Lesioni stradali gravi e particolare tenuità del fatto: un binomio possibile

In caso di verificata sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni stradali, aggravate in conseguenza del fatto che la persona offesa ha riportato lesioni guaribili in oltre quaranta giorni, è possibile, ricorrendo i presupposti applicativi previsti dall’art. 131-bis c.p., riconoscere la particolare tenuità del fatto.

Così il Tribunale di Milano, Sezione Quinta Penale, con sentenza del 9 dicembre 2019. Questo il principio di diritto affermato in una interessante pronuncia, ove si intrecciano molti istituti di natura sostanziale e processuale, quali la perseguibilità d’ufficio o a querela di parte? del delitto di lesioni stradali gravi descritto dall’art. 590-bis c.p., la messa alla prova e il suo rapporto con la condizione di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il fatto di reato contestato e la sua veste giuridica. Un uomo, mentre era alla guida della sua autovettura, cagionava per colpa una lesione personale grave con violazione delle norme sulla circolazione stradale ad un soggetto mentre quest’ultimo era alla guida del suo ciclomotore. In particolare, l’automobilista ometteva di dare la precedenza al veicolo condotto dalla persona offesa urtandolo e facendolo cadere a terra a terra unitamente al conducente che gli provocava una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 55 giorni. L’automobilista veniva quindi tratto in giudizio per rispondere del delitto di lesioni stradali, aggravate per avere superato i 40 giorni. Il concatenarsi delle vicende processuali. L’imputato avanzava richiesta di poter accedere alla messa alla prova. All’esito positivo di quest’ultima, la difesa dell’imputato chiedeva in prima battuta sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. Il procedimento, preso atto che era pendente la questione di legittimità costituzionale sulla procedibilità del reato di lesioni stradali gravi, veniva rinviato in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Il delitto di lesioni stradale gravi è perseguibile d’ufficio. La Consulta, con sentenza n. 223 del 2019, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 36 del 2018 nella parte in cui non prevede che siano procedibili a querela i delitti previsti dall’art. 590- bis c.p Nonostante la novella del 2018 avesse modificato la procedibilità per taluni reati puniti con un tetto edittale non superiore nel massimo a quattro anni tutti divenuti perseguibili solo a querela di parte , non veniva annoverato il reato di lesioni stradali gravi nonostante rientrasse nella suddetta cornice edittale. I giudici delle leggi giustificano la mancata inclusione dell’art. 590-bis c.p. perché il legislatore ha inteso fornire una tutela rafforzata, anche in considerazione delle possibili conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima. Intenzione del legislatore in sintonia con la scelta compiuta di perseguibilità d’ufficio con la legge n. 41/2016 che lo ha introdotto. Non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova o per particolare tenuità del fatto? In sede di discussione, il pubblico ministero ha chiesto di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova, mentre la difesa chiedeva in prima battuta la particolare tenuità del fatto e solo in subordine l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Ebbene, per il Tribunale di Milano, pur ritenendo ferma la procedibilità d’ufficio, l’intervenuta remissione di querela finisce per avere comunque un peso decisivo nell’orientare il giudice nell’applicare la causa di non punibilità del 131- bis c.p Il limite edittale dei cinque anni di pena detentiva nel massimo non viene superato dall’art. 590- bis c.p La condotta dell’imputato non può considerarsi abituale stante l’incensuratezza dell’imputato. Offesa tenue. Il Tribunale meneghino compie una valutazione positiva anche in ordine alla tenuità dell’offesa in quanto la prognosi è stata di poco superiore al limite dei 40 giorni per i quali scatta l’aggravante . In tale valutazione, grande importanza hanno rivestito la tipologia delle lesioni riportate per lo più escoriazioni e la non particolare pericolosità della manovra peraltro in parte causata dalla copertura della visuale da parte delle auto parcheggiate . Conclusioni. La soluzione adottata del Tribunale di Milano appare condivisibile e dimostra la grande efficacia e importanza dell’istituto introdotto nel 2015 che incredibilmente una recente proposta di legge vorrebbe addirittura abolire! in quanto consente di adottare una soluzione col minimo pregiudizio per l’imputato qualora si sia processualmente verificato che l’offesa alla vittima della circolazione sia stata concretamente tenue.

