del difensore di fiducia, avv. Stefania Gottero, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 3 Cost., art, 1, comma 5, art. 35 bis, comma 5, Ord. pen., e art. 125 c.p.p., comma 3, nonché la mancanza della motivazione in relazione all’accoglimento parziale del reclamo. Nel dettaglio, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , che il Tribunale di sorveglianza abbia accolto formalmente il reclamo, ma che, di fatto, esso sia stato rigettato, dal momento che A. già utilizzava i cd-rom in camera soltanto durante gli orari di uso del computer, per quattro ore al giorno. Dunque, il reclamo sarebbe stato proposto per poter detenere in camera, nelle ventiquattr’ore, tutti i cd-rom, senza doverli consegnare dopo l’uso, così come avverrebbe per quelli relativi al procedimento n. OMISSIS a seguito di ordinanza di ottemperanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia del 27/2/2019. Contrariamente a quanto sostenuto dal Collegio, l’ordinanza in questione affermerebbe che dapprima l’istituto di pena di Spoleto e, successivamente la Casa circondariale di ove attualmente il predetto travasi ristretto risultano pacificamente aver dato soltanto parziale esecuzione all’ordinanza in questione nel senso che il materiale informatico di cui sopra e stato infine consegnato al detenuto, il quale, tuttavia, ne può disporre esclusivamente durante il tempo concessogli per utilizzare il computer attualmente quattro ore nella camera di pernottamento e deve poi restituire il materiale stesso al personale dell’Amministrazione che lo ripone nell’apposita bilancetta esterna alla stanza detentiva , sicché sarebbe stata disposta l’ottemperanza per la detenzione dei cd-rom h/24, posto che, in caso contrario, avrebbe rigettato il reclamo. Al fine di sostenere le proprie censure, il ricorrente allega una serie di documenti che dimostrerebbero l’esistenza di una diversa disciplina degli orari in cui A. avrebbe potuto far uso dei cd-rom a seconda della tipologia degli stessi. Diversità irragionevole e immotivata, che, inoltre, creerebbe confusione e problemi , causando continui contrasti tra il personale e il detenuto, assoggettato, per tale ragione, a sanzioni disciplinari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da A. , lo ha autorizzato a detenere, nella camera di detenzione, alcuni cd-rom di sua proprietà in corrispondenza delle ore in cui egli è stato autorizzato a utilizzare il personal computer all’interno della cella. Secondo la Difesa, l’accoglimento del reclamo sarebbe stato, però, soltanto formale, dal momento che, in realtà, A. sarebbe già stato autorizzato a detenere i cd-rom nella camera di detenzione nell’arco temporale in cui gli era consentito l’uso del computer. Per tale motivo, il ricorso deduce che l’oggetto della sua richiesta avrebbe, in realtà, riguardato la possibilità di detenere i supporti anche negli orari in cui non aveva accesso ad esso. E ciò al fine di evitare l’applicazione di regole diverse a seconda del tipo di supporto, suscettibili di ingenerare confusione nel detenuto e di innescare situazioni conflittuali con il personale dell’Amministrazione, peraltro già verificatesi. 3. Osserva il Collegio che la decisione del Tribunale di sorveglianza si sottrae a qualunque censura sul piano logico, essendo il possesso di determinati oggetti all’interno della camera di detenzione giustificato nel momento in cui essi possano essere effettivamente utilizzati, nel caso di specie attraverso la disponibilità del dispositivo elettronico indispensabile ai fini della loro fruizione. La Difesa del detenuto opina, nondimeno, che la richiesta risponderebbe non alle esigenze correlate all’utilizzo del bene, quanto piuttosto a quelle, diverse e tuttavia connesse, di evitare confusione e fraintendimenti, sempre possibili dinnanzi a regimi autorizzativi differenziati a seconda del tipo di supporto da detenere. Tuttavia, va ribadito che lo strumento del reclamo previsto dall’art. 35 bis Ord. pen. non è attivabile in presenza di qualunque situazione di interesse riferibile al detenuto, ma soltanto quanto questa sia qualificabile in termini di diritto soggettivo e a condizione che esso sia inciso attraverso un esercizio illegittimo della potestà amministrativa da parte della Direzione dell’istituto o a seguito di comportamenti illegittimi o finanche illeciti da parte degli operatori penitenziari. Nel caso di specie, tuttavia, non è ravvisabile una situazione riconducibile a tale paradigma, apparendo la sottoposizione a un regime autorizzatorio differenziato pienamente giustificata dalle esigenze di controllo connesse al peculiare regime detentivo cui A. è sottoposto e dovendo il suo personale interesse a non vedersi assoggettato a procedure autorizzatorie di non agevole gestione quotidiana configurarsi in termini meramente fattuali, non suscettibile, in quanto tale, di tutela giudiziale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 Euro. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.