Scontro tra un veicolo ed una moto, occorre esaminare congiuntamente le condotte di entrambi i conducenti

La possibilità di far affidamento sulla condotta diligente altrui viene meno allorquando, in relazione alle circostanze del caso concreto, sia ragionevolmente prevedibile l’inosservanza delle regole cautelari da parte degli altri utenti della strada. Il giudizio di prevedibilità, in questo caso, deve essere svolto dal giudice ex ante.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2252/20, depositata il 22 gennaio, è chiamata ad intervenire in una causa che vedeva responsabile l’imputato pe aver provocato un incidente stradale. Al soggetto era contestato di essersi immesso nella strada provenendo da un’area di sosta senza sincerarsi di poter eseguire la manovra senza creare intralcio alla circolazione e in violazione all’obbligo di riconoscere la precedenza determinando lo scontro con il motociclista che cadeva a terra. Le condotte dei conducenti. Per i Giudici d’appello l’imputato non ha conformato la propria condotta agli obblighi di cautela e di prudenza avendo effettuato una manovra di immissione nel flusso stradale pur dovendo prevedere il sopraggiungere del motociclista in quanto ricorrevano margini spazio-temporali di avvistamento. Ma così facendo, il giudice distrettuale omette di esaminare congiuntamente le condotte dei conducenti coinvolti nel sinistro ma si limita ad affermare che sussiste la responsabilità del conducente ogni volta che lo stesso abbia un dovere di precedenza, senza bilanciare gli apporti dei conducenti antagonisti. Si tratta quindi di un ragionamento incompleto quello dei giudici d’appello , poiché cristallizza il problema sul momento dell’impatto tra i veicoli, non esplorando i termini e l’ambito delle condotte dovute infatti, il motociclista, proprio in ragione dell’anticipo con cui la manovra di immissione era stata eseguita e dei margini spazio-temporali di avvistamento, avrebbe potuto regolare la propria andatura di guida in modo da evitare lo scontro. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 novembre 2019 – 22 gennaio 2020, n. 2252 Presidente Ciampi – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Fermo, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante dell’inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale, rideterminava la pena nei confronti di GE.Ma. in relazione al reato di omicidio colposo nella misura di sei mesi di reclusione. Al GE. era contestato di essersi immesso nella circolazione stradale in omissis provenendo da area di sosta senza sincerarsi di potere eseguire la manovra senza creare intralcio alla circolazione e in violazione all’obbligo di riconoscere la precedenza agli autoveicoli marcianti sulla sede stradale determinando in tale modo il motociclista che sopraggiungeva ad operare una brusca frenata da cui scaturiva la caduta in terra e il violento urto contro l’autoveicolo che ne determinava la morte. 2. La Corte di appello di Ancona sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti nel contraddittorio delle parti riconosceva la responsabilità del GE. sul presupposto che al momento in cui il prevenuto si era immesso nella circolazione questi era in grado di percepire che il motociclista stava sopraggiungendo sulla strada privilegiata, in ragione dei tempi di avvistamento e della velocità rispettivamente tenuta dai due automezzi di talché era obbligo del GE. ritardare l’immissione riconoscendo la precedenza ai veicoli circolanti sulla sede stradale, evitando di costituire intralcio alla circolazione ai sensi dell’art. 154 C.d.S 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato la quale ha articolato due motivi di ricorso. 3.1 Con un primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova, laddove il giudice di appello aveva fondato il proprio giudizio sulla base di rilievi tecnici, seppure contrapposti, senza peraltro considerare le testimonianze dei testi escussi e in particolare del teste G. il quale aveva riferito che al momento della immissione nella circolazione stradale da parte del GE. il motociclista non aveva ancora impegnato il rettilineo di circa cento metri che lo separava dal punto di incrocio. Con una ulteriore articolazione lamenta omessa motivazione in punto agli esiti dell’esperimento condotto dalla difesa dell’imputato che aveva ricostruito le fasi del sinistro in un tracciato analogo e mediante l’impiego di un motociclista professionista laddove l’esperimento aveva fornito risultati del tutto diversi da quelli indicati dal perito giudiziale e posti a fondamento della decisione che riconosciuto la responsabilità dell’imputato. 3.2 Con memoria difensiva in data 21.10.2019 la difesa dell’imputato ribadiva i profili di doglianza avverso la decisione della Corte di Appello di Ancona evidenziando il contenuto delle testimonianze assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale e le conclusioni dell’esperimento difensivo realizzato denunciando la totale pretermissione di tali emergenze da parte del giudice di appello. Ritenuto in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente e pertanto si impone l’annullamento della sentenza impugnata. I giudici di merito assumono sussistere la responsabilità del GE. nella causazione dell’evento infausto per colpa specifica consistita nel non avere egli riconosciuto la precedenza al conducente dell’autoveicolo che sopraggiungeva da tergo, in presenza di immissione nel flusso della circolazione da una situazione di sosta. In particolare, si afferma in sentenza che l’imputato non ha conformato la propria condotta a quegli obblighi di cautela e prudenza, previsti dalle norme del C.d.S., in particolare dall’art. 154 e più in generale dell’art. 140, avendo effettuato una manovra di immissione nel flusso della circolazione pure dovendo prevedere il sopraggiungere del motociclista in quanto ricorrevano adeguati margini spazio temporali di avvistamento. 