Obblighi di assistenza familiare ed efficacia obbligatoria dell’accordo transattivo raggiunto dai coniugi

Non si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel caso di separazione o scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge in sede di accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario .

Lo afferma la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5236/20, depositata il 7 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello, in riforma parziale della decisione di prime cure, condannava l’imputato per essersi sottratto agli obblighi di assistenza, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli, non versando l’importo integrale alla ex moglie, quale assegno di mantenimento stabilito con sentenza di divorzio del Tribunale. Avverso tale decisione, l’imputato ricorre per la cassazione sostenendo che la Corte territoriale non ha preso in considerazione il fatto che tra i due coniugi era stato raggiunto in passato una sorta di accordo con cui l’assegno di mantenimento veniva consensualmente ridotto ed inoltre gli stessi giudici non hanno verificato se effettivamente questi avesse la capacità economica per fornire i mezzi di sussistenza. L’efficacia obbligatoria dell’accordo transattivo tra le parti. Richiamando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, i Supremi Giudici ricordano che le intese patrimoniali raggiunte tra i coniugi non producono effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico. In mancanza di tali circostanze invece l’accordo transattivo produce effetti obbligatori per le parti. Pertanto, la Cassazione afferma che non si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel caso di separazione o scioglimento del matrimonio ex art. 570- bis c.p., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge in sede di accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario . Applicando tale principio al caso concreto si rileva che, essendo stato versato un importo quasi pari a quello negozialmente stabilito dalle parti, difettando il dolo richiesto dalla norma incriminatrice, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 dicembre 2019 – 7 febbraio 2020, n. 5236 Presidente Fidelbo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L’Aquila riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, qualificando i fatti ai sensi dell’art. 570 bis c.p., e rideterminando la pena finale, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 20/01/2016 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato T.M.P. per essersi, in dal settembre al dicembre 2013, sottratto agli obblighi di assistenza, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli F. , P. e L. , non versando integralmente l’importo di Euro 1,111,77 al coniuge T.A. , quale assegno di mantenimento stabilito con sentenza di divorzio di quel Tribunale. Rilevava la Corte territoriale come la colpevolezza dell’imputato fosse stata provata dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e come fosse irrilevante che gli ex coniugi avessero raggiunto una intesa per ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dall’autorità giudiziaria, in quanto l’accordo non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il T. , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 43 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la decisione di condanna di primo grado, senza tenere conto che nel marzo del 2012 tra gli ex coniugi era stata sottoscritta una intesa con la quale l’assegno di mantenimento fissato dal giudice civile veniva consensualmente ridotto a 800 Euro, in ragione delle precarie condizioni lavorative del prevenuto il quale, pertanto, aveva adempiuto a quell’accordo, pur non essendo stato lo stesso trasfuso in un nuovo provvedimento giudiziale, con la consapevolezza di non avere così violato alcun obbligo di legge. 2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 570 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente qualificato i fatti accertati ai sensi del nuovo art. 570 bis c.p., senza avere, inoltre, verificato se l’imputato avesse la capacità economica per fornire i mezzi di sussistenza, se le persone offese versassero in stato di bisogno e se, in ragione della condotta tenuta, dal prevenuto, fossero effettivamente venuto a mancare ai beneficiari quei mezzi. Considerato in diritto 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, in quanto è fondato il primo motivo dell’impugnazione, con effetti assorbenti dell’esame delle ulteriori doglianze difensive. Nel valutare una fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e art. 570 c.p., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali Sez. 6, n. 36392 del 04/06/2019, L., Rv. 276833 . Se è pacifico che le intese patrimoniali che siano state eventualmente raggiunte dalle parti in sede di separazione non incidono sulla determinazione dell’assegno di divorzio ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, presupponendo l’assegno divorzile lo scioglimento del matrimonio così, tra le altre, Cass. Civ., Sez. 1, n. 25010 del 30/11/2007, Rv. 600620 , è anche vero che nella giurisprudenza civile di legittimità si è riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, poiché gli accordi si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato Cass. civ., Sez. 1, n. 5244 del 11/06/1997, Rv. 505124 con la conseguenza che tale parametro esegetico debba valere, a maggior ragione, quando la sentenza di divorzio sia già intervenuta e gli accordi tra gli ex coniugi abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione. È ragionevole, infatti, stimare che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico in mancanza di tali circostanze, non si vede perché un accordo transattivo non possa produrre effetti obbligatori per le parti, anche prima e indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell’autorità giudiziaria. In questo senso si è espressa anche la Cassazione civile, per la quale l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione Cass. civ., Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015, Rv. 637914 . Dalla lettura della motivazione del provvedimento gravato si evince che, nei mesi in contestazione, l’imputato effettuò il versamento di 770 Euro mensili, cioè di un importo sostanzialmente quasi pari a quello di 800 Euro che, nel marzo del 2012, le parti avevano concordato con atto stragiudiziale dover costituire la somma che mensilmente l’uomo avrebbe dovuto versare alla ex moglie a titolo di assegno di mantenimento divorzile. Alla luce dell’indicato criterio interpretativo deve considerare ininfluente, ai fini della valutazione da compiere in sede penale, la circostanza che quell’accordo transattivo non fosse stato poi omologato dal tribunale in quanto l’imputato non era comparso all’udienza di comparizione fissata dal giudice civile. Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570 bis c.p., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario . Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato che, laddove fosse risultato versato integralmente l’assegno di mantenimento nella misura concordata dalle parti, sarebbe venuto meno uno degli elementi costitutivi oggettivi del reato essendo stato versato, invece, un importo quasi pari a quello stabilito negozialmente, dunque potendo ragionevolmente ritenere che sia difettato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula perché il fatto non costituisce reato . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.