Condannato l’utilizzo indebito di una carta di pagamento anche se è esclusa l’ipotesi del furto

Confermata la responsabilità di un uomo, beccato a impiegare illegittimamente una carta di pagamento non di sua proprietà. Irrilevante il fatto che egli sia stato assolto dall’accusa di furto della carta.

Beccato a usare una carta di pagamento non di sua proprietà. Inevitabile la condanna. Anche se è stata esclusa l’ipotesi accusatoria relativa al furto della carta Cassazione, sentenza n. 2728/20, sez. V Penale, depositata il 23 gennaio . Prelievo. Ricostruito l’episodio, verificatosi in un ufficio postale, l’uomo sotto processo viene inchiodato dalle immagini del sistema di videosorveglianza, e viene ritenuto colpevole per avere effettuato un prelievo utilizzando una carta postale di pagamento di cui non era titolare . Identica la lettura data dai giudici prima in Tribunale e poi in Corte d’appello. In entrambi i gradi di giudizio, difatti, è ritenuto irrilevante il dato relativo all’assoluzione dell’uomo dall’accusa di furto della carta . Impossessamento. Sulla stessa linea della Corte d’appello si attesta anche la Cassazione, confermando la condanna dell’uomo per indebito utilizzo della carta di pagamento . Respinta l’obiezione difensiva secondo cui era necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa della carta . Su questo punto i giudici del Palazzaccio’ ribattono che l’uso indebito della carta non trova un presupposto fondamentale nell’impossessamento illegittimo . Per fare chiarezza, poi, i magistrati ricordano che attraverso la norma incriminatrice il legislatore ha inteso contrastare il grave fenomeno del riciclaggio del denaro sporco, attuando una disciplina di controllo dei movimenti di denaro e di limitazione dell’uso del contante anche mediante l’uso delle carte di credito e dei documenti equipollenti . Di conseguenza, il reato può sussistere anche qualora la carta utilizzata non provenga da delitto, ed essendo volto a tutelare un interesse pubblico, finanche laddove il titolare della carta di credito abbia consentito al suo utilizzo ad opera di soggetto diverso . Peraltro, l’utilizzo della carta diviene indebito , concludono i giudici, non solo quando manca il consenso del titolare, ma pure quando sono violate le prescrizioni e le modalità d’impiego stabilite dall’emittente o dall’ente erogatore .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 dicembre 2019 23 gennaio 2020, n. 2728 Presidente Miccoli Relatore Romano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 22 giugno 2018 che ha condannato An. Ba. per il delitto di cui all'art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231 del 2007, con la recidiva reiterata specifica, alla pena di giustizia. Al Ba. si contesta di avere effettuato un prelievo utilizzando presso un ufficio postale una carta postale di pagamento di cui non era titolare. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso An. Ba., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La Corte di appello non aveva dato risposta ai motivi di gravame sul punto ed aveva affermato, con una motivazione estremamente succinta, la responsabilità del ricorrente basandosi su mere congetture e precisamente sulla presenza del Ba. sul luogo del delitto in un orario compatibile con quello del prelievo e sulle sensazioni della polizia giudiziaria. Con l'appello, al fine di evidenziare la sussistenza di un ragionevole dubbio, erano state segnalate le discrepanze in ordine alle prove dichiarative e la esistenza di un disallineamento orario del sistema di videosorveglianza che non consentiva di stabilire con certezza la presenza del Ba. sul posto del prelievo indebitamente eseguito. Sul punto la Corte di appello aveva motivato in modo apodittico senza dare risposta al rilievo che prima e dopo la riscossione fraudolenta erano stati effettuati altri prelievi in relazione ai quali non erano state svolte indagini per identificare gli autori delle transazioni. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231 del 2007, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. In particolare, la motivazione era illogica perché il Ba. era stato assolto dall'imputazione di furto avente ad oggetto la stessa carta di pagamento in relazione alla quale gli veniva contestato l'abusivo utilizzo e la Corte di appello non aveva spiegato come egli fosse entrato in possesso di detta carta. Solo laddove egli avesse partecipato al furto, avrebbe potuto affermarsi che egli conosceva la provenienza delittuosa della carta e quindi qualificare come indebito il suo utilizzo in difetto di tale elemento doveva escludersi il dolo e sussisteva, pertanto, violazione della citata disposizione. La Corte di appello non aveva fornito alcuna spiegazione sulle modalità con le quali il Ba. era entrato in possesso della carta di pagamento egli doveva averla ricevuta dall'autore del furto, ma il fatto avrebbe dovuto allora essere riqualificato come ricettazione o almeno quale incauto acquisto. