Ruba nella hall dell’hotel chiuso al pubblico: è furto in privata dimora

La nozione di luogo di privata dimora comprende anche luoghi in cui in via transitoria si svolgono atti aventi natura privata, come nel caso di un albergo chiuso al pubblico per lavori di manutenzione, non ricomprendendosi esclusivamente quelli destinati all’abitazione in senso stretto.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 4444/2020, depositata il 3 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Rimini con cui l’imputato era stato condannato per furto in privata dimora ex art. 624- bis c.p. per essersi introdotto, al fine di trarne profitto, in un hotel chiuso al pubblico, impossessandosi di alcune monete lì reperite. Avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione l’imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando che per privata dimora debba intendersi esclusivamente il luogo in cui si svolgono atti di vita privata, posto che l’albergo, pur essendo chiuso al pubblico, era occasionalmente aperto per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione. In ogni caso, sostiene il ricorrente, la hall nella quale è avvenuto il furto, era accessibile a chiunque a prescindere dalla chiusura al pubblico della struttura. Pertanto, mancherebbero i requisiti di destinazione del luogo ad atti propri della vita privata. Privata dimora. Osserva la Cassazione che, secondo la giurisprudenza, per configurare il reato ex art. 624-bis c.p. rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi che hanno le caratteristiche proprie dell’abitazione o nei quali si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell’accesso a terzi, non essendo sufficiente a tal fine che si tratti di luoghi in cui si svolgono occasionalmente atti della vita privata. Pertanto, la nozione di luogo di privata dimora comprende anche luoghi in cui in via transitoria si svolgono atti aventi natura privata, non ricomprendendosi esclusivamente quelli destinati all’abitazione in senso stretto. Dunque, anche un luogo pubblico in cui in maniera transitoria si esplicano atti di natura privata può costituire privata dimora. Sottolineano quindi i Giudice che non è sufficiente il fatto che il furto sia avvenuto in un hotel destinato all’affluenza del pubblico per escludere il reato di cui all’art. 624-bis c.p Posto che nel caso concreto il furto è avvenuto in un albergo chiuso al pubblico per lavori di manutenzione, l’introduzione nella hall è stata furtiva e non concomitante ad un’apertura dell’esercizio al pubblico. Sulla base di tali presupposti il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 ottobre 2019 – 3 febbraio 2020, n. 4444 Presidente Vessichelli – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, emessa in data 21 settembre 2018, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 16 marzo 2017 dal Tribunale di Rimini, con la quale S.D. era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 206 di multa in relazione al reato di cui all’art. 624 bis c.p., contestato perché, al fine di trarne profitto, si era introdotto nell’hotel , sito in omissis , struttura chiusa al pubblico da considerarsi privata dimora, impossessandosi di monete pari a cinque Euro fatto commesso, in , in data omissis . 2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi. 2.1 Vizio di violazione di legge penale e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , in relazione all’art. 624 bis c.p., con conseguente riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 624, eventualmente in forma aggravata. In tale ottica la difesa ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale privata dimora è esclusivamente il luogo in cui si svolgono atti della vita privata, soggetto alle regole della privacy. L’albergo, pur chiuso al pubblico, era aperto occasionalmente per lo svolgimento di lavori di manutenzione in ogni caso la hall, in cui era stato perpetrato il furto, era accessibile a chiunque, indipendentemente dalla chiusura all’esterno della struttura. Mancherebbero pertanto i requisiti di destinazione del luogo ad atti della vita privata. Per di più, mancherebbe il necessario rapporto di stabilità e di durata tra il luogo e la persona, posto che il proprietario si trovava in loco per svolgere occasionalmente dei lavori. Mancherebbe, altresì, la non accessibilità al luogo da parte di terzi estranei e non autorizzati dal titolare. Considerato in diritto 1.Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi che hanno le caratteristiche proprie dell’abitazione o nei quali si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell’accesso a terzi, non essendo sufficiente che si tratti soltanto di luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata. Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018 - dep. 13/07/2018, D’Antonio, Rv. 273458 . Ne consegue che la nozione di luogo di privata dimora ricomprende altresì luoghi in cui in via transitoria si svolgono atti di natura privata, non intendendosi come tali in via esclusiva luoghi destinati in senso stretto ad abitazione anche un luogo pubblico, in cui transitoriamente si esplicano atti privati, va ricondotto a tale nozione. A titolo esemplificativo, a conferma dell’assunto sostenuto, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il tentato furto in abitazione artt. 56 e 624 bis c.p. la condotta di colui che s’introduca in una struttura alberghiera e tenti ulteriormente di introdursi in alcune camere occupate dagli ospiti all’evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali. Sez. 5, n. 32830 del 25/05/2011 - dep. 25/08/2011, Pg in proc. guarda e altro, Rv. 250591 . Integra, altresì, il delitto di furto in abitazione art. 624 bis c.p. , la condotta di colui che commetta il furto all’interno di un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell’albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si intrattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla propria sfera privata. Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010 - dep. 08/02/2011, Bifara, Rv. 249268 Si deve, quindi, concludere che non è sufficiente il fatto che il furto avvenga in un albergo, ossia in un esercizio destinato all’affluenza del pubblico, per escludere il reato di cui all’art. 624 bis c.p 2. Poste tali premesse, va evidenziato che, nella fattispecie, l’azione furtiva è stata posta in essere nella hall di un hotel chiuso per la stagione invernale e aperto temporaneamente per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, sicché l’introduzione della hall è stata furtiva e non concomitante ad un’apertura dell’esercizio al pubblico. Non sussistono, pertanto, i presupposti per la richiesta derubricazione della qualificazione giuridica del fatto. 3.Sulla base delle considerazioni esposte, si deve rigettare il ricorso, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.