Competenza sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione

E’ il giudice per le indagini preliminari, in qualità di giudice dell’esecuzione, a dover provvedere sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento.

Lo hanno affermato le Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 4535/20, depositata il 3 febbraio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Firenze dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta avanzata da una società cooperativa per la liquidazione dei compensi inerenti all’attività di custodia di un motoveicolo oggetto di sequestro nell’ambito di un procedimento penale per furto, definito con decreto di archiviazione e restituzione del mezzo al legittimo proprietario. Secondo il GIP, in forza dell’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, avrebbe dovuto decidere il PM sull’istanza in qualità di magistrato procedente al momento della richiesta. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 168 cit. e l’abnormità dell’atto. La questione. A fronte di un contrasto giurisprudenziale sul punto, è stata rimessa alle Sezioni Unite la decisione sul seguente quesito se, in caso di istanza presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento di archiviazione, la competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 168 d.P.R. n. 115/2002 sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati appartenga al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero . Ripercorrendo il contrasto giurisprudenziale venutosi a formare sul tema, le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento secondo cui la competenza a provvedere sia dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari quale giudice dell’esecuzione dopo la sentenza irrevocabile mentre durante la pendenza del giudizio di cognizione la competenza spetta al giudice avente la disponibilità del procedimento. Viene dunque cristallizzato il principio di diritto secondo cui la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell’esecuzione . Il ricorso viene dunque accolto e il provvedimento impugnato annullato con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 18 aprile 2019 – 3 febbraio 2020, n. 4535 Presidente Carcano – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 20 luglio 2018 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che si è dichiarato incompetente a provvedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, sulla richiesta avanzata dalla S.C.A.F. soc. coop. a r.l. per la liquidazione dei compensi inerenti all’attività di custodia del motoveicolo Aprilia Scarabeo 50, oggetto di sequestro nell’ambito del procedimento penale iscritto per il reato di furto e definito con decreto di archiviazione, cui è seguita la restituzione del mezzo al legittimo proprietario. La dichiarazione di incompetenza si fonda sulla formulazione dell’art. 168 cit. in base al quale la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e delle indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento motivato, dal magistrato che procede . Pertanto, secondo il Giudice per le indagini preliminari alla liquidazione delle spettanze e dell’indennità di custodia avrebbe dovuto provvedere il pubblico ministero, in qualità di magistrato procedente al momento della presentazione della richiesta, al quale erano stati restituiti gli atti a seguito del decreto di archiviazione emesso il 13 ottobre 2017. 2. Nel suo ricorso il Procuratore censura il provvedimento impugnato deducendo - il vizio di erronea interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, a norma del quale la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata dal magistrato che procede, da intendersi come il magistrato che ha la materiale disponibilità degli atti - l’abnormità del provvedimento, in quanto idoneo a determinare la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, imponendo al pubblico ministero un adempimento che si concretizzerebbe in un atto nullo in quanto emesso da organo privo di competenza funzionale. 