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte di appello, nel motivare l'applicazione della recidiva, si era limitata a dare atto dell'esistenza dei precedenti penali, senza indicare le ragioni per le quali il nuovo delitto manifestasse una maggiore e più spiccata capacità criminale del Ba., Nel caso di specie, peraltro, ai fini dell'applicazione della recidiva, si era tenuto conto anche di una condanna divenuta irrevocabile il 18 maggio 2017, ossia dopo il fatto per il quale si procede in questa sede, commesso il 4 marzo 2016, in violazione dell'art. 99 cod. pen., per il quale potevano essere valutati solo le condanne divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo reato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. Il ricorrente lamenta la mancata motivazione in ordine a censure che non vengono illustrate, ma sono solo genericamente richiamate all'interno del ricorso per cassazione. È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C, Rv. 275853 Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264879, che ha evidenziato che l'applicazione del principio è ancor più necessaria laddove la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per relationem alla sentenza di questi, poiché in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate . Quanto alla regola di giudizio compendiata nella formula %& lt %& lt al di= dubbio= ogni= ragionevole= & gt & gt , essa rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 . Nel caso di specie non sussiste la illogicità manifesta e decisiva della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello e il Tribunale affermato la penale responsabilità del Ba. sulla base della ammissione dell'imputato contenuta nel suo atto di appello - di essere il soggetto ripreso dall'impianto di videosorveglianza dell'ufficio postale mentre effettuava il prelievo e dalla assenza di prelievi effettuati al bancomat dell'ufficio postale utilizzando carte intestate al Ba 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste alcuna incompatibilità logica tra l'assoluzione del Ba. dalla imputazione di furto e la condanna per il reato di indebito utilizzo della carta di pagamento. Deve a tale proposito osservarsi che il motivo di ricorso poggia sull'assunto che il delitto di indebito utilizzo della carta di pagamento presupponga, ai fini del dolo, la consapevolezza della provenienza delittuosa della carta utilizzata. Tale assunto è, tuttavia, erroneo, in quanto la provenienza delittuosa della carta non è affatto necessaria per la sussistenza del delitto per il quale il Ba. è stato condannato, non trovando l'uso indebito della carta un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo Sez. 5, n. 44018 del 10/10/2005, Fazio, Rv. 232810 Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218871 , atteso che attraverso la norma incriminatrice il legislatore ha inteso contrastare il grave fenomeno del riciclaggio del danaro sporco, attuando una disciplina di controllo dei movimenti di danaro e di limitazione dell'uso del contante mediante anche l'uso delle carte di credito e dei documenti equipollenti. Il reato, quindi, ben può sussistere anche qualora la carta utilizzata non provenga da delitto e, essendo volto a tutelare un interesse pubblico, finanche laddove il titolare della carta di credito abbia consentito al suo utilizzo ad opera di soggetto diverso. Questa Corte di cassazione ha affermato che integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 poi trasfuso nell'art. 55, comma 9, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ed ora nell'art 493-ter cod. pen. , che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti %& lt %& lt di illecita= provenienza= & gt & gt , le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale vedi Cass. n. 7658 del 27/01/2015, Malich, Rv. 262572 in una fattispecie relativa alla detenzione di carte di credito di provenienza furtiva, in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di ricettazione . Inoltre, poiché il reato di illecito uso di carta di credito non tutela il bene del patrimonio, ma è finalizzato a contenere il fenomeno del riciclaggio e garantisce, in modo più o meno diretto, i valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, tanto che, ai fini della sua configurabilità, non assume rilievo alcuno nemmeno la circostanza dell'eventuale contitolarità del conto Sez. 6, n. 29821 del 24/04/2012, Battigaglia, Rv. 253175 , nessun valore può attribuirsi al consenso del titolare della carta di credito, che non può assumere rilievo ai sensi dell'art. 50 c.p., essendo il bene giuridico che la disposizione penale intende tutelare indisponibile da parte del titolare della carta. Quest'ultimo, peraltro, può utilizzare la carta solo in virtù del contratto che lo lega all'emittente della carta. Questa Corte di Cassazione ha affermato, in tema di uso indebito di carta di credito, che poiché