2. Per i giudici distrettuali, poi, la condotta della vittima, che procedeva ad una velocità più elevata rispetto al limite massimo consentito su quel tratto stradale, non poteva ritenersi un fattore eccezionale, atipico o imprevedibile, da solo sufficiente a produrre l’evento, nè rilevava la circostanza che, come emerso dagli accertamenti tecnici il motociclista avrebbe potuto evitare l’impatto soltanto decelerando l’andatura e frenando pure tenendo una velocità prossima ai valori raggiunti sebbene non regolamentari, ma anzi la esigenza di sottoporre il motociclo ad azione frenante serviva a confortare la tesi accusatoria. 3. La sentenza in esame mal si confronta con la giurisprudenza di questa Corte in ordine al c.d. principio dell’affidamento, espressione del più generale principio costituzionalmente posto della responsabilità penale personale dell’imputato. La giurisprudenza di questa Corte, in tema di sinistri da circolazione stradale, ha affermato che il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite generale della prevedibilità ed evitabilità del caso concreto ex multis Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981 Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997 Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, Bonfrisco, Rv. 272223 . 3.1 I principio di cui si discute, più in generale, costituisce una particolare accezione del più generale principio del rischio consentito dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe il risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l’affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste. Nell’ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997 . Sostanzialmente, quindi, la possibilità di fare affidamento sulla condotta diligente altrui viene meno allor quando, in relazione alle circostanze del caso concreto, sia concretamente e ragionevolmente prevedibile l’inosservanza delle regole cautelare da parte degli altri utenti della strada. Il giudizio di prevedibilità, anche in questo caso, deve essere svolto dal giudice ex ante, avendo come parametro di riferimento la condotta del c.d. agente modello razionale, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell’evento. 4. Ebbene, nel caso che ci occupa ricorrono una serie di argomenti idonei a porre in discussione, in termini rilevanti, le premesse logico giuridiche degli argomenti posti a fondamento del giudizio di condanna. In particolare deve ritenersi non adeguatamente supportato il giudizio di prevedibilità in concreto della condotta di guida del motociclista la diligenza richiesta al conducente che si immette nella circolazione infatti non può infatti estendersi alla previsione di una condotta del conducente antagonista talmente incauta o atipica da presentare profili di abnormità. Ciò che emerge in concreto, infatti, non è la particolare velocità con cui viaggiava il motociclista L.D. , comunque superiore ai limiti massimi e in accelerazione in quanto proveniva da una curva piuttosto accentuata, ma la mancanza da parte di questi di una razionale manovra volta ad evitare l’impatto, manovra che, come appurato anche dalle sentenze di merito, avrebbe di certo scongiurato l’evento infausto in ragione dei margini spazio temporali a disposizione. 5. Il giudice distrettuale omette di esaminare congiuntamente le condotte dei conducenti coinvolti nel sinistro ma si limita apoditticamente ad affermare che sussiste la responsabilità del conducente ogniqualvolta lo stesso abbia un dovere di precedenza, senza bilanciare gli apporti offerti dai conducenti antagonisti e concretamente prospettarsi le possibili condotte alternative del conducente che, pure titolare del diritto di precedenza, abbia in concreto serbato un comportamento di guida inosservante di specifiche regole cautelari ma soprattutto incoerente con la situazione della circolazione che si era profilata dinanzi ad esso tanto da apparire anomalo o irrazionale. 5.1 Invero il giudice distrettuale ha riportato alcuni dati offerti dalla consulenza del perito nominato dal GIP che, se confermati, consentono di porre fortemente in dubbio la ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo al conducente GE. . Sotto un primo profilo infatti la sentenza impugnata, nel riportare alcuni punti salienti della perizia, riferisce che il GE. , dopo essersi immesso nella circolazione partendo da una condizione di sosta, procedeva ad una velocità superiore ai 40 km/h e tale circostanza risulta chiaramente incompatibile con una condotta di guida improntata a improvvisa immissione nel flusso della circolazione o a una repentina turbativa rispetto alla circolazione del conducente del motoveicolo il quale, sempre in accordo alle risultanze peritali, manteneva, oltre al tempo psicotecnico di reazione, un ulteriore margine di sessanta metri e quindi di diversi secondi per evitare l’impatto. Orbene dagli accertamenti tecnici emerge altresì che la metà di tale spazio venne consumato in decelerazione a seguito di brusca frenata, mentre nella porzione dello spazio residuo interveniva la caduta in terra della moto e la proiezione del conducente contro l’autoveicolo in accelerazione. 6. Il ragionamento, come impostato dal giudice di appello, è pertanto incompleto ed errato in quanto cristallizza il problema causale all’attimo dell’impatto tra i due veicoli, ma non esplora affatto i termini e l’ambito delle condotte dovute e, eventualmente di quelle omesse e la rilevanza interruttiva della condotta di guida del conducente L. il quale, in ragione dell’anticipo con cui la manovra di immissione era stata eseguita e dei margini spazio temporali di avvistamento, avrebbe potuto, sulla base di valutazione in concreto ex ante, che dovrà formare oggetto di specifico esame in sede di rinvio, di regolare la propria andatura di guida in modo da evitare la collisione con ampio margine rispetto all’attimo del suo concretizzarsi, comparando peraltro le valutazioni tecniche con il contenuto delle testimonianze di cui il ricorrente lamenta il parziale oblio teste Gi. . 7. Si impone pertanto l’annullamento della impugnata sentenza ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia in quanto la Corte di Appello di Ancona si presenta monosezionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.