3. La Quarta Sezione Penale, con ordinanza in data 5 dicembre 2018, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale riguardante l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente a liquidare i compensi dovuti al custode dei beni sequestrati che sia stato nominato dall’organo di polizia giudiziaria in occasione del sequestro. In particolare, la Sezione rimettente ha evidenziato come la questione si incentri sul significato da ascriversi alla locuzione magistrato che procede , in caso di istanza di liquidazione dei compensi al custode dei beni sequestrati presentata dopo il provvedimento di archiviazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, rilevando altresì come dalla composizione del contrasto dipenda il possibile diverso esito della presente decisione qualora la risposta al quesito dovesse propendere per la competenza del giudice per le indagini preliminari, il provvedimento declinatorio della competenza a decidere sulla richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività di custodia del veicolo già oggetto di sequestro sarebbe abnorme, come sostenuto dal Procuratore della Repubblica di Firenze, perché idoneo a determinare una stasi del procedimento il pubblico ministero potrebbe, infatti, superare lo stallo dell’iter processuale soltanto compiendo un atto che esorbita dalla propria competenza, dunque illegittimo qualora, invece, la competenza si radicasse nell’ufficio del pubblico ministero, il provvedimento sarebbe legittimo ed il ricorso sarebbe, conseguentemente, inammissibile in quanto proposto nei confronti dl un provvedimento dl restituzione degli atti al pubblico ministero che, per il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., sarebbe inoppugnabile. 4. In data 18 gennaio 2019, il Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale. 5. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta dell’11 ottobre 2018 e con successiva integrazione del 21 febbraio 2019, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata se, in caso di istanza presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento di archiviazione, la competenza a provvedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati appartenga al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero. 2. Innanzitutto deve affrontarsi il tema della ricorribilità del provvedimento impugnato ricondotta dal ricorrente al profilo della sua abnormità funzionale , in ragione della situazione di stasi processuale determinata dall’impossibilità di risolvere il conflitto tra pubblico ministero e giudice. Va, infatti, ricordato sul punto che queste Sezioni Unite hanno escluso che nella specie sussista un conflitto di competenza, configurabile solo tra organi giurisdizionali e, che, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei casi analoghi previsti dall’art. 28 c.p.p. Sez. U, n. 9605 del 28 novembre 2013, Seghaier, Rv. 257989 . Nella stessa decisione è stata richiamata la linea interpretativa della qualificazione del provvedimento con cui il giudice restituisce al pubblico ministero la richiesta di liquidazione dei compensi come atto abnorme, impugnabile con ricorso per cassazione, in assenza di specifici mezzi di gravame per tali tipologie di atti, orientamento, peraltro, già seguito da queste Sezioni Unite Sez. U, n. 19289 del 25 febbraio 2004, Lustri, Rv. 227355 , che, chiamate a pronunciarsi relativamente alla questione della competenza a decidere sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, hanno ritenuto abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la trasmissione, per competenza, al pubblico ministero di una tale domanda e dalla giurisprudenza successiva Sez. 3, n. 818 del 17 novembre 2015, Bartone, Rv. 266176 Sez. 4, n. 43885 del 10 luglio 2018, ignoti, Rv. 254268 Sez. 4, n. 54227 del 14 settembre 2018, ignoti, Rv. 274428 . Sul punto le Sezioni Unite, hanno avuto occasione di ribadire che è affetto da abnormità, non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è aggiunto, in dette decisioni, che l’abnormità dell’atto può riguardare tanto il profilo strutturale - se l’atto si pone al di fuori del sistema normativo - quanto il profilo funzionale - nel caso in cui esso, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo Sez. U, n. 25957 del 26 marzo 2009, Toni, Rv. 243590 . Tale situazione di stasi si è verificata nel caso di specie e non è altrimenti eliminabile, perché sia il pubblico ministero che il giudice hanno rifiutato di emettere il richiesto provvedimento liquidatorio, non essendo ipotizzabile come già evidenziato - un conflitto negativo di competenza. 3. Ciò premesso, va osservato come sulla questione vi è contrasto giurisprudenziale evidenziato nell’ordinanza di rimessione, in merito alla interpretazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, con specifico riferimento al criterio da seguire per individuare il magistrato che procede in quanto ha la disponibilità degli atti nel momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione dopo l’archiviazione del procedimento. Prima dell’emanazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , le Sezioni Unite sent. n. 25161 del 24/04/2002, Fabrizi, Rv. 221660 hanno affermato il criterio secondo cui la competenza spetta - nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, al giudice dell’esecuzione, il quale decide con le forme del procedimento di esecuzione - nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, al giudice che ha la disponibilità del procedimento che decide con ordinanza de plano - nella fase delle indagini preliminari al pubblico ministero che provvede con decreto motivato. Il regolamento della materia, da intendersi uniforme, in quanto concernente vicende, per così dire, esterne ed accessorie al processo, venne rinvenuto nell’art. 263 c.p.p. che, in correlazione all’art. 695 c.p.p., stabiliva, in definitiva, il criterio attributivo di cui si è detto per tutte le fasi anche quelle delle indagini preliminari ed esecutiva ed i gradi del giudizio in senso conforme, successivamente, Sez. 5, n. 3187 del 24/10/2002, Bongiorni, Rv. 224280 e Sez. 3, n. 4023 del 22/11/2002, Rv. 224324 . Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, ha successivamente previsto al comma 1 che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal magistrato che procede questo intervento normativo, tuttavia, non dirime direttamente la questione oggi all’attenzione, non essendovi in tale ipotesi alcun magistrato procedente, da qui il richiamato contrasto giurisprudenziale oggetto del presente giudizio. 4. In alcune pronunce la competenza è stata attribuita al magistrato che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, segnatamente al momento della richiesta di liquidazione, cosicché la competenza spetterebbe al pubblico ministero, qualora la richiesta sia presentata allorché il giudice per le indagini preliminari non disponga materialmente del fascicolo per essere stato il procedimento archiviato con restituzione degli atti al pubblico ministero Sez. 4, n. 54227 del 14/09/2018, c. ignoti, Rv. 27227 Sez. 4, n. 2212 del 01/10/2014, dep. 2015, c. ignoti, Rv. 261765, in tema di spese relative ad intercettazioni telefoniche Sez. 4, n. 7468 del 01/12/2012, Pescatore, Rv. 25451601 Sez. 4, n. 26993 del 05/05/2004, Demo, Rv. 229661 . In altre decisioni si è affermato l’opposto principio secondo cui, anche in caso di archiviazione già disposta, la competenza a decidere appartiene al giudice per le indagini preliminari quale autorità procedente Sez. 4, n. 834 del 13/09/2017, dep. 2018, c. ignoti, Rv. 271748 Sez. 4, n. 24967 del 10/02/2017, c. ignoti, n. m. Sez. 5, n. 2924 del 12/11/2013, dep. 2014, c. ignoti, Rv. 257939 Sez. 5, n. 7710 del 09/12/2008, dep. 2009, Gabellone, Rv. 242947 Sez. 5, n. 9222 del 10/02/2006, c. ignoti, Rv. 23377001 Sez. 4, ord. n. 11195 del 26/01/2005, Paolucci, Rv. 231196 . Circa poi il significato della locuzione che procede , tale orientamento si è sviluppato nel senso che disporre degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere non è sinonimo di disporre fisicamente degli atti . Con particolare riferimento al tema delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento conclusosi con l’archiviazione, per magistrato che procede si è, infatti, inteso non l’ufficio dove gli atti sono materialmente archiviati, ma il magistrato che comunque disponga del procedimento, con la conseguenza che una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate Sez. 4, n. 834 del 13/09/2017, cit. Sez. 4, n. 34335 del 4/05/2011, Pronesti, n. m. Sez. 5, n. 9222 del 10/02/2006, c. ignoti, Rv. 233770 Sez. 4, n. 27915 del 13/04/2005, Ditta Truch Cars, Rv. 231811 . 4.1. Sul tema si sono nuovamente pronunciate le Sezioni Unite sent. n. 9605 del 28/11/2013, Seghaier, Rv. 257989 che, - nel dirimere il contrasto sorto tra diverse Sezioni semplici in merito all’individuazione dell’autorità competente a provvedere alla liquidazione dei compensi al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero - hanno affermato il principio secondo cui alla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, deve provvedere lo stesso pubblico ministero che ha conferito l’incarico, anche nel caso in cui il procedimento sia passato ad una fase successiva, a fronte dello stretto vincolo fiduciario che intercorre tra l’autorità giudiziaria che designa ed il soggetto designato quale perito o consulente . Tuttavia in tale pronuncia è stato chiaramente sottolineato che la regola individuata con riguardo al perito e consulente del pubblico ministero, derivando da una speciale disposizione normativa, non potrebbe incidere in alcun modo sulla regola fissata in via generale dall’art. 168 T.U. per il custode e gli altri ausiliari ivi menzionati . 5. Si ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui la competenza a provvedere sia dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari. Invero, nella citata sentenza n. 9605 del 28/11/2013 è stata ribadita la natura compilativa e non novativa del testo unico in materia di spese di giustizia, atteso che il legislatore aveva avuto uno specifico e limitato mandato, quello di coordinare ed armonizzare la legislazione previgente come testualmente detto nella relazione illustrativa della delega - con un puntuale vincolo per le innovazioni da apportare la coerenza logica sistematica della normativa da coordinare ed il rispetto della precedente normativa di settore. Con la conseguenza che le singole norme del testo unico non possono essere interpretate nel senso volto a determinare modifiche incidenti su diritti sostanziali o procedimentali rispetto alla situazione normativa precedente, propria delle diverse sotto materie. Ne deriva la perdurante attualità dei principi affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 25161 del 24/04/2002, Fabrizi, cit., che, quanto alla individuazione dell’organo designato a provvedere in prima istanza sulla richiesta del custode concernente l’anticipazione o la liquidazione finale del compenso a lui spettante, avevano osservato che la disposizione dell’art. 265 c.p.p., riproduce esattamente il dettato dell’art. 626 c.p.p. previgente, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità era concorde nel ritenere che la competenza appartenesse al giudice dell’esecuzione dopo la sentenza irrevocabile ed al giudice avente la disponibilità del procedimento durante la pendenza del giudizio di cognizione Sez. 1, n. 804 del 05/04/1978, Hagler, Rv. 138723 e che i medesimi criteri - tenuto conto della stretta connessione tra dissequestro e restituzione delle cose sequestrate e pagamento delle spese di custodia - restavano validi anche nella disciplina del nuovo codice di rito, con conseguente applicazione delle norme che concernono le spese processuali secondo con la conseguente competenza a decidere del giudice dell’esecuzione. Pertanto dopo l’emissione del decreto di archiviazione, l’adozione di tutti i provvedimenti connessi alla sorte delle cose sequestrate nel caso in cui il pubblico ministero non vi abbia provveduto nella fase delle indagini preliminari ed alla liquidazione dei compensi al custode spetta al giudice, in virtù del principio stabilito dall’art. 263 c.p.p., che prevede una competenza limitata del pubblico ministero alla sola fase delle indagini preliminari comma 4 e riserva, invece, al giudice tale competenza, attribuendola espressamente al giudice dell’esecuzione dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione comma 6 , e di quanto previsto dal menzionato art. 168 del T.U. del 2002, che attribuisce la liquidazione delle indennità di custodia al magistrato che procede , che va necessariamente identificato nel giudice dell’esecuzione, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia definito il procedimento accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. L’art. 263 c.p.p., infatti, pur non prendendo in espressa considerazione, nell’ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, come precisato, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell’esecuzione. La previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, l’espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato definito , ossia non esista più un giudice di cognizione, l’interessato deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione Sez.1, n. 15997 del 28/2/2014, Villa, Rv. 259912 . La enunciata regola deve quindi applicarsi anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest’ultimo, ma in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665 c.p.p. Sez. 1, n. 12880 del 19/02/2009, Maniago, Rv. 243046 . Il magistrato che procede di cui all’art. 168 del T.U. è dunque il giudice per le indagini preliminari quale giudice dell’esecuzione, rilevando, ai fini della competenza, non già la collocazione fisica del fascicolo archiviato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata. 6. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto La competenza a provvedere ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell’esecuzione . 7. Alla luce del principio appena enunciato, il ricorso del pubblico ministero risulta fondato e, conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.