il legittimo detentore ha titolo all'utilizzazione di quest'ultima solo per effetto del rapporto contrattuale che lo ha autorizzato a tanto e finché il rapporto stesso perduri, la revoca dell'autorizzazione da parte dell'emittente priva colui al quale la carta era stata rilasciata della titolarità di essa e del conseguente diritto di utilizzarla dal momento in cui egli viene a conoscenza dell'atto di revoca, sicché l'ulteriore sua utilizzazione integra il reato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197 Sez. 1, n. 46543 del 11/11/2003, Bonacci, Rv. 226613, relativa ad una fattispecie in cui si è ritenuta raggiunta la conoscenza, da parte del titolare della carta, del recesso dell'emittente in seguito all'avvenuta restituzione a quest'ultimo dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale egli aveva comunicato al primo l'avvenuta cessazione del rapporto . L'utilizzo della carta diviene indebito non solo quando manca il consenso del titolare, ma pure quando sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore. Anche un utilizzo da parte del titolare della carta di credito in violazione dei limiti e delle condizioni del contratto in virtù del quale la carta è stata rilasciata integra pertanto reato, atteso che la violazione delle prescrizioni che concorrono a disciplinare il rapporto fa venir meno la titolarità della carta, che non deve essere intesa in senso meramente formale, come semplice intestazione del documento, e le norme dei contratti che disciplinano l'utilizzo delle carte di credito o di debito da parte dei loro titolari generalmente escludono che gli intestatari delle carte possano prestarle o comunque consentirne l'utilizzo a terzi senza l'autorizzazione del prestatore dei servizi di pagamento che ha emesso la carta. Appare, pertanto, evidente la erroneità dell'assunto sul quale il ricorrente poggia la sua censura. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. In tema di recidiva reiterata, l'aumento di pena apportato per la recidiva, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo Sez. 5, n. 48341 del 07/10/2015, Lo Presti, Rv. 265333 . Ai fini della applicazione della recidiva è, quindi, innanzitutto necessario che l'imputato abbia commesso il reato dopo essere stato condannato con sentenza irrevocabile - una o più volte e per reati della stessa indole o di indole diversa a seconda del tipo di recidiva applicata - e poi, considerato che l'aumento per la recidiva è facoltativo, occorre che il nuovo fatto manifesti una maggiore e più spiccata capacità a delinquere. In relazione al primo requisito, le condanne devono essere divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo reato Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C, Rv. 274692 . Nel caso di specie i precedenti penali dell'imputato, anche prescindendo dalla condanna per il reato di rapina di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 18 maggio 2017, consentono l'applicazione della ritenuta recidiva. In relazione al secondo presupposto, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684, che richiama Corte cost. sent. n. 185 del 2015 . A tale proposito, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960 . Nel caso di specie la Corte di appello ha motivato in ordine all'esercizio di tale potere discrezionale, segnalando che l'ulteriore caduta nel crimine è avvenuta poco dopo che l'imputato era stato rimesso in libertà al termine di un considerevole periodo di espiazione della pena. Il motivo è quindi infondato laddove si lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Né può rilevare la circostanza che nella motivazione si faccia riferimento ad un delitto di rapina per il quale il Ba. ha riportato condanna divenuta irrevocabile solo dopo la commissione del delitto per il quale si procede in questa sede. Il riferimento a tale delitto è volto a giustificare l'esercizio del potere discrezionale di applicazione dell'aumento per la recidiva, che deve avvenire tenendo conto della capacità criminale dell'imputato. Difatti, ferma restando la necessità, ai fini del primo requisito, della sussistenza di condanne passate in giudicato precedentemente alla commissione del nuovo fatto, nel motivare l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, il giudice ben può fare riferimento alla pericolosità sociale del colpevole, desunta, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, n. 2 e n. 3 cod. pen., non solo dalla condotta antecedente al reato e dal fatto di reato per il quale si procede, ma pure dalla condotta anteriore e successiva al fatto per cui si procede e quindi pure dai precedenti penali per fatti commessi anteriormente, ma accertati con sentenza passata in giudicato successivamente a quello per il quale si procede e finanche dai precedenti penali per fatti commessi successivamente, anche al fine di escludere la natura occasionale della ricaduta. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.