Tribunale di Milano, sez. V Penale, sentenza 9 dicembre 2019 Giudice Zamagni Motivi della decisione L’imputato è stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui al capo di imputazione. Alla prima udienza, dichiarata l’assenza dell’imputato, si è disposto rinvio per legittimo impedimento del difensore che, all’udienza successiva, ha chiesto la sospensione del processo con messa alla prova. Elaborato il programma, all’udienza del 29.10.2018 il processo è stato sospeso come da provvedimento in data 29.10.2018. All’esito del percorso di messa alla prova è pervenuta la relazione positiva dell’UEPE. Fissata l’udienza è stata acquisita sul consenso delle parti la memoria prodotta dalla difesa ex art. 415 bis c.p.p. e la documentazione allegata nonché l’intero fascicolo del PM. All’esito della discussione il PM ha chiesto pronuncia di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova mentre il difensore ha chiesto il principalità sentenza di non doversi proceder per irrilevanza del fatto e, solo in via subordinata, sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Le conclusioni presentate dalla difesa in principalità devono essere accolte. All’esito positivo della messa alla prova, all’udienza del 10.6.2019, la difesa dell’imputato ha documentato l’intervenuta remissione della querela originariamente sporta dalla parte offesa per intervenuto integrale risarcimento del danno. Ha chiesto quindi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, richiesta rigettata ritenendo questo Giudice che la fattispecie contestata sia perseguibile d’ufficio ai sensi del novellato disposto dell’art. 590 bis c.p Avendo peraltro sollevato questione di legittimità costituzionale in altro procedimento, proprio in relazione alla procedibilità, questo Giudice, sull’accordo delle parti, ha rinviato il processo in attesa della pronuncia del Giudice delle leggi. La questione non risulta ancora decisa dalla Corte che ha peraltro deciso analoga questione sollevata dal Tribunale di La Spezia ritenendola manifestamente infondata. Ritenendo insussistenti elementi per una diversa pronuncia delle Corte Costituzionale sulla questione analoga sollevata da questo Giudice, non si è ritenuto di rinviare nuovamente il processo. Peraltro, ferma la procedibilità d’ufficio, è evidente che l’intervenuta remissione di querela non può non avere incidenza sulla valutazione richiesta dalla difesa in punto ricorrenza di una ipotesi di tenuità dell’offesa. Preliminarmente, deve osservarsi come non vi siano dubbi sulla penale responsabilità dell’imputato per il reato contestato. Risulta infatti, sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nel sinistro che, in assenza di testimoni oculari, hanno consentito la ricostruzione del fatto, che l’imputato, percorrendo via in Milano in direzione viale Certosa, giunto all’intersezione tra le due vie e gravato dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli transitanti sul viale Certosa, nello svoltare a destra sul predetto viale ometteva di dare la precedenza al motoveicolo, con conseguente caduta a terra del suo conducente. Non è chiaro, dalla ricostruzione del sinistro operata nella relazione di incidente stradale, se la caduta avvenne a seguito della frenata volta ad evitare l’auto o se vi fu un impatto con conseguente caduta. Sul punto le versioni dell’imputato e della parte offesa raccolte dalla polizia locale non sono coincidenti. La circostanza è peraltro di scarso rilievo atteso che, anche a voler aderire alla versione data dall’imputato, confermata in parte dalle tracce di frenata rilevate al suolo, ciò che determinò la caduta della parte offesa fu una manovra diretta ad evitare l’auto immessasi senza dare la dovuta precedenza. Il LC ha infatti dichiarato proveniente da via , percorrevo via in direzione viale Certosa. Giunto all’intersezione tra le suddette vie, mi fermavo al segnale di ‘dare la precedenza’ presente in luogo dovendo svoltare poi a destra sulla carreggiata, dovevo avanzare per poter vedere se arrivassero veicoli a cui dare la precedenza, improvvisamente però vedevo un motociclo che frenava, proveniente dalla mia sinistra e poi rovinava al suolo e urtava la mia auto sullo spigolo anteriore sinistro”. E’ dunque evidente che ciò che determinò il conducente del motoveicolo a frenare fu proprio la necessità di evitare l’impatto con l’auto immessasi sul viale senza dare la dovuta precedenza. Che poi si sia trattato di uno sporgersi con il muso per vedere oltre le auto parcheggiate ovvero di una immissione appare poco rilevante posto che anche lo sporgersi con il muso impegnando di fatto la carreggiata percorsa dai veicoli con diritto di precedenza equivale a non dare la precedenza. La caduta determinò le lesioni certificate in atti e apprezzabili anche attraverso la documentazione fotografica acquisita e, anche sulla base di un parere medico legale steso su incarico della persona offesa, quest’ultima e la compagnia assicurativa firmarono una transazione con liquidazione degli importi in essa indicati. Risarcito il danno lo ZL, come già detto, rimise la querela. Ciò premesso in punto responsabilità del LC, l’offesa deve essere ritenuta di particolare tenuità. Il reato è punito con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione non ricorre nel caso in esame alcuno degli elementi indicati al comma 2 dell’art. 131 bis c.p. che impediscono di ritenere di particolare tenuità l’offesa, né il comportamento può ritenersi abituale, trattandosi di imputato incensurato e non risultando in atti alcun elemento che possa sostenere un giudizio di non occasionalità del fatto. La valutazione di tenuità dell’offesa emerge sia dalla prognosi di poco superiore al limite dei quaranta giorni che fa scattare la previsione normativa di cui al comma 1 dell’art. 590 bis c.p., sia dalla intervenuta remissione di querela, indicativa della valutazione effettuata dallo stesso titolare del bene giuridico offeso in ordine all’assenza di interesse al perseguimento del fatto, oltre che dalle modalità del fatto. Per quanto il profilo di valutazione della tenuità dell’offesa, qui individuabile nella tipologia di lesioni riportate, per lo più escoriazioni, e nei giorni di prognosi comunque di poco superiori ai 40 giorni indicative della tenuità del danno, sia strettamente oggettivo è però evidente la marcata rilevanza della valutazione del titolare del bene giuridico offeso dal reato. Anche le modalità della condotta consentono di ritenere l’offesa tenue si è trattato di una manovra di non particolare pericolosità ed in parte causata dalla copertura della visuale da parte di auto parcheggiate con un grado di colpa, indubbiamente incidente sulle modalità della condotta ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p., decisamente contenuto. Come detto l’imputato è incensurato e la condotta, in assenza di indici in tale senso, deve ritenersi occasionale. Sussistendo pertanto tutti i presupposti di legge, deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità. P.Q.M. Visto l’art. 469 c.p.p. e 131 bis c.p. DICHIARA Non doversi procedere nei confronti di LC per essere il fatto di particolare tenuità