Lesioni da sinistro: il potere discrezionale del giudice per la revoca della patente

In tema di lesioni gravi da sinistro stradale, spetta al giudice valutare i singoli casi e decidere se applicare, secondo la gravità della condotta, la sanzione amministrativa della revoca della patente o quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata indicata dalla legge.

Così la Cassazione con sentenza n. 4924/20, depositata il 5 febbraio. Il caso. Avverso la sentenza del Tribunale che condannava l’odierna ricorrente alla pena di giustizia nonché alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di lesioni gravi da sinistro stradale, il difensore di fiducia della stessa ricorre per la cassazione, lamentando l’illegittima applicazione della suddetta sanzione amministrativa e imponendo di graduarla. Revoca della patente. A tal proposito è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, c.d.s. laddove prevede l’automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali non riconducibili allo stato di ebbrezza o alla guida alterata per l’assunzione di droghe. Spetta infatti al giudice valutare i singoli casi e decidere se applicare, secondo la gravità della condotta, la sanzione amministrativa della revoca della patente o quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata indicata dalla legge. Nel caso di specie, in sede di sentenza ex art. 444 c.p.p., il giudice ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prima dell’intervento della Corte Costituzionale nondimeno però, poiché la durata della sospensione o la revoca deve essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente, non può procedersi alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria direttamente in tale sede, ma deve provvedere l’ufficio giudiziario a quo . Sulla base di tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla revoca della patente di guida e trasmessa al Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 gennaio – 5 febbraio 2020, n. 4924 Presidente Ciampi – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.S.S. , per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 19.09.2018 n. 12128/18 con cui con la quale il Tribunale di Roma, in funzione monocratica, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato nei suoi confronti la pena ritenuta di giustizia, nonché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di lesioni gravi da sinistro stradale, contestato come commesso in omissis . 2. Con unico motivo lamenta violazione di legge e la illegittima applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente deduce che i principi di ragionevolezza e proporzionalità non consentono di assimilare in un unico trattamento gravemente sanzionatorio fatti reato diversi quanto alle gravità delle condotte e dell’evento e impongono di graduare la sanzione amministrativa di cui all’art. 222 C.d.S Chiede di sollevare questioni di legittimità in relazione agli artt. 3 e 27 Cost 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma, limitatamente alla revoca della patente, per un nuovo esame, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 20.12.2019. 4.Va osservato che, nelle more, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019 pubblicata il 17.04.2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2 quarto periodo del CDS, laddove prevede l’automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali artt. 589 bis e 590 cis c.p. non riconducibili allo stato di ebbrezza o ad alterazioni per l’assunzione di droghe. Invero, si legge nella sentenza della Consulta che nell’art. 222 C.d.S. l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal comma 3 sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis c.p. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal comma 3 sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis c.p. o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. Pertanto, tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di cui al secondo e al comma 3 sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis c.p., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 C.d.S In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 C.d.S., potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 C.d.S. . 4.1. Nel caso di specie il giudice, in sede di pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p., ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 prima dell’intervento della Corte Costituzionale. È appena il caso di ricordare che la sanzione amministrativa in parola non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che è limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nondimeno, poiché la durata della sospensione o la revoca dev’essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente, non può procedersi alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria direttamente in questa sede ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. L. A tanto deve provvedere perciò l’Ufficio giudiziario a quo, nell’esercizio del proprio potere discrezionale. 5. L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente alla revoca della patente di guida e trasmessa al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma.